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Opinioni

Perché un sindaco che non registra unioni civili non fa obiezione di coscienza

L’incapacità di riconoscere e accettare chi è diverso non può essere una ragione giuridicamente accettabile per negare diritti: la disobbedienza civile è un’altra cosa.
A cura di Roberta Covelli
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Il ddl Cirinnà sulle unioni civili è stato varato da ormai due mesi, ma il rischio che in alcuni comuni non venga applicato non è del tutto scongiurato. Se infatti sono già state celebrate unioni civili a Bari, Milano e Bologna, altrove cavilli burocratici rendono più complicato il riconoscimento delle coppie omosessuali: del resto, già prima che venisse approvata la legge c'era chi chiedeva ai sindaci di sollevare obiezione di coscienza. Ma il rifiuto di registrare unioni civili tra persone dello stesso sesso può davvero configurarsi come obiezione di coscienza?
Sul piano tecnico-giuridico, la mancata previsione della deroga all'interno del ddl Cirinnà dovrebbe, di per sé, escludere tale possibilità. Il tema, però, merita di essere affrontato guardando all'essenza di questa forma di resistenza alla legge, più che alla sua etichetta giuridica.

Che cos'è l'obiezione di coscienza?

L'obiezione di coscienza è il rifiuto di adempiere a un dovere, imposto da una fonte giuridica, perché in contrasto con la propria coscienza. Essa deve quindi essere valutata in due diverse direzioni: in senso negativo, c'è l'opposizione a una legge, un regolamento o un ordine; in senso positivo, si ha l'affermazione di un'idea, in conflitto rispetto all'obbligo che ci si rifiuta di esercitare. L'obiezione di coscienza è quindi l'appello a un sistema di valori (confessionale o comunque etico) per non adempiere a un dovere che si ritiene confliggente con quel sistema.
La qualificazione della disobbedienza ha impegnato le riflessioni di diversi studiosi: da Thoreau a Dworkin, da Hannah Arendt a Capitini.
Secondo Thoreau, è inevitabile concepire la possibilità di disobbedienza civile, dal momento che le leggi sono espressione di una maggioranza, che decide per tutti solo perché numericamente più forte. Qualora la legge della maggioranza sia ingiusta, quindi, l'individuo deve poter avere il diritto di violarla o, per lo meno, di non aderirvi. Il mancato rispetto di una legge non costituisce però, di per sé, obiezione di coscienza o disobbedienza civile: secondo Hannah Arendt è la natura politica a differenziare la disobbedienza civile dalla generica violazione della legge. In altri termini, secondo le parole di Aldo Capitini, filosofo della nonviolenza, l'obiezione di coscienza costituisce un'apertura dell'Io al Tutti: la convinzione personale, maturata nell'intimo del proprio foro coscientiae, viene esposta e condivisa al fine di migliorare l'ordinamento e la società.
La disposizione al sacrificio, pilastro della nonviolenza, costituisce un altro elemento della disobbedienza civile, sebbene non condiviso dalla totalità dei teorici: l'accettazione delle conseguenze della propria azione rappresenta la prova tangibile che l'obiettore non rifiuta di adempiere a un dovere per viltà, ma, anzi, per il coraggio delle proprie idee, dimostrando così  “che vuole una legge migliore, cioè che ama la legge più degli altri”, come scrisse don Lorenzo Milani.

