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La circolare del Viminale con i chiarimenti sugli spostamenti permessi dal 24 dicembre al 6 gennaio

Il Viminale ha inviato ai prefetti una circolare contenente chiarimenti rispetto alle ultime norme anti-coronavirus introdotte con il decreto Natale. Si ricapitolano quindi le regole per i giorni di zona rossa e quelle valide invece nei giorni di zona arancione, precisando le deroghe previste per gli spostamenti verso le abitazioni private e quelle per i Comuni con meno di 5 mila abitanti. Inoltre si sottolinea l’ok alle messe e alle attività di volontariato chiedendo comunque controlli lungo le strade e nei luoghi di assembramenti.
A cura di Annalisa Girardi
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Il ministero dell'Interno ha inviato ai prefetti una circolare contenente chiarimenti rispetto alle ultime norme anti-coronavirus introdotte con il decreto Natale. Il documento, firmato dal capo di Gabinetto, Bruno Frattasi, specifica come affrontare il periodo delle festività, coordinando i "controlli lungo le arterie stradali e in ambito cittadino, per prevenire possibili violazioni alla restrizioni alla mobilità ovvero situazioni di assembramento e di mancata osservanza del distanziamento sociale". Per prima cosa si ribadisce che "l'andamento ancora sostenuto della curve epidemiologica dei casi di Covid-19 e l'imminenza delle feste natalizie, tradizionalmente caratterizzate dall'aumento delle occasioni di convivialità e dell'affluenza di pubblico negli esercizi commerciali, potenziali fattori di diffusione del contagio", hanno spinto il governo a mettere in campo una stretta sulle misure di contenimento del virus.

Le regole per gli spostamenti

Quindi, fermo restando le disposizioni del decreto-legge del 2 dicembre in materia di spostamenti tra le Regioni, si precisano le ultime regole introdotte. Per prima cosa, si ricorda che nei giorni festivi e prefestivi tra il 24 dicembre e il 6 gennaio (cioè 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021) saranno in vigore le misure previste per la zona rossa. Di conseguenza, gli unici spostamenti consentiti saranno quelli per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute, "tutte attestabili tramite autodichiarazione". Invece, nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicheranno le misure della zona arancione. "Rispetto al divieto di mobilità intercomunale che vige nella cosiddetta area arancione, la disposizione consente, in via derogatoria, negli stessi suindicati giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini", si legge nella circolare. Non ci si potrà comunque recare nei Comuni capoluogo, ma il limite dei 5 mila abitanti vale solo per il Comune da cui si esce, non per quello verso cui ci si reca.

Nel documento, infine, viene spiegato che tra il 24 dicembre e il 6 gennaio "è altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05.00 e le ore 22.00 e nei limiti di due persone". E si precisa: "Non vengono ricompresi, in tale limite numerico, i minori di 14 anni sui quali le persone interessate allo spostamento esercitino la potestà genitoriale e le persone disabili o non autosufficienti con esse conviventi".

La lettera del Viminale specifica anche che nella autocertificazioni, se si intende uscire di casa per recarsi presso un'abitazione privata o se si vuole uscire dal Comune con meno di 5 mila abitanti, bisognerà dichiararlo nella parte del modulo in cui si fa riferimento a "motivi ammessi dalle vigenti normative".

Ok alle messe e al volontariato

Via libera alle messe: "Considerato l’arco temporale di vigenza delle misure in esame, corrispondente al periodo natalizio, si ritiene, pertanto, opportuno ribadire che l’accesso ai luoghi di culto e la partecipazione alle funzioni religiose restano comunque consentite" nei limiti del coprifuoco, si legge nella circolare. Ok anche alle attività di volontariato: "Appare, altresì, utile confermare che sono consentiti, senza limiti di orario, gli spostamenti che si riconnettono ad attività assistenziali svolte, nell’ambito di un’associazione di volontariato, anche in convenzione con enti locali, a favore di persone in condizione di bisogno o di svantaggio. Conseguentemente, per lo spostamento legato a tali attività, potrà addursi a motivo giustificativo l’espletamento del servizio di volontariato sociale".

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