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Opposizione agli atti esecutivi e nullità della notifica del precetto

La Cassazione del 29.5.2015 n. 11176 ha stabilito che la nullità della notifica dell’atto di precetto non è sanata per raggiungimento dello scopo, ex art. 156 comma 3 cpc, quando la parte proponga opposizione avverso l’atto di pignoramento, (opposizione agli atti esecutivi) lamentando di non avere avuto conoscenza della notifica dell’atto di precetto. In tale situazione processuale, la nullità della notificazione – ove effettivamente riscontrata – è tale da avere impedito il raggiungimento dello scopo tipico del precetto, che, quale atto propedeutico all’azione esecutiva, va portato a conoscenza del destinatario necessariamente prima dell’inizio dell’esecuzione.
A cura di Paolo Giuliano
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Dopo che il creditore ha ottenuto il titolo esecutivo deve procedere alla materiale  e concreta esecuzione forzata per poter recuperare il proprio credito dal debitore.

Anche in quest'ulteriore fase processuale le inside per il creditore non mancano. Infatti, può capitare che venga meno il titolo esecutivo (perché annullato in appello o in cassazione), estinzione rilevabile d'ufficio dal giudice dell'esecuzione). E' anche possibile che sorgano delle contestazioni relative all'identificazione del debitore, (perchè ad esempio il titolo esecutivo non identifica chiaramente il debitore oppure perché l'originario debitore è deceduto e gli eredi non hanno accettato l'eredità) o la proprietà del bene pignorato (per essere lo stesso in comunione legale dei beni tra i coniugi).

E' anche possibile che sorgono delle contestazioni relative alla mera pignorabilità del bene, perché, ad esempio, il bene immobile è compreso in un fondo patrimoniale oppure perché il bene non cadrebbe in comunione legale dei coniugi perché acquistato con somme provenienti da una eredità.

Altre problematiche possono sorgere o dipendere per vizi delle notifica del titolo esecutivo o del precetto, basta pensare all'ipotesi in cui il precetto viene notificato in un luogo nel quale il debitore non ha più la residenza anagrafica.

Il debitore per difendersi da esecuzioni viziate può proporre le opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi. Volendo semplificare si potrebbe ipotizzare il caso in cui il titolo esecutivo e il precetto vengono notificati in un luogo in cui il debitore non ha più la sua residenza anagrafica (per averla spostata in luogo diverso) e, quindi, non ha conoscenza del preavviso dell'esecuzione forzata, poi riceve il pignoramento e propone opposizione agli atti esecutivi per non aver mai ricevuto la notifica del titolo esecutivo e del precetto.

Una situazione simile pone due quesiti: a) l'opposizione al pignoramento sana (o meno) i vizi di notifica del precetto, avendo avuto il debitore notizia del precetto (anche se con il pignoramento) e non avendo proposto opposizione a precetto (anche se tardiva); b) l'identificazione delle domande che deve proporre il debitore nell'opposizione a pignoramento (opposizione agli atti esecutivi) per poter avere la dichiarazione di nullità della notifica del precetto.

Il problema della (eventuale) sanatoria derivante dall'opposizione al pignoramento (opposizione agli atti esecutivi) per i vizi del precetto, deriva da un orientamento secondo il quale in caso di opposizione a precetto (opposizione all'esecuzione), l'opposizione sana eventuali vizi del precetto avendo l'atto (il precetto) raggiunto il suo scopo che è quello di avvertire il debitore dell'inizio dell'esecuzione forzata, posto che l'opposizione stessa è la prova evidente che il debitore è stato in grado di potersi difendere e che il precetto ha raggiunto il suo scopo o la sua finalità. Quindi, occorre comprendere se tale principio è applicabile anche alle opposizioni agli atti esecutivi che tendono a colpire i vizi del precetto.

Non potrebbe operare, nel caso di specie, la sanatoria che si ritiene configurabile ai sensi dell'art. 156, comma terzo, cod. proc. civ.. L'operatività di questa norma presuppone che, malgrado la nullità della sua notificazione, l'atto di precetto abbia raggiunto lo scopo tipico, che è quello di intimare l'adempimento dell'obbligazione risultante dal titolo, almeno dieci giorni prima che venga iniziata l'azione esecutiva, e perciò di avvertire che, soltanto in mancanza di tale adempimento, si procederà ad esecuzione forzata, ma se manca l'opposizione a precetto (manca la prova che l'atto di precetto abbia raggiunto il suo scopo) e, quindi, quando viene proposta direttamente l'opposizione agli atti esecutivi, la nullità della notifica del precetto non è sanata.

La nullità della notificazione dell'atto di precetto non è sanata per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma terzo, cod. proc. civ., quando la parte proponga opposizione avverso l'atto di pignoramento, lamentando di non avere avuto conoscenza della notificazione dell'atto di precetto. In tale situazione processuale, la nullità della notificazione -ove effettivamente riscontrata- è tale da avere impedito il raggiungimento dello scopo tipico del precetto, che, quale atto propedeutico all'azione esecutiva, va portato a conoscenza del destinatario necessariamente prima dell'inizio dell'esecuzione.

Chiarito questo aspetto resta da comprendere quali domande devono essere proposte dal debitore per poter avere la nullità della notifica del precetto, è abbastanza chiaro che sarebbe opportuno chiedere in modo espresso la nullità della notifica del titolo esecutivo e/o del precetto e la nullità del precetto e la nullità del pignoramento. Resta da valutare se può raggiugere lo stesso effetto una domanda con al quale non si chiede espressamente la nullità della notifica del titolo esecutivo e/o del precetto, ma solo la nullità del pignoramento per non essere stato notificato il precetto.

In realtà, anche la domanda più generica diretta alla nullità del pignoramento, per non essere stato notificato il precetto, comprende anche l'accertamento sulla nullità della notifica del precetto accertamento da quale dipende la decisione della nullità del pignoramento per non essere stato notificato il precetto.

In questa situazione si potrebbe contestare la decisione del giudice che accerta la nullità della notifica del precetto, per la mancata coincidenza tra chiesto e pronunciato.  In realtà, in presenza di un motivo di opposizione agli atti esecutivi col quale venga chiesta la dichiarazione di nullità del pignoramento per non essere stato preceduto dalla notificazione del precetto, non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato il giudice che dichiari la nullità del pignoramento previa dichiarazione di nullità della notificazione dell'atto di precetto.

Cass., civ. sez. III, del 29 maggio 2015, n. 11176 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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