Contro il servizio (di uccisione) militare

I casi più evidenti di obiezione di coscienza si possono osservare per l'obbligo di leva.
Pietro Pinna, uno dei primi obiettori di coscienza italiani, rifiutò di prestare il servizio (dell'uccisione, come specificava) militare per ragioni etiche: in quanto nonviolento, giudicava la guerra un inaccettabile fenomeno corruttore della società e riteneva che la sua collaborazione all'esercito fosse funzionale alla guerra stessa. Quando, nel 1948, obiettò, non esisteva in Italia un'alternativa alla leva militare: Pinna fu quindi arrestato e processato. Al termine del periodo di reclusione, nuovamente, rifiutò di arruolarsi: un altro processo, un'altra condanna, recidiva, stavolta.
Nel frattempo, il dibattito sulla necessità di prevedere un'alternativa civile al servizio militare si accese. Pinna non si limitava infatti a rifiutare la leva obbligatoria, ma si diceva disponibile a servire il paese in altri modi, che non contemplassero l'uso delle armi e l'inquadramento nell'esercito: “mi si dice che il dovere di ogni cittadino è innanzitutto quello di servire la patria – scriveva nel suo memoriale al processo – Ma io non mi sogno neppur lontanamente di rifiutarmi a questo. Chiedo soltanto che la patria realizzi un servizio in cui i suoi figli non siano costretti a tradire i principi della loro coscienza di uomini”. Si propose perfino come volontario, civile, per bonificare terreni minati. La nonviolenza infatti non è mai codardia: per citare Gandhi, essa si distingue dalla disciplina militare perché, mentre questa insegna a uccidere, per la nonviolenza è necessario viceversa imparare a morire.
Negli anni successivi altri giovani seguirono l'esempio di Pinna, in virtù di convinzioni etiche o confessionali, come fu ad esempio per il cattolico Giuseppe Gozzini.
L'obiezione di coscienza al servizio militare fu finalmente prevista dalla legge nel 1972, sebbene inizialmente con deterrenti penalizzazioni, man mano eliminate dalla Corte Costituzionale (ad esempio, la durata del servizio civile era maggiore rispetto a quella della leva militare).
L'applicazione antimilitarista rappresenta un esempio lineare del significato di obiezione: si ha una ragione politica, un sistema di valori, una filosofia di vita pubblicamente espressa (elemento positivo); si ha, di contro, il rifiuto di adempiere a un dovere imposto (elemento negativo); si ha un conflitto inconciliabile tra questi due elementi: il rispetto del dovere imposto viola la legge morale, così come la convinzione etica impedisce l'osservanza dell'obbligo; si ha, infine, laddove necessaria, l'accettazione delle conseguenze della propria scelta: la morte, inflitta ai primi martiri cristiani che rifiutavano di arruolarsi nell'esercito romano; il carcere, comminato ai primi obiettori di coscienza; la disponibilità al servizio civile, una volta riconosciuto da parte dello Stato il diritto all'obiezione di coscienza.

Contro l'aborto

Come si è anticipato, la disobbedienza civile si rende necessaria di fronte a un conflitto, risolvibile solo con il sacrificio di una delle due posizioni. In tema di aborto, si contrappongono, da un lato, il diritto all'integrità fisica e l'autodeterminazione della donna, dall'altro, il diritto alla vita dell'embrione. Per contemperarli, non senza difficoltà, viene varata la legge 194/1978, “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza”. Si considera quindi preminente il diritto della donna nei primi novanta giorni di gravidanza, mentre successivamente si dà maggior importanza al diritto del feto, salvo in caso di grave pericolo per la salute della gestante: la legge opera quindi una valutazione di bilanciamento astratto; nei casi concreti, però, saranno medici e ausiliari a dover praticare le procedure abortive. Per questo motivo, l'articolo 9 della legge prevede la possibilità di sollevare preventivamente obiezione di coscienza.
L'effetto di questa scelta, per l'obiettore, non è altro che l'astensione dall'attività, senza penalizzazioni di sorta. Tale disciplina conduce a una situazione paradossale: non solo l'obiezione non rappresenta un sacrificio, ma, anzi, sono spesso i medici non obiettori a vedersi preclusa la carriera, dovendosi occupare soltanto di aborti: in Italia, infatti, secondo i dati del ministero, i medici obiettori superano il 70%.
A prescindere dal merito della questione, tornando alla natura dell'obiezione di coscienza, si può dire che, nel 1978, questa possibilità per medici e ausiliari appariva necessaria: come si legge nella relazione al progetto, infatti, “non era […] apparso ammissibile vietare il ricorso all'obiezione di coscienza in una materia che coinvolge così delicate questioni di principio e in cui l'imposizione per legge di un determinato comportamento configurerebbe, essa sì, una violazione costituzionale”. A obiettare sarebbero infatti stati ginecologi e infermieri che avevano scelto la loro professione quando essa ancora non contemplava la possibilità di interruzione volontaria di gravidanza. Ora, però, la legge sull'aborto è in vigore da quasi quarant'anni, dunque medici e infermieri spesso iniziano gli studi e la professione già consapevoli dell'eventualità di occuparsi anche di procedure abortive: l'obiezione sarebbe evitabile scegliendo altre specializzazioni o, in alternativa, decidendo di esercitare solo in ambulatori privati. In questo modo, invece, il peso dell'obiezione individuale non è sopportato da chi la solleva, ma ricade su coloro che avrebbero bisogno (e diritto) di ricevere assistenza.

