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Azione revocatoria e credito sottoposto ad accertamento giudiziale

La Cassazione del 18.9.2015 n. 18321 ha stabilito che anche il titolare di un credito eventuale (o sottoposto ad accertamento giudiziale o contestato giudizialmente) è legittimato a proporre azione revocatoria 2901 cc degli atti che il potenziale debitore abbia compiuto in pregiudizio del creditore; fermo restando che l’eventuale sentenza dichiarativa dell’inefficacia dell’atto revocato non può essere portata ad esecuzione finché l’esistenza del credito non sia accertata con efficacia di giudicato. Il giudizio promosso con l’azione revocatoria non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 cpc nel caso di altra controversia avente ad oggetto l’accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria.
A cura di Paolo Giuliano
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L'art. 2901 cc individua i presupposti dell'azione revocatoria stabilendo che"il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

L'identificabilità del credito oggetto dell'azione revocatoria è il primo elemento caratteristico dell'azione revocatoria. Del resto, il bene che l'azione revocatoria tutela è il credito.

La fattispecie costitutiva del diritto potestativo accordato al creditore con l'esercizio della azione revocatoria, è definita dalla norma in modo tale che il debitore -tenuto a rispondere con tutti i suoi beni presenti e futuri per la garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c.- è gravato dell'onere di allegazione e prova della esistenza e consistenza dei beni destinati a soddisfare le ragioni creditorie, l'attore è tenuto, invece, ad individuare la specifica ragione di credito che ritiene essere pregiudicata nella garanzia generica dall'atto dispositivo del quale chiede essere dichiarata la inefficacia nei suoi confronti, non essendo accordata l' "actio pauliana" in funzione di una tutela "indifferenziata e generica" di tutti i crediti -eventualmente sopravvenuti- presenti al momento della pronuncia della sentenza nel patrimonio dell'attore e da questi vantati nei confronti del soggetto o dei soggetti convenuti in revocatoria. (Cass. civ. sez. III del 16 luglio 2019 n. 18944)

Tanto si evince dalla rilevanza attribuita all'elemento cronologico della insorgenza della ragione di credito rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole, in quanto da esso la norma di diritto sostanziale fa derivare differenti conseguenze in ordine alla prova dell'elemento soggettivo della "scientia damni" e del "consilium ,frcludis" da accertare, rispettivamente, in capo al disponente ed al terzo. Pertanto la identificabilità del credito è requisito essenziale della domanda, che non può prescindere per l'accesso alla tutela giudiziale apprestata dall'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c..(Cass. civ. sez. III del 16 luglio 2019 n. 18944)

Quanto all'elemento oggettivo dell'azione ed, in particolare, al pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, deve essere sottolineato che questa condizione non allude ad un danno in atto (eventus dammi), ma si riferisce anche al pericolo di danno, perché oggetto della norma è sia la conservazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore, sia il mantenimento della possibilità di effettuare, in modo efficace, l'azione esecutiva diretta al recupero del credito; donde l'interesse del creditore, da valutarsi ex ante – e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione -, di far dichiarare inefficace un atto che renda anche solo maggiormente difficile e incerta la semplice esazione del suo credito.

Quanto all'elemento soggettivo, allorché l'atto di disposizione è successivo  al sorgere del credito, è sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), tale elemento è ricompreso nella semplice conoscenza, cui va equiparata l'agevole conoscibilità, nel debitore – e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo – di tale pregiudizio, non è, invece, un presupposto dell'azione revocatoria, la specifica conoscenza del credito, quindi, l'azione revocatoria prescinde dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione revocatoria.

In sostanza, allorchè l'atto revocando è successivo al sorgere del credito, l'unica condizione per l'esercizio della stessa è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni del creditore e, trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo, la cui posizione – per quanto riguarda i presupposti soggettivi dell'azione – è sostanzialmente analoga a quella del debitore.

In presenza dell'elemento soggettivo e dell'elemento oggettivo non sussistono altre preclusioni, in particolare nessuna preclusione all'esercizio dell'azione revocatoria è profilabile, in astratto, a carico del creditore ipotecario, in latri termini la qualifica di creditore (ipotecario, in quanto garantito da ipoteca non esclude la possibilità di esercitare l'azione revocatoria) sia per le differenze tra la garanzia reale rispetto la tutela apprestata dalla revocatoria, sia perché l'ipoteca può essere persa, e il creditore essere pregiudicato, come avviene per le ipoteche giudiziali, le quali possono essere cancellate per ragioni di rito.

Non sussiste un limite all'azione revocatoria neppure quando l'azione revocatoria è esercitata per la tutela di un credito oggetto di accertamento giudiziario (si pensi ad un decreto ingiuntivo opposto, e a tutela di tale credito viene esercitata l'azione revocatoria). LA contestazione giudiziaria del credito (per il quale viene esercitata l'azione revocatoria) non incide dal punto di vista sostanziale o processuale sull'azione revocatoria.

Infatti, (dal punto di vista sostanziale) anche il titolare di un credito eventuale (condizionato o sottoposto a giudizio di accertamento) è legittimato a proporre azione revocatoria degli atti che il potenziale debitore abbia compiuto in pregiudizio delle proprie ragioni; l'azione revocatoria può essere, infatti, proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, ma in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito. Fermo restando che l'eventuale sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto revocato non può essere portata ad esecuzione finché l'esistenza del credito non sia accertata con efficacia di giudicato.

Inoltre, (dal punto di vista processuale) il giudizio avente ad oggetto l'azione revocatoria non deve essere sospeso in pendenza dei giudizi di accertamento del credito opposizione. Il giudizio promosso con l'azione revocatoria non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. (per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria), in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito.

Questo perché  l'accertamento svolto incidenter tantum dal giudice dell'azione revocatoria in ordine al credito contestato è esclusivamente finalizzato ad ottenere l'inefficacia dell'atto pregiudizievole alle ragioni del creditore, ma non costituisce titolo sufficiente per procedere ad esecuzione nei confronti del terzo acquirente.

Quanto detto è valido anche nelle ipotesi in cui già sussiste una sentenza (esecutiva, ma non ancora passata in giudicato) sull'inesistenza del credito, eventualmente appallata . Questo perché, in ogni caso,  l'efficacia esecutiva della sentenza pronunciata sulla domanda revocatoria è condizionatamente sospesa al positivo accertamento del credito, è, comunque, indubbio che la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza stessa è qualcosa di meno e di diverso dalla sospensione del relativo giudizio.

Cass., civ. sez. III, del 18 settembre 2015, n. 18321 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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