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La legge anticorruzione nella pubblica amministrazione: Legge 06.11.2012 n.190

La legge per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalita’ nella pubblica amministrazione è stata pubblicata in gazzetta ufficiale (è una legge formata da un unico articolo composto da circa 83 commi creata con il fine specifico e dichiarato di impedire e colpire la corruzione nella pubblica amministrazione). Questo provvedimento, oltre a creare una Commissione (autorità) che dovrebbe vigilare sull’attività della p.a., (comma 1 e 2), contiene anche una serie di deleghe al governo per apportare ulteriori modifiche normative al fine di impedire la corruzione nella p.a. (il comma 35 delega il governo ad adottare una legge in materia di pubblicità e di trasparenza della p.a., il comma 63 delega il governo ad emettere norme per la non eleggibilità dei membri del parlamento). Sono, inoltre, state introdotte una serie di modifiche immediate ( commi da 37 a 40) alla legge sul procedimento amministrativo (legge del 07.08.1990 n. 241) e al decreto legislativo sul lavoro pubblico (commi da 43 a 46). Il comma 75 individua le modifiche al codice penale.
A cura di Paolo Giuliano
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Legge del 6 novembre 2012 n. 190

in Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2012 n. 265

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazio

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1  Disposizioni per la prevenzione e la repressione della  corruzione  e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione

1.   In    attuazione    dell'articolo    6    della    Convenzione dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite  contro   la   corruzione,
adottata dalla Assemblea generale  dell'ONU  il  31  ottobre  2003  e ratificata ai sensi della legge  3  agosto  2009,  n.  116,  e  degli
articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione,  fatta  a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi  della  legge  28 giugno 2012, n.110, la presente legge individua, in ambito nazionale, l'Autorita' nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere,  con  modalita'  tali  da  assicurare  azione   coordinata, attivita'  di  controllo,  di  prevenzione  e  di   contrasto   della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione.

2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13  del  decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, e  successive  modificazioni,  di seguito denominata «Commissione»,  opera  quale  Autorita'  nazionale anticorruzione, ai sensi  del  comma  1  del  presente  articolo.  In particolare, la Commissione:
a)  collabora  con  i  paritetici  organismi  stranieri,  con  le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
b) approva il  Piano  nazionale  anticorruzione  predisposto  dal Dipartimento della funzione pubblica, di cui al comma 4, lettera c);
c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
d) esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e  a  tutte le amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, in materia di conformita' di  atti  e  comportamenti  dei  funzionari pubblici alla legge, ai  codici  di  comportamento  e  ai  contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
e) esprime pareri facoltativi in materia  di  autorizzazioni,  di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.165,  e
successive modificazioni, allo svolgimento di  incarichi  esterni  da  parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti  pubblici nazionali, con particolare  riferimento  all'applicazione  del  comma 16-ter, introdotto dal comma 42, lettera l), del presente articolo;
f)  esercita  la  vigilanza   e   il   controllo   sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate  dalle  pubbliche
amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo e  sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attivita' amministrativa previste dai commi da 15 a 36 del presente  articolo  e  dalle  altre disposizioni vigenti;
g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre  di  ciascun  anno,  sull'attivita'   di   contrasto   della corruzione  e  dell'illegalita'  nella  pubblica  amministrazione   e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera f), la commissione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di  notizie, informazioni, atti e  documenti  alle  pubbliche  amministrazioni,  e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di  cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e dalle regole sulla trasparenza dell'attivita' amministrativa previste dai  commi  da  15  a  36  del presente articolo e  dalle  altre  disposizioni  vigenti,  ovvero  la rimozione di comportamenti o atti  contrastanti  con  i  piani  e  le regole sulla trasparenza citati. La Commissione e le  amministrazioni interessate danno notizia, nei rispettivi siti web istituzionali, dei provvedimenti adottati ai sensi del presente comma.

  4. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche secondo linee  di indirizzo  adottate  dal  Comitato  interministeriale   istituito   e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:
a)  coordina  l'attuazione  delle  strategie  di  prevenzione   e contrasto  della  corruzione  e   dell'illegalita'   nella   pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;

b) promuove  e  definisce  norme  e  metodologie  comuni  per  la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
c) predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui  alla  lettera a);
d) definisce modelli  standard  delle  informazioni  e  dei  dati occorrenti  per  il  conseguimento  degli  obiettivi  previsti  dalla presente legge, secondo modalita' che consentano la loro gestione  ed analisi informatizzata;
e) definisce criteri per assicurare la  rotazione  dei  dirigenti nei settori particolarmente esposti  alla  corruzione  e  misure  per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi  nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.

5. Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e  trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica:
a) un piano di prevenzione  della  corruzione  che  fornisce  una valutazione del  diverso  livello  di  esposizione  degli  uffici  al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi  volti  a prevenire il medesimo rischio;
b)  procedure  appropriate  per   selezionare   e   formare,   in collaborazione   con   la    Scuola    superiore    della    pubblica amministrazione,  i  dipendenti  chiamati  ad  operare   in   settori particolarmente esposti alla  corruzione,  prevedendo,  negli  stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.

6. Ai fini della predisposizione del  piano  di  prevenzione  della corruzione,  il  prefetto,  su  richiesta,  fornisce  il   necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali,  anche  al  fine  di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto  delle linee  guida  contenute   nel   Piano   nazionale   approvato   dalla Commissione.

7. A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua,  di  norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in  servizio, il  responsabile  della  prevenzione  della  corruzione.  Negli  enti locali,  il  responsabile  della  prevenzione  della  corruzione   e' individuato, di norma,  nel  segretario,  salva  diversa  e  motivata determinazione.

8. L'organo di indirizzo politico,  su  proposta  del  responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di  ogni  anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione,  curandone la  trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica.  L'attivita' di elaborazione  del  piano  non  puo'  essere  affidata  a  soggetti estranei  all'amministrazione.  Il  responsabile,  entro  lo   stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare  e  formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare  in  settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attivita'  a  rischio  di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di  cui al comma 11. La  mancata  predisposizione  del  piano  e  la  mancata adozione delle  procedure  per  la  selezione  e  la  formazione  dei dipendenti    costituiscono    elementi    di    valutazione    della responsabilita' dirigenziale.

