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Le notifiche alle società e l’interpretazione dell’art 145 cpc

La Cassazione del 10.5.2016 n. 9394 ha stabilito che l’art. 145 cpc introduce forme equipollenti ed alternative per la notifica degli atti giudiziari alle persone giuridiche, il richiedente è libero di optare per la notifica dell’atto presso la sede legale della persona giuridica (con consegna al rappresentante legale o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza ad altra persona addetta alla sede, ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede) ovvero per la notifica dell’atto direttamente al rappresentante legale-persona fisica secondo le forme ordinarie ex artt. 138, 139 e 141 cpc, “qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificamente residenza, domicilio e dimora abituale”
A cura di Paolo Giuliano
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Le notifiche alle persone giuridiche prima della riforma dell'art. 145 cpc

La notifica alle società doveva (sostanzialmente) avvenire presso la sede della società e si discuteva sulla validità di notifiche diverse ed alternative rispetto la notifica presso la sede della società.

Nel precedente regime la notifica a mani proprie del rappresentante legale, presso la residenza, il domicilio o la dimora abituale (diverse dalla sede legale dell'ente), ai sensi degli artt. 138, 139 e 141 cpc, costituiva un forma meramente sussidiaria rendendosi necessaria, ai fini della validità del procedimento notificatorio, la prova dell'inutile esperimento della notifica presso la sede legale od effettiva della persona giuridica.

La giurisprudenza  ha specificato che la notifica non andata a buon fine per difficoltà di ordine materiale (momentanea assenza, incapacità o rifiuto delle persone indicate dall'art. 139 cpc; temporanea chiusura dei locali della sede), consentiva di procedere "con le formalità dell'art. 140 cpc nei confronti del legale rappresentante, se indicato nell'atto e purché abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell'ente; oppure, nel caso in cui la persona fisica non sia indicata nell'atto da notificare, direttamente nei confronti della società; ove neppure ricorrano i presupposti per l'applicazione di tale norma (come nel caso in cui l'indirizzo della società, a seguito di cambiamento della numerazione civica, non reso conoscibile ai terzi nelle debite forme pubblicitarie, risulti riferito ad un luogo nel quale essa non abbia – e mai abbia avuto – sede), e nell'atto sia indicata la persona fisica che rappresenta l'ente (la quale tuttavia risulti di residenza, dimora e domicilio sconosciuti), la notificazione è eseguibile, nei confronti di detto legale rappresentante, ricorrendo alle formalità dettate dall'art. 143 cpc.

La modifica dell'art. 145 cpc

Il nuovo art. 145 cpc prevede che la notifica alle persone giuridiche si esegue nella loro sede.

La notifica può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.

Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143.

L'interpretazione del nuovo art. 145 cpc e le notifiche alle persone giuridiche

Risulta evidente che l'art. 145  ha introdotto, a  modifica della precedente versione, forme equipollenti ed alternative per la notifica degli atti giudiziari alle persone giuridiche, codificando quello che era un orientamento interpretativo sorto a colmare delle evidenti lacune normative (che consentissero l’applicabilità alla notifica alle persone giuridiche degli artt. 140 e 143 cpc).

La novità è soprattutto quella di aver fornito al notificante un diritto di scelta (almeno per i commi 1 e 2 del 145 cpc), infatti, il notificante può liberamente optare per la notifica dell'atto

  • presso la sede legale della persona giuridica (con consegna al rappresentante legale o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza ad altra persona addetta alla sede, ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede)
  • ovvero per la notifica dell'atto direttamente al rappresentante legale-persona fisica secondo le forme ordinarie ex artt. 138, 139 e 141 cpc, "qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificamente residenza, domicilio e dimora abituale".
  • se, infatti, la notifica non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, il richiedente può procedere nelle forme degli artt. 140 e 143 c.p.c., ma soltanto nei confronti della "persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l ‘ente" .

In altri termini, la norma, nel testo riformato, ha escluso la relazione di sussidiarietà e la sequenza obbligata delle forme notificatorie, istituendo modalità alternative di notifica, qualora nell'atto notificando siano specificamente indicate le generalità, la qualità nonché la residenza, domicilio od abituale dimora della persona fisica che rappresenta l'ente, se diverse dalla sede legale (in tal caso venendo equiparata in toto la notifica alla persona fisica alla notifica alla sede dell'ente, in considerazione del nesso di immedesimazione organica del titolare dell'organo rappresentativo nella persona giuridica),

Notifica negativa alla sede o al rappresentante legale

Il testo dell'art. 145 cpc regola anche l'ipotesi di notifica negativa alla sede sociale o al rappresentante legale della società (145 comma 1 e 2 cpc).

Infatti, in caso di notifica negativa nei confronti dell'ente impersonale mediante consegna dell'atto presso la sede legale od effettiva, ovvero nei confronti del rappresentante legale, a mani proprie, presso il diverso luogo di residenza, domicilio, abituale dimora, può procedersi alla notifica nei confronti della persona fisica, con le forme di notifica previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c. per la notificazione alle persone giuridiche.

Occorre precisare che  1) la notifica è fatta alla persona fisica che rappresenta l'ente, e non già all'ente in forma impersonale, e 2) le due strade sono alternative, dovendosi seguire quella prevista dall'art. 140 se il recapito della predetta persona fisica è noto, ma sul luogo non si rinvengono persone alle quali consegnare il plico, e quella prevista dall'art. 143, nel caso d'irreperibilità della persona fisica medesima.

Cass., civ. sez. III, del 10 maggio 2016, n. 9394 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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