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Opinioni

Il rapporto tra l’assegno di mantenimento e l’assegnazione della casa familiare

La Cassazione del 16.12.2013 n. 28001 afferma che l’assegnazione della casa familiare ex art. 337 sexies c.c. (ex art. 155 quater c.c.) non è una componete dell’assegno di mantenimento al coniuge debole ex art. 156 c.c., questo, però, non esclude che la perdita o la revoca dell’assegnazione del diritto di abitazione sulla casa familiare possa portare ad una nuova quantificazione dell’assegno di mantenimento per il coniuge debole.
A cura di Paolo Giuliano
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La quantificazione dell'assegno di mantenimento è uno dei momenti di maggiore frizione tra le coppie che si separano (quando ovviamente non si discute dell'addebito della separazione).

I motivi di contrasto sulla quantificazione dell'assegno di mantenimento sono numerosi e spaziano

– dal campo psicologico (l'assegno di mantenimento al coniuge debole diventa l'arma che usa il coniuge che si sente "lasciato" per ottenere una rivincita contro l'altro coniuge che – di solito – viene moralmente incolpato della fine del matrimonio)

– al campo strettamente economico (i due coniugi non comprendono che la fine del matrimonio comporta, inevitabilmente, un abbassamento del loro tenore di vita ed una duplicazione delle spese fisse mensili, basta pensare che uno dei due e coniugi dovrà pagare un nuovo affitto, per non parlare della questione economica relativa al mantenimento dei figli )

e sono dovuti anche alla mancanza di una regola certa (o di una formula matematica) che possa essere usata per quantificare il dovuto.

In questo sub-strato economico (non studiato e non compreso) si innesta, ma si potrebbe dire trae linfa vitale, la questione relativa alla quantificazione dell'assegno di mantenimento, sul punto, in generale si può affermare che il mantenimento può riguardare il coniuge e i figli e deve essere quantificato, è opportuno sottolineare che per la quantificazione dell'assegno di mantenimento non esiste una regola matematica, anzi fuori dei principi astratti generali, di fatto,  occorre valutare caso per caso.

Basta pensare all'incidenza  che possono avere gli aiuti economici ricevuti dai familiari sull'assegno di mantenimento (ci si chiede, in altri termini, se  gli aiuti ricevuti dai familiari sono una componente economica che deve essere valutata per determinare l'assegno di mantenimento).

Senza considerare la questione dell'assegnazione della casa familiare sull'assegno di mantenimento. Sul punto è opportuno cominciare a distinguere tra l'assegnazione della casa familiare al coniuge ex art. 156 c.c. o ai figli ex art. 155 quater c.c. (lasciando sullo sfondo la questione della casa familiare in presenza di coppie di fatto).

Tornando alla distinzione sopra evidenziata tra assegnazione del diritto di abitazione sulla casa familiare all'ex coniuge o ai figli, occorre sottolineare che l'art. 156 c.c.  secondo il quale "Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri" non prevede che la casa familiare possa essere assegnata all'altro coniuge.

Questo, però, non esclude che, su accordo di entrambi i coniugi,  l'assegnazione della casa familiare diventi un  elemento dell'assegno di mantenimento, in quanto i due coniugi possono mettersi d'accordo nel senso che il diritto di abitazione sulla casa è una parte dell'assegno. In altre parole si sarebbe in presenza del pagamento dell'assegno di mantenimento in tutto o in parte in natura (virtuale) e non con denaro contante.

La fattispecie può essere costruita come una semplice assegnazione (godimento) della casa familiare fino a configurare dei veri e propri trasferimenti immobiliari (anche estintive del diritto al mantenimento) si tratta dei c.d. trasferimenti effettuati in sede di separazione e divorzio tra i coniugi.

In ogni caso è una scelta  che richiede il consenso di entrambi i coniugi, in mancanza l'unico modo di determinare l'assegno di mantenimento per il coniuge debole è il denaro. E' opportuno ripetere che si è in presenza di scelte che richiedono il consenso di entrambi i coniugi, perché manca una norma che permette di creare un diritto di abitazione a favore del coniuge ex lege in sede di separazione e divorzio, per cui, si tratta  di una decisione  consensuale  di entrambi i coniugi (bastata sulla loro esclusiva volontà),

Una tale scelta  non potrebbe basarsi su una volontà unilaterale o su una domanda giudiziale unilaterale, infatti, in sede giudiziale, anche in presenza di una domanda effettuata solo da un coniuge,  il magistrato non può estromettere (espropriare) l'unico proprietario (o il proprietario pro-quota) dal bene (creando un diritto di abitazione non previsto dal legislatore).

La situazione muta radicalmente in presenza di figli , infatti, in presenza di figli l'assegnazione della casa familiare è regolata  (ex art. 155 quater cc)  dall'art.  337 sexies c.c. rubricato come "assegnazione della casa familiare", in base a questa norma  è possibile "creare" il diritto di abitazione a favore dei figli. Del resto,  l'art. 337 sexies c.c. prevede che "Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643 c.c."

Da questo articolo si possono dedurre una serie di principi: quando viene assegnata la casa familiare, l'assegnazione deve essere valutata per regolare i rapporti economici tra i coniugi ma relativamente ai figli. Questa norma non incide sull'assegno di mantenimento che uno dei coniugi deve al coniuge debole, ma, questa norma,  incide sulla quantificazione del contributo economico che il genitore deve versare ai figli (cioè relativamente all'assegno di mantenimento per i figli), per cui, l'assegnazione della casa familiare è una componete (anche se in natura) dell'assegno per i figli (mentre, come già si è detto la casa familiare non è una componete in natura dell'assegno di mantenimento per il coniuge).

Quindi, l'assegnazione della casa familiare è una componete (in natura) dell'assegno di mantenimento dei figli, l'assegnazione ella casa familiare non incide sull'assegno di mantenimento attribuito all'altro coniuge , in quanto si tratta di due aspetti economici indipendenti.

Questo, però, in teoria, perché l'assegnazione della casa familiare potrebbe essere revocata o potrebbe essere persa.

In questa situazione, in concreto accade che il genitore che pagava una parte dell'assegno di mantenimento in natura ai figli (la componente in natura era l'assegnazione della casa familiare) dovrà anche versare in denaro la parte di assegno di mantenimento dei figli che in  precedenza pagava in natura. Questa situazione potrebbe anche incidere (anche se in modo indiretto) sull'assegno versato per il mantenimento all'altro coniuge, infatti, quest'ultimo si troverà a dover affrontare una spesa che prima non doveva affrontare (fitto della casa anche se pro-quota)  ecco, quindi, che potrebbe avere l'interesse a chiedere una revisione (in aumento) dell'assegno per poter affrontare la nuova spesa, ristabilendo, così. l'equilibrio esistente tra gli ex coniugi prima della perdita del diritto di abitazione sulla casa familiare.

Quindi, l'attribuzione della casa familiare ai figli non è un elemento che incide sulla quantificazione dell'assegno di mantenimento al coniuge, ma la perdita della casa potrebbe essere un evento  (indiretto) che potrebbe legittimare la richiesta di revisione dell'assegno di mantenimento per il coniuge debole.

Ecco, quindi, che si riafferma il principio generale secondo il quale una volta determinato l'assegno di mantenimento, questo non rimane immutato o immutabile, ma può essere "ricalcolato" come ad esempio per le sopraggiunte difficoltà economiche del coniuge che deve versare l'assegno o per la nuova convivenza del coniuge che riceve l'assegno.

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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