9. Il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti esigenze:  a) individuare le attivita', tra le quali quelle di cui al  comma 16, nell'ambito delle quali e' piu' elevato il rischio di corruzione, anche   raccogliendo   le   proposte   dei    dirigenti,    elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16,  comma  1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
b) prevedere, per le attivita' individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle  decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
c) prevedere, con particolare riguardo alle attivita' individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato  a  vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i  soggetti  che con  la  stessa  stipulano  contratti  o  che  sono   interessati   a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di  vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali  relazioni di  parentela  o  affinita'   sussistenti   tra   i   titolari,   gli amministratori, i soci e i  dipendenti  degli  stessi  soggetti  e  i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
f)  individuare  specifici  obblighi  di  trasparenza   ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

10. Il responsabile individuato  ai  sensi  del  comma  7  provvede anche:
a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e  della  sua idoneita', nonche' a proporre la modifica dello  stesso  quando  sono accertate significative violazioni delle prescrizioni  ovvero  quando intervengono   mutamenti   nell'organizzazione   o  nell'attivita' dell'amministrazione;
b)  alla  verifica,  d'intesa  con   il   dirigente   competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici  preposti  allo svolgimento delle attivita' nel cui ambito e' piu' elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
c) ad individuare il  personale  da  inserire  nei  programmi  di formazione di cui al comma 11.

11. La Scuola superiore della pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica  e  utilizzando  le  risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente, predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione  dei dipendenti  delle  pubbliche   amministrazioni   statali   sui   temi dell'etica e della legalita'. Con cadenza periodica e d'intesa con le amministrazioni, provvede alla  formazione  dei  dipendenti  pubblici chiamati ad operare nei settori in cui e' piu'  elevato,  sulla  base dei piani adottati dalle  singole  amministrazioni,  il  rischio  che siano commessi reati di corruzione.
12. In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in  giudicato,  il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del  presente  articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo  30  marzo 2001,  n.165,  e  successive   modificazioni,   nonche'   sul   piano disciplinare, oltre che per il danno erariale  e  all'immagine  della pubblica  amministrazione,  salvo  che  provi   tutte   le   seguenti circostanze:
a) di avere predisposto, prima della commissione  del  fatto,  il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo;
b) di aver  vigilato  sul  funzionamento  e  sull'osservanza  del piano.

13. La sanzione disciplinare a carico del responsabile  individuato ai sensi del comma 7 non puo' essere inferiore alla  sospensione  dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

14. In caso di ripetute  violazioni  delle  misure  di  prevenzione
previste dal piano, il responsabile individuato ai sensi del comma  7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del  decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.165,  e  successive   modificazioni, nonche', per omesso controllo, sul piano disciplinare. La violazione, da  parte  dei  dipendenti  dell'amministrazione,  delle  misure   di prevenzione previste dal  piano  costituisce  illecito  disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai  sensi del  comma  7  del  presente   articolo   pubblica   nel   sito   web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attivita' svolta   e   la   trasmette   all'organo   di   indirizzo    politico dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo  politico lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attivita'.

15. Ai fini della presente  legge,  la  trasparenza  dell'attivita' amministrativa, che costituisce livello essenziale delle  prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai  sensi  dell'articolo  117, secondo  comma,  lettera  m),  della  Costituzione,  secondo   quanto previsto all'articolo 11 del decreto  legislativo  27  ottobre  2009, n.150,  e'  assicurata  mediante  la  pubblicazione,  nei  siti   web istituzionali delle  pubbliche  amministrazioni,  delle  informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo  criteri  di  facile accessibilita',  completezza  e  semplicita'  di  consultazione,  nel rispetto delle disposizioni  in  materia  di  segreto  di  Stato,  di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.  Nei  siti  web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti  consuntivi,  nonche'  i  costi  unitari  di realizzazione delle opere  pubbliche  e  di  produzione  dei  servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorita' per la  vigilanza  sui contratti pubblici di  lavori,  servizi  e  forniture,  che  ne  cura altresi'  la  raccolta  e  la  pubblicazione  nel  proprio  sito  web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

16. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo  53  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  come  da  ultimo  modificato  dal comma  42  del  presente  articolo,  nell'articolo  54   del   codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell'articolo 11 del decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  le  pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui  al  comma  15 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione  prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche'  attribuzione  di  vantaggi  economici  di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
d) concorsi e prove selettive per l'assunzione  del  personale  e  progressioni di carriera di cui all'articolo 24  del  citato  decreto legislativo n.150 del 2009.

17. Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito  che  il  mancato  rispetto  delle  clausole contenute nei protocolli di  legalita'  o  nei  patti  di  integrita' costituisce causa di esclusione dalla gara.

18. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili  e  militari, agli avvocati  e  procuratori  dello  Stato  e  ai  componenti  delle commissioni tributarie e' vietata, pena la decadenza dagli  incarichi e la nullita'  degli  atti  compiuti,  la  partecipazione  a  collegi arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico.

19. Il comma 1 dell'articolo 241  del  codice  di  cui  al  decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e  successive  modificazioni,  e' sostituito dal seguente: «1.   Le   controversie   su   diritti   soggettivi,    derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi  a  lavori,  servizi, forniture, concorsi di  progettazione  e  di  idee,  comprese  quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo  bonario  previsto dall'articolo  240,  possono  essere  deferite  ad  arbitri,   previa autorizzazione   motivata   da   parte   dell'organo    di    governo dell'amministrazione.  L'inclusione  della  clausola  compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con  cui  e' indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito,  o il  ricorso  all'arbitrato,  senza  preventiva  autorizzazione,  sono nulli».

20.  Le  disposizioni  relative  al  ricorso  ad  arbitri,  di  cui all'articolo 241, comma 1, del codice di cui al  decreto  legislativo 12 aprile 2006, n.163, come sostituito  dal  comma  19  del  presente  articolo, si applicano anche alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una societa' a partecipazione pubblica ovvero una societa' controllata  o collegata  a  una  societa'  a  partecipazione  pubblica,  ai   sensi dell'articolo 2359 del codice  civile,  o  che  comunque  abbiano  ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici.   A   tal   fine,    l'organo    amministrativo    rilascia l'autorizzazione di cui al  citato  comma  1  dell'articolo  241  del codice di cui al decreto legislativo n.163 del 2006, come  sostituito dal comma 19 del presente articolo.

21. La nomina degli arbitri per la risoluzione  delle  controversie nelle  quali  e'  parte  una  pubblica  amministrazione  avviene  nel rispetto dei principi di pubblicita' e  di  rotazione  e  secondo  le modalita' previste dai commi 22, 23 e 24 del presente articolo, oltre che nel rispetto delle disposizioni del  codice  di  cui  al  decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, in quanto applicabili.

22.  Qualora  la  controversia  si   svolga   tra   due   pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati esclusivamente tra dirigenti pubblici.

23.  Qualora  la  controversia  abbia  luogo   tra   una   pubblica amministrazione e un privato, l'arbitro  individuato  dalla  pubblica amministrazione e' scelto preferibilmente tra i  dirigenti  pubblici. Qualora non risulti possibile alla pubblica amministrazione  nominare un arbitro scelto tra i dirigenti pubblici, la  nomina  e'  disposta, con provvedimento  motivato,  nel  rispetto  delle  disposizioni  del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

24. La pubblica amministrazione  stabilisce,  a  pena  di  nullita' della nomina, l'importo massimo spettante al dirigente  pubblico  per l'attivita' arbitrale. L'eventuale differenza tra l'importo spettante agli arbitri nominati e l'importo massimo stabilito per il  dirigente e' acquisita  al  bilancio  della  pubblica  amministrazione  che  ha indetto la gara.

