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Procedimento di revoca dell’amministratore di condominio

Cassazione 18 marzo 2019 n 7623 sono liquidabili le spese processuali ex ‘art. 91 cpc anche per il procedimento di revoca dell’amministratore di condominio ex 1129 cc e 64 disp. att. cc, infatti, il principio di soccombenza si riferisca ad ogni processo, senza distinzioni di natura e di rito e il termine sentenza usato dall’art. 91 cpc deve essere inteso come provvedimento che, nel risolvere contrapposte posizioni, chiude il procedimento innanzi al giudice che lo emette.
A cura di Paolo Giuliano
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Revoca dell'amministratore di condominio

Dopo la riforma del condominio il legislatore ha elencato nell'art. 1129 cc le gravi inadempienze dell'amministratore che comportano al revoca dell0 stesso.

Procedimento di revoca

L'art. 64 disp att cc regola il procedimento di revoca stabilendo che sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dall'undicesimo comma dell'articolo 1129 e dal quarto comma dell'articolo 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l'amministratore in contraddittorio con il ricorrente.

Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione.

Per la revoca si inizia un procedimento compreso nella  volontaria giurisdizione

L'art. 64 dips. att. cc prevede che sulla revoca il Tribunale provvede in camera di consiglio, sentito l'amministratore

Si tratta di un procedimento di volontaria giurisdizione (in camera di consiglio). Questo determina alcune conseguenze: a) non è applicabile la mediazione obbligatoria (in quanto la revoca non è un procedimento contenzioso tipico); b) l'impugnabilità del provvedimento di revoca (o di rigetto della richiesta della revoca) segue regole peculiari (il procedimento di revoca si conclude con decreto di accoglimento o di rigetto reclamabile alla corte d'appello art. 64 disp. att. c.p.c.)

Il procedimento di revoca si struttura come giudizio camerale plurilaterale tipico, che culmina in un provvedimento privo di efficacia decisoria (per questo volontaria giurisdizione, in quanto si tratta do un provvedimento non suscettibile di acquisire forza di giudicato) , siccome non incidente su situazioni sostanziali di diritti o "status" (cfr. Cass. Sez. 6 – 2, 23/06/2017, n. 15706; Cass. Sez. U, 29/10/2004, n. 20957).

Reclamo in appello contro il provvedimento del tribunale (di accoglimento o di rigetto della richiesta di revoca ex art. 1129 cc)

Il decreto del tribunale (di accoglimento o di rigetto) è reclamabile alla corte di appello.

Il provvedimento della corte di appello in ordine alla domanda di revoca dell'amministratore di condominio, non avendo carattere decisorio e definitivo (non essendo idoneo a passare in giudicato), non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

Modifica o revoca del provvedimento in ogni tempo ex 742 cpc

L'impossibilità di giungere in Cassazione potrebbe destare qualche perplessità, in realtà, l'impossibilità  di contestare la revoca dell'amministratore fino alla cassazione è compensata dalla possibilità di modificare o revocare il provvedimento sulla revoca in ogni tempo (proprio perché si è in presenza di un procedimento di volontaria giurisdizione).

Come si è detto, il decreto con cui la corte d'appello provvede, su reclamo dell'interessato, in ordine alla domanda di revoca dell'amministratore di condominio, non avendo carattere decisorio e definitivo,  può essere revocato o modificato dalla stessa corte d'appello per un ripensamento sulle ragioni che indussero ad adottarlo ex art.  742 c.p.c., (I decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati) .

L'art. 742 cpc si riferisce unicamente ai provvedimenti camerali privi dei caratteri di decisorietà e definitività (cfr. Cass. Sez. 1, 06/11/2006, n. 23673).

Resta attribuita al tribunale, giudice di primo grado, la competenza a disporre la revisione del provvedimento emesso in sede di reclamo, sulla base di fatti sopravvenuti: cfr. Cass. Sez. 1, 01/03/1983, n. 1540).

Ricorso in cassazione contro provvedimento di accoglimento o di rigetto dell'istanza di revoca dell'amministratore ex art. 1129 cc

Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza è inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il decreto con il quale la corte di appello provvede sul reclamo avverso il decreto del tribunale in tema di revoca dell'amministratore di condominio, previsto dagli art. 1129 c.c. e 64 disp. att. c.c., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione.

Il decreto della Corte d'Appello pronunciato in sede di reclamo  non costituisce "sentenza", ai fini ed agli effetti di cui all'art. 111, comma 7, Cost., essendo sprovvisto dei richiesti caratteri della definitività e decisorietà, in quanto non contiene alcun giudizio in merito ai fatti controversi, non pregiudica il diritto del condomino ad una corretta gestione dell'amministrazione condominiale, né il diritto dell'amministratore allo svolgimento del suo incarico.

Trattasi, dunque, di provvedimento non suscettibile di acquisire forza di giudicato.

dunque, non sono ammissibili in cassazione le censure  relative al  decreto in tema di revoca dell'amministratore di condominio proposte sotto forma di vizi in iudicando o in procedendo, dirette a rimettere di discussione la sussistenza, o meno, delle gravi irregolarità ex art. 1129, comma 12, c.c., ovvero la valutazione dei presupposti legittimanti la statuizione di cessazione della materia del contendere, o, ancora, l'omesso esame di elementi istruttori che avrebbero diversamente potuto determinare il giudice del merito nella declaratoria della soccombenza virtuale.

Ricorso in cassazione per le spese giudiziali del procedimento ex art. 1129 cc

Il ricorso in cassazione è, invece, ammissibile soltanto avverso la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, concernendo posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo.

La  Cass. Sez. Un, 29/10/2004, n. 20957 ha espressamente affrontato e risolto affermativamente la questione dell'applicabilità dell'art. 91 c.p.c. al procedimento camerale azionato in base all'art. 1129, comma 11, c.c. ed all'art. 64 disp. att. c.p.c., chiarendo come il principio di soccombenza si riferisca ad ogni processo, senza distinzioni di natura e di rito, e come il termine "sentenza" sia usato dall'art. 91 c.p.c. nell'accezione di provvedimento che, nel risolvere contrapposte posizioni, chiude il procedimento stesso innanzi al giudice che lo emette, accezione perciò comprensiva delle ipotesi in cui tale provvedimento sia emesso nella forma dell'ordinanza o del decreto.

Agli effetti del regolamento delle spese processuali la soccombenza può poi ben essere determinata, anziché da ragioni di merito, da ragioni di carattere processuale tra cui, come nel caso in esame, l'assunta inammissibilità della domanda.

Cass., civ. sez. VI, del 18 marzo 2019, n. 7623

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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