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Estensione dell’ipoteca agli interessi corrispettivi e moratori

La Cassazione del 2.3.2018 n. 4927 ha affermato che il comma 2 dell’art. 2855 cc disciplina i limiti di estensione della garanzia ipotecaria agli interessi corrispettivi, mentre il comma 3 dell’art. 2855 cc ha per oggetto la disciplina dei limiti di estensione della garanzia ipotecaria agli interessi moratori.
A cura di Paolo Giuliano
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Definizione dell'interesse pecuniario

Il prestito di denaro (da restituire) può essere fatto a titolo gratuito o a titolo oneroso se a carico di colui che deve restituire il prestito è previsto l'obbligo di pagare degli interessi (in aggiunta all'obbligo di restituire il capitale).

Di conseguenza, l'interesse può essere descritto come il corrispettivo (o il prezzo) del diritto di usare per un certo periodo un determinato capitale.

Interesse corrispettivo e interesse moratorio

Risulta evidente che il corrispettivo del prestito è un interesse (c.d. corrispettivo) determinato sulla base di un contratto stipulato (e, quindi, concordato da debitore e creditore).

Sussiste , però, anche un diverso tipo di interesse (denominato moratorio) ex art. 1224 cc  che è quantificato dal legislatore in modo forfettario e presuntivo (sulla base di una presunzione legale del danno) danno da ritardo (nel pagamento) imputabile a un inadempimento colposo o doloso del debitore.

Di conseguenza, non è possibile confondere gli interessi corrispettivi (frutti civili art. 820 c. c., comma 3), che costituiscono remunerazione del capitale medesimo, con gli interessi che trovino il loro presupposto, morfologico e funzionale, nel ritardo imputabile al debitore.

L'ipoteca: capitale e interessi

Il creditore quando concede un mutuo è solito farsi fornire delle garanzie a tutela della restituzione del capitale prestato.

Resta da valutare se la garanzia copre la restituzione del capitale prestato è relativamente chiaro, ma il dubbio se la garanzia copre anche il corrispettivo del mutuo (interessi corrispettivi) o gli interessi moratori (da ritardo), la domanda trova soluzione (almeno per le ipoteche) nell'art. 2855 cc estende (anche con determinate precisazioni e limiti) l'ipoteca agli interessi (senza, però, specificare a quali interessi fa riferimento.

La locuzione interessi dell'art. 2855 cc

Leggendo con attenzione l'art. 2855 cc ci si chiede se la nozione di interessi è unica e sarebbe quella degli interessi corrispettivi (ma, in tale ipotesi, si dovrebbe spiegare il diverso termine di calcolo del medesimo interesse) oppure se la locuzione interesse prevista dall'art. 2855 cc è duplice (facendo riferimento all'interesse corrispettivo comma 2 art. 2855 cc ) e all'interesse moratorio (comma 3 dell'art. 2588 cc).

La funzione dei limiti temporali previsti dall'art. 2855 cc

La disposizione del comma 2 (come il comma 3) dell'art. 2855 cc rispondono all'esigenza di non danneggiare troppo i creditori (di grado successivo) successivi, cioè  "di temperare il pregiudizio che dal cumulo degli interessi a favore di un creditore ipotecario può derivare ai creditori posteriori".

Questo risultato è perseguito limitando "quantitativamente" l'importo per accessori che può beneficiare della estensione automatica del medesimo grado della garanzia ipotecaria

Il coordinamento dell'art. 2855 comma 2 e 3 cc

In conclusione dal coordinamento sistematico delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2855 c.c., sopra richiamante, emerge che:

  1. gli interessi al tasso convenzionale o quelli determinati al saggio previsto da norme speciali (corrispettivi) beneficiano della estensione dello stesso grado della originaria garanzia ipotecaria limitatamente al triennio (i due anni precedenti e l'anno in corso alla data del pignoramento)
  2. eventuali accordi diversi, relativi alla estensione automatica della garanzia originaria ad interessi convenzionali o determinati al saggio previsto da norme speciali (corrispettivi) per maggiori annualità, maturati pre o post pignoramento, sono sanzionati dalla nullità
  3. gli interessi al tasso convenzionale o quelli determinati al saggio previsto da norme speciali (corrispettivi), relativi ad annualità diverse dal triennio (anteriori ai due anni -corrispettivi- o posteriori all'anno del pignoramento -moratori-), possono però essere oggetto di autonoma iscrizione ipotecaria che prende il grado della nuova formalità
  4. gli interessi maturati successivamente all'anno del pignoramento (moratori) e fino alla data della vendita, beneficiano della estensione del medesimo grado della originaria garanzia ipotecaria, ma solo nella misura ridotta ex lege al tasso legale ex art. 1284 c.c.,.

L'interpretazione della locuzione interessi ex art. 2855 cc

Deve quindi statuirsi che il comma 2 disciplina i limiti di estensione della garanzia ipotecaria agli "interessi corrispettivi", mentre il comma 3 ha per oggetto la disciplina dei limiti di estensione della garanzia ipotecaria agli "interessi moratori", occorrendo precisare che il riferimento cronologico "alla data del pignoramento" contenuto nelle disposizioni della norma in esame, trova applicazione anche ai crediti ipotecari fatti valere nelle procedure concorsuali ed a quelli azionati dai creditori intervenuti nella procedura esecutiva individuale, sicchè deve intendersi riferito, ai sensi dell'art. 54 della Legge fallimentare, alla data della dichiarazione di fallimento, e nel caso di intervento spiegato nella procedura esecutiva (per un titolo fruttifero) ai sensi degli artt. 499 e 500 c.p.c., all' "atto di concreta aggressione esecutiva del patrimonio debitore posto in essere dal creditore privilegiato e cioè appunto al ricorso per intervento

Cass., civ. sez. III, del 2 marzo 2018, n. 4927

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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