25. Le disposizioni di cui ai commi da 19 a  24  non  si  applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in
vigore della presente legge.

26. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano  anche  ai procedimenti posti in essere in deroga alle  procedure ordinarie.  I soggetti che operano in deroga e che non dispongono  di  propri  siti web istituzionali pubblicano le informazioni di cui ai  citati  commi 15 e 16 nei siti web istituzionali delle amministrazioni dalle  quali sono nominati.

27. Le informazioni pubblicate ai sensi dei  commi  15  e  16  sono trasmesse in via telematica alla Commissione.

28.  Le  amministrazioni  provvedono   altresi'   al   monitoraggio periodico  del  rispetto  dei  tempi  procedimentali  attraverso   la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del  monitoraggio sono  consultabili   nel   sito   web   istituzionale   di   ciascuna amministrazione.

29. Ogni amministrazione pubblica rende noto,  tramite  il  proprio sito web istituzionale, almeno  un  indirizzo  di  posta  elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai  sensi  dell'articolo  38  del  testo  unico  delle   disposizioni legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28 dicembre  2000,  n.445,  e  successive  modificazioni,   e  ricevere informazioni circa i provvedimenti e  i  procedimenti  amministrativi che lo riguardano.

30. Le amministrazioni, nel rispetto della disciplina  del  diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7 agosto  1990,  n.241,  e  successive  modificazioni,  in  materia  di procedimento amministrativo, hanno l'obbligo di  rendere  accessibili in   ogni   momento   agli   interessati,   tramite   strumenti    di identificazione informatica di cui  all'articolo  65,  comma  1,  del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive modificazioni,  le  informazioni  relative  ai  provvedimenti  e   ai procedimenti amministrativi che li riguardano,  ivi  comprese  quelle relative allo  stato  della  procedura,  ai  relativi  tempi  e  allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

31.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  per   la   pubblica amministrazione e la semplificazione, di  concerto  con  il  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le  materie  di  competenza, sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e  successive  modificazioni,  da adottare entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, sono individuate le informazioni  rilevanti  ai  fini  dell'applicazione dei commi 15  e  16  del  presente  articolo  e  le relative modalita' di pubblicazione, nonche' le indicazioni  generali per l'applicazione dei commi 29 e 30. Restano ferme  le  disposizioni in materia di pubblicita' previste  dal  codice  di  cui  al  decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

32. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le  stazioni  appaltanti  sono  in  ogni  caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali:  la  struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati  a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione;  i tempi di completamento dell'opera, servizio  o  fornitura;  l'importo delle somme liquidate.  Entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno,  tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono  pubblicate  in tabelle  riassuntive  rese  liberamente  scaricabili  in  un  formato digitale standard aperto che consenta di  analizzare  e  rielaborare, anche a fini  statistici,  i  dati  informatici.  Le  amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni  all'Autorita'  per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi  e  forniture, che le pubblica nel proprio  sito  web  in  una  sezione  liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla  tipologia di stazione appaltante  e  per  regione.  L'Autorita'  individua  con propria  deliberazione  le  informazioni  rilevanti  e  le   relative modalita' di trasmissione.  Entro  il  30  aprile  di  ciascun  anno, l'Autorita' per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte  dei  conti  l'elenco  delle  amministrazioni che hanno omesso  di  trasmettere  e  pubblicare,  in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica  l'articolo  6,  comma  11,  del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

33. La mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al  comma  31  costituisce violazione  degli  standard  qualitativi  ed   economici   ai   sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20  dicembre  2009, n. 198, ed e' comunque valutata ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei  contenuti  sugli  strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

34. Le disposizioni  dei  commi  da  15  a  33  si  applicano  alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive  modificazioni,  agli enti pubblici nazionali,  nonche'  alle  societa'  partecipate  dalle amministrazioni  pubbliche  e  dalle  loro  controllate,   ai   sensi dell'articolo  2359  del  codice  civile,  limitatamente  alla   loro attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale  o dell'Unione europea.

35. Il Governo e' delegato ad  adottare,  senza  nuovi  o  maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data  di  entrata in vigore  della  presente  legge,  un  decreto  legislativo  per  il riordino della disciplina riguardante gli  obblighi  di  pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche amministrazioni,  mediante  la  modifica   o   l'integrazione   delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicita', nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni che  prevedono obblighi di pubblicita' a carico delle amministrazioni pubbliche;
b) previsione di forme di pubblicita' sia in ordine all'uso delle risorse pubbliche sia in ordine allo svolgimento e ai risultati delle funzioni amministrative;
c) precisazione degli obblighi di pubblicita' di dati relativi ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o  comunque  di esercizio di  poteri  di  indirizzo  politico,  di  livello  statale, regionale  e  locale.  Le  dichiarazioni  oggetto  di   pubblicazione obbligatoria di cui alla  lettera  a)  devono  concernere  almeno  la situazione  patrimoniale  complessiva   del   titolare   al   momento dell'assunzione  della  carica,  la  titolarita'   di   imprese,   le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro  il secondo grado di parentela, nonche' tutti i compensi cui da'  diritto l'assunzione della carica;
d)   ampliamento   delle   ipotesi   di   pubblicita',   mediante pubblicazione nei siti web istituzionali, di informazioni relative ai titolari degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165, e  successive  modificazioni,  sia  con  riferimento  a quelli che comportano funzioni di amministrazione e gestione, sia con riferimento agli incarichi di responsabilita' degli uffici di diretta collaborazione;
e)   definizione   di   categorie   di   informazioni   che    le amministrazioni devono pubblicare e delle modalita'  di  elaborazione dei relativi formati;
f) obbligo di  pubblicare  tutti  gli  atti,  i  documenti  e  le informazioni di cui al presente comma anche  in  formato  elettronico elaborabile e in formati di dati aperti. Per formati di  dati  aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il  piu' ampio riutilizzo anche a fini statistici e la  ridistribuzione  senza ulteriori  restrizioni  d'uso,  di  riuso  o  di  diffusione  diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrita';
g) individuazione, anche mediante  integrazione  e  coordinamento della disciplina vigente, della durata e dei termini di aggiornamento per ciascuna pubblicazione obbligatoria;
h) individuazione, anche mediante revisione e integrazione  della disciplina vigente, delle responsabilita' e  delle  sanzioni  per  il mancato,  ritardato  o  inesatto  adempimento   degli   obblighi   di pubblicazione.

