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Il bene in comunione usato solo da uno dei proprietari: Cassazione 27.08.2012 n. 14652

Il mancato godimento dell’intero bene in comunione (anche solo della propria quota) consente l’esercizio del diritto a percepire la propria quota di frutti prodotti dal bene.
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A cura di Paolo Giuliano
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Quando alcuni beni sono in comune tra più soggetti può capitare (anzi capita molto spesso) che solo qualcuno dei comproprietari (o anche solo uno di questi) abbia la disponibilità dei beni. In altri termini, capita che alcuni dei beni in comune sono "usati" (o sono "in godimento") solo da alcuni dei comproprietari.

I motivi che possono portare alla creazione di questa situazione di godimento "esclusivo" possono essere i più vari, si pensi all'ipotesi in cui si apre una successione mortis causa e nell'asse ereditario è compresa solo la casa familiare abitata da uno dei figli del de cuius (di solito il più piccolo dei figli) il quale continua ad abitare la casa anche dopo la morte dei genitori, con l'assenso degli altri fratelli, i quali  si erano, precedentemente, trasferiti in altre abitazioni di loro proprietà esclusiva. Oppure, si pensi al terreno ad uso agricolo lasciato da genitori in eredità a più fratelli, ma coltivato solo da uno di questi.

Indipendentemente dal motivo per il quale si è creata questa sorte di godimento esclusivo del bene in comune, è opportuno chiarire che per uso esclusivo si intende non solo la mera abitazione della casa da uno degli eredi, ma anche la gestione dell'immobile (es. locazione) dello stesso. In queste ipotesi gli altri eredi hanno diritto ad avere da colui che abita l'immobile un "risarcimento" per il mancato godimento della propria quota ereditaria o hanno diritto ad avere la propria quota dei frutti prodotti dall'immobile (si pensi ai frutti civili come ad esempio il canone di locazione o ai frutti naturali derivanti dalla coltivazione diretta del fondo).

In queste situazioni, di solito, la questione della "quantificazione" del  godimento esclusivo sorge al momento della divisione del bene comune, poichè i soggetti che non hanno goduto del bene, di fatto, anche se ottengono il valore della loro quota, non ottengono nessun "contro" valore per non aver goduto della loro quota di immobile, mentre, colui che ha goduto della sua quota e della quota degli altri, di fatto, è avvantaggiato.

E' opportuno specificare che per far "quantificare" il mancato godimento dell'immobile o la quantificazione dei frutti tratti dal godimento dell'immobile la questione deve essere espressamente posta al momento della divisione.

Cassazione, civ. sez. II del 27 agosto 2012 n. 14652

Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono infondate.

La sentenza impugnata ha affermato che si era formato il giudicato sulle questioni relative alla ricognizione dei beni caduti in successione, alla individuazione degli eredi, alla determinazione delle quote di spettanza ed alle assegnazioni dei beni con i relativi conguagli (e quindi anche all'incidenza dell'usufrutto in favore della C. nonché alla appartenenza dei beni alle comunioni ereditarie), ed ha aggiunto che soltanto nelle memorie conclusionali gli appellanti avevano contestato il fatto incontroverso del godimento dei cespiti cui era correlata l'obbligazione restitutoria dei frutti, fatto anzi ammesso sia in occasione delle operazioni peritali sia all'udienza del 19-4-1996, in cui i convenuti avevano dedotto e riconosciuto che la "cura e la gestione dell'intero compendio" era rimasta affidata agli eredi di Italo Pavone, ai quali gli altri eredi non avevano mai rivolto alcuna richiesta; da tali circostanze quindi la Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza dell'obbligo di rendiconto della gestione dei beni e, previa detrazione delle spese, di quello alla restituzione dei frutti agli altri coeredi nei limiti delle quote di spettanza.

Pertanto il giudice di appello correttamente ha ricondotto l'obbligo di rendiconto dei frutti non già ad una interversione del compossesso dei beni ereditari in possesso esclusivo, bensì al godimento esclusivo dei beni stessi da parte degli eredi di IP, posto che detto obbligo non discende dal possesso, ma appunto dall'utilizzazione e dal godimento in via esclusiva di essi; in proposito è stato ritenuto che in tema di divisione immobiliare il condividente di un immobile che durante il periodo di comunione abbia goduto del bene in via esclusiva senza un titolo giustificativo, deve corrispondere agli altri i frutti civili, quale ristoro della privazione della utilizzazione"prova quota" del bene comune e dei relativi profitti, con riferimento ai prezzi di mercato correnti dal tempo della stima per la divisione a quello della pronuncia (Cass. 6-4-2011 n. 7881).

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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