E contro le unioni civili?

Nonostante le storture applicative, il rifiuto dei medici di praticare l'interruzione volontaria di gravidanza è comunque riconducibile, per struttura, all'obiezione di coscienza. Un eventuale veto, da parte dei sindaci, alla registrazione delle unioni civili tra coppie dello stesso sesso non sembra invece poter rientrare nella disobbedienza civile, per una serie di ragioni logiche prima ancora che filosofiche o giuridiche.

Innanzitutto, a differenza dell'obiettore alla leva militare e del ginecologo che non pratica aborti, il sindaco non rifiuta un dovere a esercizio individuale, bensì un obbligo che deriva da una carica pubblica, per la quale ha deciso di candidarsi e di cui è stato investito. Non è una questione di poco conto. Pietro Pinna e Giuseppe Gozzini rappresentavano sé stessi, quando dichiararono di non intendere arruolarsi e imbracciare armi. I medici antiabortisti, pur influendo, con la loro decisione, sui diritti delle donne, sono singoli individui, che non hanno dovere di applicare le leggi, ma solo di rispettarne i dettami. Un sindaco, invece, qualora obiettasse, rappresenterebbe la comunità intera. E, si badi, la comunità rappresentata non è la porzione di cittadinanza che ha votato il sindaco e nemmeno la popolazione del comune che amministra, bensì la “Repubblica democratica”, lo “Stato-soggetto”, l'intera cittadinanza nazionale. Nonostante le semplificazioni lessicali, infatti, le unioni civili, così come i matrimoni, non sono trascritte dal sindaco (che ha una legittimazione comunale), ma dall'ufficiale civile, cioè da colui che, sindaco o impiegato, deve applicare la legge.
Su questa applicazione, peraltro, emerge un altro motivo per il quale la minaccia dei sindaci contro le unioni civili non potrebbe configurarsi come obiezione di coscienza e cioè che il sindaco (o, meglio, l'ufficiale civile) non ha un ruolo passivo rispetto alla legge, bensì attivo: non subisce una norma, ma la deve applicare, incarnando l'ordinamento dal punto di vista politico, in quanto organo dello Stato.
Insomma, in caso di obiezione di coscienza dell'ufficiale civile, cioè un funzionario dello Stato, si giungerebbe non a un conflitto tra poteri, né, tanto meno, all'attrito tra la coscienza personale di un individuo e una norma giuridica: ci si troverebbe invece di fronte al paradosso di uno Stato che disobbedisce a sé stesso.