36. Le disposizioni di cui al decreto legislativo adottato ai sensi del comma 35 integrano l'individuazione del livello essenziale  delle prestazioni  erogate  dalle  amministrazioni  pubbliche  a  fini   di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della  cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117,  secondo  comma,  lettera m), della Costituzione,  e  costituiscono  altresi'  esercizio  della funzione di coordinamento informativo statistico  e  informatico  dei dati  dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale,  di   cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

37. All'articolo 1 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  al  comma 1-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con  un  livello di garanzia non inferiore a  quello  cui  sono  tenute  le  pubbliche  amministrazioni in forza delle  disposizioni  di  cui  alla  presente legge».
38. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se  ravvisano  la  manifesta irricevibilita', inammissibilita',  improcedibilita'  o  infondatezza della   domanda,   le   pubbliche   amministrazioni   concludono   il procedimento  con  un  provvedimento  espresso   redatto   in   forma semplificata, la cui motivazione  puo'  consistere  in  un  sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo».

39. Al fine di  garantire  l'esercizio  imparziale  delle  funzioni amministrative  e  di  rafforzare  la  separazione  e  la   reciproca autonomia tra organi di indirizzo politico e  organi  amministrativi, le amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' le  aziende  e  le societa' partecipate dallo Stato e  dagli  altri  enti  pubblici,  in occasione del monitoraggio posto in essere ai fini dell'articolo  36, comma 3,  del  medesimo  decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  e successive modificazioni, comunicano al Dipartimento  della  funzione pubblica, per il tramite degli organismi indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite  a persone, anche esterne alle  pubbliche  amministrazioni,  individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico  senza  procedure pubbliche di selezione. I dati forniti confluiscono  nella  relazione annuale al Parlamento di cui al citato  articolo  36,  comma  3,  del decreto legislativo  n.  165  del  2001,  e  vengono  trasmessi  alla Commissione per le finalita' di cui ai commi da 1 a 14  del  presente articolo.

40. I titoli e i curricula riferiti ai soggetti di cui al comma  39 si intendono parte integrante dei  dati  comunicati  al  Dipartimento della funzione pubblica.

41. Nel capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo  l'articolo 6 e' aggiunto il seguente:    «Art. 6-bis. – (Conflitto di interessi). – 1. Il responsabile del procedimento e i titolari  degli  uffici  competenti  ad  adottare  i pareri, le valutazioni tecniche, gli  atti  endoprocedimentali  e  il provvedimento  finale  devono  astenersi  in  caso  di  conflitto  di interessi,   segnalando   ogni   situazione   di   conflitto,   anche potenziale».

42. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi  regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i  Ministri  interessati,  ai  sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  e successive   modificazioni,   sono   individuati,   secondo   criteri differenziati  in  rapporto   alle   diverse   qualifiche   e   ruoli professionali,   gli   incarichi   vietati   ai   dipendenti    delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2»;
b) al comma 5 sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «o situazioni  di  conflitto,  anche  potenziale,  di   interessi,   che pregiudichino l'esercizio imparziale  delle  funzioni  attribuite  al dipendente»;
c) al comma 7 e al comma 9, dopo il primo periodo e' inserito  il seguente: «Ai  fini   dell'autorizzazione,   l'amministrazione   verifica l'insussistenza di situazioni,  anche  potenziali,  di  conflitto  di interessi»;
d) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. L'omissione del versamento del compenso  da  parte  del dipendente  pubblico  indebito  percettore  costituisce  ipotesi   di responsabilita' erariale soggetta alla giurisdizione della Corte  dei conti»;
e) il comma 11 e' sostituito dal seguente:  «11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi  erogati ai dipendenti pubblici»;
f) al comma 12, il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o  autorizzano  incarichi, anche a titolo gratuito,  ai  propri  dipendenti  comunicano  in  via telematica, nel termine di quindici  giorni,  al  Dipartimento  della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e  del  compenso lordo, ove previsto»; al medesimo comma 12, al  secondo  periodo,  le parole: «L'elenco e' accompagnato» sono  sostituite  dalle  seguenti: «La comunicazione e' accompagnata» e, al terzo  periodo,  le  parole: «Nello stesso termine» sono sostituite dalle seguenti: «Entro  il  30 giugno di ciascun anno»;
g) al comma 13, le parole: «Entro lo stesso  termine  di  cui  al comma 12» sono sostituite dalle seguenti:  «Entro  il  30  giugno  di ciascun anno»;
h) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole:  «l'oggetto,  la durata e  il  compenso  dell'incarico»  sono  aggiunte  le  seguenti: «nonche' l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza  di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi»;
i) al comma 14, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Le informazioni relative a consulenze e incarichi  comunicate  dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica,  nonche'  le informazioni  pubblicate  dalle  stesse  nelle  proprie  banche  dati accessibili al pubblico per via  telematica  ai  sensi  del  presente articolo, sono trasmesse e pubblicate  in  tabelle  riassuntive  rese liberamente scaricabili in un formato digitale  standard  aperto  che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di  ciascun  anno  il  Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso  di  trasmettere  e  pubblicare,  in tutto o in parte,  le  informazioni  di  cui  al  terzo  periodo  del presente comma in formato digitale standard aperto»;
l) dopo il comma 16-bis e' aggiunto il seguente:
«16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni  di  servizio, hanno esercitato poteri autoritativi  o  negoziali  per  conto  delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla  cessazione  del  rapporto  di pubblico impiego,  attivita'  lavorativa  o  professionale  presso  i soggetti   privati   destinatari   dell'attivita'   della    pubblica amministrazione svolta attraverso  i  medesimi  poteri.  I  contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di  quanto  previsto dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di  contrattare  con  le  pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti».

43. Le disposizioni di cui all'articolo 53, comma  16-ter,  secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dal comma 42, lettera l), non si applicano ai contratti gia' sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

44. L'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165,  e' sostituito dal seguente: «Art. 54. – (Codice di comportamento). – 1. Il Governo  definisce un  codice  di   comportamento   dei   dipendenti   delle   pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la  qualita'  dei  servizi,  la prevenzione dei  fenomeni  di  corruzione,  il  rispetto  dei  doveri costituzionali  di  diligenza,  lealta',  imparzialita'  e   servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice  contiene  una specifica sezione dedicata ai doveri  dei  dirigenti,  articolati  in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede  per  tutti  i dipendenti  pubblici  il  divieto  di  chiedere  o  di  accettare,  a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilita',  in  connessione con l'espletamento delle proprie funzioni  o  dei  compiti  affidati, fatti salvi i regali d'uso, purche' di modico  valore  e  nei  limiti delle normali relazioni di cortesia.
2.  Il  codice,  approvato  con  decreto  del  Presidente   della Repubblica, previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  su proposta  del  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la semplificazione, previa intesa in sede di  Conferenza  unificata,  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al  dipendente,  che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione.
3.  La  violazione   dei   doveri   contenuti   nel   codice   di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del  Piano  di prevenzione   della   corruzione,   e'   fonte   di   responsabilita' disciplinare. La violazione dei doveri e' altresi' rilevante ai  fini della   responsabilita'   civile,    amministrativa    e    contabile ogniqualvolta  le  stesse  responsabilita'   siano   collegate   alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione  della  sanzione  di cui all'articolo 55-quater, comma 1.
4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato,  gli organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti  alla  magistratura  interessata.  In caso di inerzia, il codice e' adottato dall'organo di autogoverno.
5. Ciascuna pubblica  amministrazione  definisce,  con  procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio  del  proprio organismo  indipendente  di  valutazione,  un   proprio   codice   di comportamento che integra e specifica il codice di  comportamento  di cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al  presente  comma si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la Commissione per   la   valutazione,   la   trasparenza   e   l'integrita'   delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri,  linee  guida  e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione.
6. Sull'applicazione dei  codici  di  cui  al  presente  articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina.
7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente  lo  stato di applicazione dei codici e organizzano attivita' di formazione  del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi».

45. I codici di cui all'articolo 54,  commi  1  e  4,  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 44, sono approvati entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge.

46. Dopo l'articolo 35 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n. 165, e' inserito il seguente: «Art. 35-bis. – (Prevenzione del fenomeno della corruzione  nella formazione di commissioni e nelle  assegnazioni  agli  uffici) – 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non  passata  in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo  II  del  libro secondo del codice penale:
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria,  di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni  direttive, agli  uffici  preposti  alla  gestione  delle  risorse   finanziarie, all'acquisizione  di  beni,  servizi  e   forniture,   nonche'   alla concessione o all'erogazione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di  vantaggi  economici  a  soggetti pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la  scelta  del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi,  per  la concessione  o  l'erogazione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi, ausili finanziari, nonche' per l'attribuzione di  vantaggi  economici di qualunque genere.
2. La disposizione  prevista  al  comma  l  integra  le  leggi  e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari».

47. All'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma  2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli  accordi  di  cui  al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3».

48. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi  dalla  data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la  disciplina  organica  degli   illeciti,   e   relative   sanzioni disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi, secondo i seguenti  principi  e  criteri direttivi:
a) omogeneita' degli illeciti connessi al ritardo,  superando  le logiche   specifiche   dei   differenti   settori   delle   pubbliche
amministrazioni;
b) omogeneita' dei controlli da  parte  dei  dirigenti,  volti  a evitare ritardi;
c) omogeneita', certezza e cogenza nel  sistema  delle  sanzioni, sempre in relazione al mancato rispetto dei termini.

49. Ai fini della prevenzione e  del  contrasto  della  corruzione, nonche' della prevenzione dei conflitti di interessi, il  Governo  e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza pubblica, entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti  a  modificare la  disciplina  vigente  in  materia  di  attribuzione  di  incarichi dirigenziali e di  incarichi  di  responsabilita'  amministrativa  di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo l,  comma 2, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attivita' di produzione di beni e servizi a  favore  delle  amministrazioni  pubbliche  o  di gestione di servizi pubblici,  da  conferire  a  soggetti  interni  o esterni alle pubbliche amministrazioni, che  comportano  funzioni  di amministrazione  e  gestione,  nonche'  a  modificare  la  disciplina vigente in materia di incompatibilita' tra i  detti  incarichi  e  lo svolgimento di  incarichi  pubblici  elettivi  o  la  titolarita'  di interessi privati che possano  porsi  in  conflitto  con  l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate.

50. I decreti legislativi di cui  al  comma  49  sono  emanati  nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione  e  del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilita' di incarichi dirigenziali,  adottando  in  via  generale  il  criterio  della  non conferibilita' per  coloro  che  sono  stati  condannati,  anche  con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti  dal  capo  I del titolo II del libro secondo del codice penale;
b) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione  e  del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilita' di incarichi dirigenziali,  adottando  in  via  generale  il  criterio  della  non conferibilita' per coloro che per un congruo periodo  di  tempo,  non inferiore ad un anno,  antecedente  al  conferimento  abbiano  svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione  che  conferisce l'incarico;
c) disciplinare i criteri di conferimento nonche' i casi  di  non conferibilita' di incarichi dirigenziali ai  soggetti  estranei  alle amministrazioni che, per un congruo periodo di tempo,  non  inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive.
I casi di non conferibilita' devono essere  graduati  e  regolati  in rapporto  alla  rilevanza  delle  cariche   di   carattere   politico ricoperte,  all'ente  di  riferimento  e   al   collegamento,   anche territoriale, con l'amministrazione  che  conferisce  l'incarico.  E' escluso  in  ogni  caso,  fatta  eccezione  per  gli   incarichi   di responsabile degli uffici di diretta collaborazione degli  organi  di indirizzo politico,  il  conferimento  di  incarichi  dirigenziali  a coloro  che  presso  le  medesime  amministrazioni   abbiano   svolto incarichi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive  nel  periodo,  comunque   non   inferiore   ad   un   anno, immediatamente precedente al conferimento dell'incarico;
d) comprendere tra gli incarichi oggetto della disciplina:
1)  gli  incarichi  amministrativi  di  vertice   nonche'   gli incarichi dirigenziali, anche  conferiti  a  soggetti  estranei  alle pubbliche  amministrazioni,  che  comportano   l'esercizio   in   via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;
2)  gli  incarichi   di   direttore   generale,   sanitario   e amministrativo  delle  aziende  sanitarie  locali  e  delle   aziende ospedaliere;
3) gli incarichi di amministratore di enti pubblici e  di  enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico;
e) disciplinare i casi di incompatibilita' tra gli  incarichi  di cui alla lettera d) gia' conferiti e  lo  svolgimento  di  attivita', attribuite  o  no,  presso  enti  di  diritto  privato  sottoposti  a regolazione, a controllo o finanziati da  parte  dell'amministrazione che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in proprio di  attivita' professionali, se l'ente o l'attivita' professionale sono soggetti  a regolazione o finanziati da parte dell'amministrazione;
f) disciplinare i casi di incompatibilita' tra gli  incarichi  di cui alla lettera d) gia' conferiti e  l'esercizio  di  cariche  negli organi di indirizzo politico.

51. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n. 165, e' inserito il seguente: «Art. 54-bis. –  (Tutela  del  dipendente  pubblico  che  segnala illeciti). – 1.  Fuori  dei  casi  di  responsabilita'  a  titolo  di calunnia o  diffamazione,  ovvero  per  lo  stesso  titolo  ai  sensi dell'articolo 2043 del codice  civile,  il  pubblico  dipendente  che denuncia all'autorita' giudiziaria o alla  Corte  dei  conti,  ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte  illecite  di  cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro,  non  puo' essere  sanzionato,   licenziato   o   sottoposto   ad   una   misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati  direttamente  o  indirettamente  alla denuncia.
2. Nell'ambito del  procedimento  disciplinare,  l'identita'  del segnalante non puo' essere rivelata, senza il  suo  consenso,  sempre che  la  contestazione  dell'addebito  disciplinare  sia  fondata  su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la  contestazione  sia  fondata,  in  tutto   o   in   parte,   sulla segnalazione, l'identita' puo' essere rivelata ove la sua  conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.
3.  L'adozione  di  misure  discriminatorie   e'   segnalata   al Dipartimento  della  funzione  pubblica,  per  i   provvedimenti   di competenza,  dall'interessato  o   dalle   organizzazioni   sindacali maggiormente  rappresentative  nell'amministrazione  nella  quale  le stesse sono state poste in essere.
4. La denuncia e' sottratta all'accesso previsto  dagli  articoli 22 e seguenti della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive modificazioni».

52.  Per  l'efficacia  dei  controlli  antimafia  nelle   attivita' imprenditoriali di  cui  al  comma  53,  presso  ogni  prefettura  e' istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed  esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa  operanti nei medesimi settori. L'iscrizione  negli  elenchi  della  prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede  soddisfa  i  requisiti  per l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attivita'. La prefettura  effettua  verifiche  periodiche   circa   la   perdurante insussistenza dei suddetti rischi  e,  in  caso  di  esito  negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

53.  Sono  definite  come  maggiormente  esposte   a   rischio   di infiltrazione mafiosa le seguenti attivita':
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e  smaltimento  di  rifiuti
per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di  calcestruzzo  e  di
bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri.

54. L'indicazione delle attivita' di cui al comma  53  puo'  essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con  apposito  decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri  della giustizia, delle infrastrutture e dei  trasporti  e  dell'economia  e delle  finanze,  previo   parere   delle   Commissioni   parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema  alle  Camere.  Qualora  le  Commissioni  non  si pronuncino  entro  il  termine,  il  decreto  puo'  essere   comunque adottato.

55. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 52 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario  e dei propri organi sociali,  entro  trenta  giorni  dalla  data  della modifica. Le societa' di capitali quotate  in  mercati  regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal  testo unico di cui al decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58.  La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.

56. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su proposta  dei  Ministri  per  la  pubblica   amministrazione   e   la semplificazione, dell'interno, della giustizia, delle  infrastrutture e dei  trasporti  e  dello  sviluppo  economico,  da  adottare  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al comma 52, nonche' per l'attivita' di verifica.

57. Fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata  in vigore del decreto di cui al  comma  56  continua  ad  applicarsi  la normativa vigente alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge.
58. All'articolo 135,  comma  l,  del  codice  di  cui  al  decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  dopo  le  parole:  «passata  in giudicato»  sono  inserite  le  seguenti:  «per  i  delitti  previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,  del  codice  di  procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonche'».

59. Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 del presente articolo, di diretta attuazione del  principio di imparzialita' di cui  all'articolo  97  della  Costituzione,  sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e successive modificazioni.

60. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in  vigore  della presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata  di cui all'articolo 8, comma l, del decreto legislativo 28 agosto  1997, n.  281,  si  definiscono  gli  adempimenti,  con  l'indicazione  dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonche' degli  enti  pubblici  e  dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti  alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo:
a) alla definizione, da parte di  ciascuna  amministrazione,  del piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da  quello relativo agli anni 2013-2015, e alla sua  trasmissione  alla  regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica;
b) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione,  di  norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati  ai dipendenti pubblici di cui all'articolo 53, comma 3-bis, del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma  42,  lettera a), del presente articolo, ferma restando la disposizione del comma 4 dello stesso articolo 53;
c) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento  di  cui  all'articolo  54,  comma  5,  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma  44  del presente articolo.

61. Attraverso intese in sede di Conferenza unificata sono altresi' definiti gli adempimenti attuativi  delle  disposizioni  dei  decreti legislativi previsti dalla presente legge da parte  delle  regioni  e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli  enti  locali, nonche' degli  enti  pubblici  e  dei  soggetti  di  diritto  privato sottoposti al loro controllo.

62. All'articolo l della legge 14 gennaio  1994,  n.  20,  dopo  il comma 1-quinquies sono inseriti i seguenti: «1-sexies. Nel giudizio di responsabilita', l'entita'  del  danno all'immagine   della   pubblica   amministrazione   derivante   dalla commissione di un reato contro  la  stessa  pubblica  amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume,  salva  prova contraria, pari  al  doppio  della  somma  di  denaro  o  del  valore patrimoniale  di   altra   utilita'   illecitamente   percepita   dal dipendente.
1-septies. Nei giudizi di responsabilita' aventi ad oggetto  atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro  conservativo  di  cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n.  453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e' concesso in tutti i casi di  fondato  timore  di  attenuazione  della garanzia del credito erariale».

63. Il Governo e' delegato ad  adottare,  senza  nuovi  o  maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un  testo unico della normativa in materia di incandidabilita' alla  carica  di membro del Parlamento  europeo,  di  deputato  e  di  senatore  della Repubblica, di incandidabilita' alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le  cariche  di presidente e di  componente  del  consiglio  di  amministrazione  dei consorzi, di presidente e di componente dei consigli e  delle  giunte delle unioni di  comuni,  di  consigliere  di  amministrazione  e  di presidente  delle  aziende  speciali  e  delle  istituzioni  di   cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento  degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.267,  e successive modificazioni, di presidente e di componente degli  organi esecutivi delle comunita' montane.