Le conseguenze di questa pretesa obiezione, peraltro, non ricadrebbero, come nei casi genuini di disobbedienza civile, sull'individuo che decide di seguire la coscienza invece della legge, ma su coloro che avrebbero diritto a vedere la legge applicata: Pinna e Gozzini trascorrono tempo in carcere per la loro scelta, il sindaco che non registra unioni civili accolla invece le conseguenze del suo gesto sulla coppia che non riceve il riconoscimento pubblico che le spetta.
Dunque, già diverse caratteristiche tipiche dell'obiezione di coscienza mancano; la zoppia del ragionamento di coloro che si oppongono alle unioni civili chiedendo ai sindaci di non registrarle si aggrava però constatando che manca anche il nucleo centrale della disobbedienza civile stessa, cioè il conflitto.
Ogni obiezione di coscienza parte dall'impossibilità di conciliare elementi opposti: la difesa militare contro il dovere etico di non nuocere; l'integrità fisica della donna contro la vita dell'embrione. Ma il conflitto tra la volontà dell'ufficiale civile e il diritto di una coppia dello stesso sesso a veder riconosciuta la propria unione è davvero inconciliabile? Già la logica giuridica propone una risposta, dal momento che il rango delle posizioni è ben diverso: non si tratta infatti di uno scontro tra diritti, ma di un attrito tra una funzione (dell'ufficiale) e un diritto (dei soggetti parte dell'unione). Dovrebbe essere piuttosto evidente quale delle due posizioni meriti prevalenza, tanto più che, mentre a un diritto non si può (né si deve) rinunciare, la funzione non è un obbligo, una coercizione: nessuno impone a chicchessia di ricoprire una carica che, in quanto tale, comprende un insieme di potestà e facoltà da accettare complessivamente.
Al di là dell'inconciliabilità, però, su questo tema è il conflitto stesso a mancare. Il servizio militare impone al nonviolento un'attività contraria alla sua etica; l'aborto sacrifica l'embrione, chiedendo che a farlo sia un medico; le unioni civili con che cosa si scontrano? Con la volontà di un soggetto esterno alla coppia, che non subisce le conseguenze del suo atto né gli effetti dell'unione civile stessa: ma una volontà non è un sistema di valori a cui appellarsi.

Si potrà dire allora che è la famiglia che si intende difendere con l'obiezione di coscienza al ddl Cirinnà. Ma in che senso il matrimonio tra un uomo e una donna dovrebbe essere messo in pericolo dalle unioni civili di due persone omosessuali? Anche supponendo che tali unioni siano un'equiparazione dei due diversi tipi di coppia (e, di fatto, così non è, dal momento che l'unione civile non ricalca il matrimonio), gli effetti di questo rapporto sono diritti e doveri che scaturiscono dall'atto di volontà dell'unione. E, come per il matrimonio e come anche per un contratto, questi effetti riguardano soltanto i soggetti che si uniscono: moglie e marito giurano fedeltà e sostegno reciproco, non imponendo nulla ad altri che a sé stessi; i loro doveri non investono i vicini di casa, né il sindaco del comune in cui vivono. Un matrimonio non è un attentato alla vita dei single, gli sposi cattolici nulla tolgono ai diritti delle coppie musulmane, né coniugi bianchi minacciano l'esistenza delle coppie miste. Perché dovrebbe essere diverso per l'unione tra due persone dello stesso sesso?
Perciò, l'incapacità di riconoscere e accettare chi è diverso non è una ragione giuridicamente plausibile per negare diritti. Dunque, non può esserci obiezione di coscienza se si indossa la fascia tricolore e allo stesso tempo non si accettano i doveri che essa comprende: si creerebbe un corto-circuito in cui un funzionario non esercita funzioni e un organo dello Stato viola le proprie leggi, pretendendo impunità. E usare l'espressione “obiezione di coscienza” per indicare una pura e semplice omissione di atti d'ufficio è offensivo verso tutti coloro che hanno attuato la vera disobbedienza civile, spesso pagando di persona le conseguenze della propria scelta.

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Nata nel 1992 in provincia di Milano. Si è laureata in giurisprudenza con una tesi su Danilo Dolci e il diritto al lavoro, grazie alla quale ha vinto il premio Angiolino Acquisti Cultura della Pace e il premio Matteotti. Ora è assegnista di ricerca in diritto del lavoro. È autrice dei libri Potere forte. Attualità della nonviolenza (effequ, 2019) e Argomentare è diabolico. Retorica e fallacie nella comunicazione (effequ, 2022).
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