64. Il decreto legislativo di cui al comma 63 provvede al  riordino e all'armonizzazione della vigente normativa ed e' adottato secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) ferme restando le disposizioni del codice penale in materia di interdizione perpetua dai pubblici uffici, prevedere  che  non  siano temporaneamente candidabili  a  deputati  o  a  senatori  coloro  che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni  di reclusione per i delitti previsti dall'articolo  51,  commi  3-bis  e 3-quater, del codice di procedura penale;
b) in aggiunta a quanto previsto nella lettera a), prevedere  che non siano temporaneamente candidabili a deputati o a senatori  coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti nel libro  secondo,  titolo  II, capo I, del codice penale ovvero per altri delitti  per  i  quali  la legge preveda una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni;
c) prevedere la durata dell'incandidabilita' di cui alle  lettere a) e b);
d) prevedere  che  l'incandidabilita'  operi  anche  in  caso  di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444  del codice di procedura penale;
e) coordinare le disposizioni relative  all'incandidabilita'  con le vigenti norme in materia di interdizione dai pubblici uffici e  di riabilitazione, nonche' con le restrizioni all'esercizio del  diritto di elettorato attivo;
f) prevedere che le condizioni di incandidabilita' alla carica di deputato e di senatore siano applicate altresi' all'assunzione  delle cariche di governo;
g) operare una completa ricognizione della normativa  vigente  in materia di incandidabilita' alle  elezioni  provinciali,  comunali  e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche  di  presidente della provincia,  sindaco,  assessore  e  consigliere  provinciale  e comunale, presidente e  componente  del  consiglio  circoscrizionale, presidente  e  componente  del  consiglio  di   amministrazione   dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle  giunte  delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e  presidente  delle aziende speciali e delle istituzioni  di  cui  all'articolo  114  del testo unico di cui al citato decreto legislativo  n.  267  del  2000, presidente  e  componente  degli  organi  delle  comunita'   montane, determinata da sentenze definitive di condanna;
h) valutare per le cariche di cui alla lettera  g),  in  coerenza con  le  scelte  operate  in  attuazione  delle  lettere  a)  e   i), l'introduzione di ulteriori ipotesi di  incandidabilita'  determinate da sentenze definitive di  condanna  per  delitti  di  grave  allarme sociale;
i) individuare, fatta salva la competenza  legislativa  regionale sul  sistema  di  elezione  e  i  casi  di   ineleggibilita'   e   di incompatibilita' del presidente e degli altri componenti della giunta regionale  nonche'  dei  consiglieri   regionali,   le   ipotesi   di incandidabilita' alle elezioni regionali e di  divieto  di  ricoprire cariche negli organi politici di vertice delle regioni, conseguenti a sentenze definitive di condanna;
l) prevedere l'abrogazione espressa della normativa incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 63;
m) disciplinare le ipotesi di sospensione e decadenza di  diritto dalle cariche di cui al comma 63 in caso di  sentenza  definitiva  di condanna per  delitti  non  colposi  successiva  alla  candidatura  o all'affidamento della carica.

65. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 63, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  e'  trasmesso  alle  Camere  ai   fini dell'espressione dei pareri da parte delle  Commissioni  parlamentari competenti per materia e per i  profili  finanziari,  che  sono  resi entro sessanta giorni dalla data  di  trasmissione  dello  schema  di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di  rispettiva  competenza,  il decreto legislativo puo' essere comunque adottato.

66.  Tutti  gli  incarichi  presso  istituzioni,  organi  ed   enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o  semiapicali,  compresi  quelli  di  titolarita'  dell'ufficio   di gabinetto,  a  magistrati  ordinari,  amministrativi,   contabili   e militari, avvocati e procuratori dello Stato,  devono  essere  svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori  ruolo,  che  deve permanere per tutta la durata dell'incarico. Gli incarichi  in  corso alla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge  cessano  di diritto se nei centottanta giorni successivi non  viene  adottato  il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo.

67. Il Governo e' delegato ad adottare, entro  quattro  mesi  dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,   un   decreto legislativo per l'individuazione di ulteriori incarichi, anche  negli uffici di diretta collaborazione, che, in aggiunta a quelli di cui al comma 66, comportano  l'obbligatorio  collocamento  in  posizione  di fuori ruolo, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) tener conto delle differenze e specificita' dei regimi e delle funzioni  connessi  alla  giurisdizione  ordinaria,   amministrativa, contabile e militare, nonche' all'Avvocatura dello Stato;
b) durata dell'incarico;
c) continuativita' e onerosita' dell'impegno lavorativo  connesso allo svolgimento dell'incarico;
d) possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate  presso  l'amministrazione  di   appartenenza   e   quelle esercitate in ragione dell'incarico ricoperto fuori ruolo.

68. Salvo quanto previsto dal  comma  69,  i  magistrati  ordinari, amministrativi, contabili e  militari,  gli  avvocati  e  procuratori dello Stato non possono essere collocati in posizione di fuori  ruolo per   un   tempo   che,   nell'arco   del   loro   servizio,   superi complessivamente  dieci  anni,  anche   continuativi.   Il   predetto collocamento non puo'  comunque  determinare  alcun  pregiudizio  con riferimento alla posizione rivestita nei ruoli di appartenenza.

69. Salvo quanto previsto nei commi 70, 71 e 72 le disposizioni  di cui al comma 68 si applicano anche agli incarichi in corso alla  data di entrata in vigore della presente legge.

70. Le disposizioni di cui ai commi da 66 a 72 non si applicano  ai membri di Governo, alle cariche elettive, anche presso gli organi  di autogoverno, e ai  componenti  delle  Corti  internazionali  comunque denominate.

71. Per gli incarichi previsti dal comma 4 dell'articolo 1-bis  del decreto-legge  16   settembre   2008,   n.   143,   convertito,   con modificazioni, dalla  legge  13  novembre  2008,  n.  181,  anche  se conferiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 68 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

72. I magistrati ordinari, amministrativi,  contabili  e  militari, nonche' gli avvocati e procuratori dello  Stato  che,  alla  data  di entrata in vigore della presente legge, hanno gia'  maturato  o  che, successivamente  a  tale  data,  maturino  il  periodo   massimo   di collocamento in posizione di fuori ruolo, di  cui  al  comma  68,  si intendono confermati nella posizione di fuori ruolo sino  al  termine dell'incarico, della legislatura, della consiliatura  o  del  mandato relativo all'ente o soggetto presso cui e' svolto l'incarico. Qualora l'incarico non preveda un termine, il collocamento  in  posizione  di fuori ruolo si  intende  confermato  per  i  dodici  mesi  successivi all'entrata in vigore della presente legge.

73. Lo schema del  decreto  legislativo  di  cui  al  comma  67  e' trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei  pareri  da  parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono  resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo puo'  essere comunque adottato.

74. Entro un anno dalla data  di  entrata  in  vigore  del  decreto legislativo di cui al comma 67, nel rispetto dei principi  e  criteri direttivi ivi  stabiliti,  il  Governo  e'  autorizzato  ad  adottare disposizioni integrative o correttive del decreto legislativo stesso.

75. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  all'articolo  32-quater,  dopo  le  parole:  «319-bis,»  sono inserite le seguenti: «319-quater,»;
b) all'articolo 32-quinquies,  dopo  le  parole:  «319-ter»  sono inserite le seguenti: «, 319-quater, primo comma,»;
c)  al  primo  comma  dell'articolo  314,  la  parola:  «tre»  e' sostituita dalla seguente: «quattro»;
d) l'articolo 317 e' sostituito dal seguente: «Art. 317.  –  (Concussione).  –  Il  pubblico  ufficiale  che, abusando della sua qualita' o dei suoi  poteri,  costringe  taluno  a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita' e' punito con la reclusione da sei a dodici anni»;
e) all'articolo 317-bis, le parole: «314 e 317»  sono  sostituite dalle seguenti: «314, 317, 319 e 319-ter»;
f) l'articolo 318 e' sostituito dal seguente: «Art. 318. – (Corruzione per l'esercizio della funzione). –  Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per se' o per un terzo, denaro o  altra utilita' o ne accetta la promessa e' punito con la reclusione da  uno a cinque anni»;
g) all'articolo 319, le parole: «da due a cinque» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto»;
h) all'articolo 319-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel primo comma, le parole: «da tre a otto» sono  sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci»;
2) nel secondo comma, la parola: «quattro» e' sostituita  dalla seguente: «cinque»;
i) dopo l'articolo 319-ter e' inserito il seguente: «Art. 319-quater. – (Induzione indebita  a  dare  o  promettere utilita'). – Salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che,  abusando della sua qualita' o dei suoi  poteri,  induce  taluno  a  dare  o  a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita' e' punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi da' o promette denaro  o altra utilita' e' punito con la reclusione fino a tre anni»;
l) all'articolo 320, il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Le disposizioni degli articoli 318 e 319  si  applicano  anche all'incaricato di un pubblico servizio»;
m) all'articolo 322 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel primo comma, le parole:  «che  riveste  la  qualita'  di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del  suo  ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»;
2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «La pena di  cui  al  primo  comma  si  applica  al  pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita  una promessa o dazione di denaro o altra utilita' per  l'esercizio  delle sue funzioni o dei suoi poteri»;
n) all'articolo 322-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel secondo comma, dopo le parole:  «Le  disposizioni  degli articoli» sono inserite le seguenti: «319-quater, secondo comma,»;
2) nella rubrica, dopo la parola: «concussione,» sono  inserite le seguenti: «induzione indebita a dare o promettere utilita',»;
o) all'articolo 322-ter, primo comma, dopo  le  parole:  «a  tale prezzo» sono aggiunte le seguenti: «o profitto»;
p) all'articolo 323, primo comma, le parole: «da sei mesi  a  tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;
q) all'articolo 323-bis, dopo la parola: «319,» sono inserite  le seguenti: «319-quater,»;
r) dopo l'articolo 346 e' inserito il seguente: «Art. 346-bis. – (Traffico di influenze illecite). –  Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati  di  cui  agli  articoli  319  e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico  ufficiale  o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente  fa  dare  o promettere, a se' o ad altri, denaro o altro vantaggio  patrimoniale, come prezzo della  propria  mediazione  illecita  verso  il  pubblico ufficiale  o  l'incaricato  di  un  pubblico  servizio   ovvero   per remunerarlo, in relazione al  compimento  di  un  atto  contrario  ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di  un  atto  del  suo ufficio, e' punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente  da'  o  promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena e' aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altro  vantaggio  patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale  o  di  incaricato  di  un pubblico servizio. Le pene sono altresi' aumentate se i  fatti  sono  commessi  in relazione all'esercizio di attivita' giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuita', la pena e' diminuita».

76. L'articolo 2635 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Art. 2635. – (Corruzione tra privati).  –  Salvo  che  il  fatto costituisca  piu'  grave  reato,  gli  amministratori,  i   direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione  o della promessa di denaro o altra  utilita',  per  se'  o  per  altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi  inerenti  al loro ufficio o degli obblighi di fedelta', cagionando nocumento  alla societa', sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi  se il fatto e' commesso da chi  e'  sottoposto  alla  direzione  o  alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
Chi da' o promette denaro o altra utilita' alle persone  indicate nel primo e nel secondo comma e' punito con le pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti  sono  raddoppiate  se  si tratta di  societa'  con  titoli  quotati  in  mercati  regolamentati italiani o di altri  Stati  dell'Unione  europea  o  diffusi  tra  il pubblico in misura rilevante ai sensi  dell'articolo  116  del  testo unico delle disposizioni in materia di  intermediazione  finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  e  successive modificazioni.
Si procede a querela della persona offesa, salvo  che  dal  fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi».

77. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25:
1) nella rubrica, dopo la parola: «Concussione»  sono  inserite le seguenti: «, induzione indebita a dare o promettere utilita'»;
2) al comma  3,  dopo  le  parole:  «319-ter,  comma  2,»  sono inserite le seguenti: «319-quater»;
b) all'articolo 25-ter, comma 1, dopo la lettera s)  e'  aggiunta la seguente:
«s-bis) per il delitto di  corruzione  tra  privati,  nei  casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635  del  codice  civile,  la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote».

78. All'articolo 308 del codice di procedura penale, dopo il  comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Nel caso si proceda per uno dei  delitti  previsti  dagli articoli  314,  316,  316-bis,  316-ter,  317,  318,  319,   319-ter, 319-quater,  primo  comma,  e  320  del  codice  penale,  le   misure interdittive perdono efficacia decorsi  sei  mesi  dall'inizio  della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte  per esigenze probatorie, il giudice puo' disporne la  rinnovazione  anche oltre  sei  mesi  dall'inizio  dell'esecuzione,  fermo  restando  che comunque la loro efficacia  viene  meno  se  dall'inizio  della  loro esecuzione e' decorso un periodo di tempo pari al triplo dei  termini previsti dall'articolo 303».

79. All'articolo 133, comma 1-bis, delle norme  di  attuazione,  di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater».
80. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  1992,  n.356,  e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1,  dopo  le  parole:  «319-ter,»  sono  inserite  le seguenti: «319-quater,»;
b) al comma 2-bis, dopo le parole: «319-ter,»  sono  inserite  le seguenti: «319-quater,».

81. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono  apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 58, comma 1, lettera b), le parole:  «(corruzione per un atto d'ufficio)» sono sostituite dalle seguenti:  «(corruzione per  l'esercizio  della  funzione)»  e  dopo  le   parole:   «319-ter (corruzione  in  atti  giudiziari),»  sono  inserite   le   seguenti: «319-quater, primo comma (induzione  indebita  a  dare  o  promettere utilita'),»;
b)  all'articolo  59,  comma  1,  lettera  a),  dopo  le  parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater»;
c) all'articolo 59, comma 1, lettera c), dopo le parole:  «misure coercitive di cui  agli  articoli  284,  285  e  286  del  codice  di procedura  penale»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «nonche'  di   cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando  il divieto di  dimora  riguarda  la  sede  dove  si  svolge  il  mandato elettorale».

82. Il provvedimento di revoca di cui all'articolo  100,  comma  1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' comunicato dal prefetto all'Autorita' nazionale anticorruzione, di cui al comma 1 del presente articolo, che  si  esprime  entro  trenta giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace,  salvo  che l'Autorita' rilevi che la stessa sia correlata alle attivita'  svolte dal segretario in materia di prevenzione della corruzione.

83. All'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater».

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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