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Covid 19

Divieto di spostamenti tra Regioni, per chi non lo rispetta multe da 400 a 3mila euro

La bozza del nuovo decreto sulle limitazioni agli spostamenti non cambia le multe previste per chi infrange le disposizioni. Dal 18 maggio al 2 giugno non si potranno effettuare spostamenti fuori Regione (se non per comprovati motivi): in caso di violazione la multa può andare da 400 a 3mila euro. Vediamo anche quali sono le sanzioni per aziende e negozi.
A cura di Stefano Rizzuti
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Non cambiano le multe per chi non rispetta le restrizioni sugli spostamenti previste dalle misure per evitare la diffusione del Coronavirus. La bozza dell’ultimo decreto a cui sta lavorando il governo prevede la possibilità di spostamenti nella stessa Regione a partire dal 18 maggio, ma rimane – fino al 2 giugno – il divieto di spostarsi al di fuori della propria Regione, salvo alcuni limitati casi di urgenza e salute. Così come resta il divieto di uscire per le persone poste in regime di quarantena. Per chi non rispetta questi divieti, però, scatta una multa che può andare da 400 a 3mila euro, con qualche eccezione. Andiamo a vedere quali sono le multe previste sia per le persone fisiche che per i negozi e le imprese che violano le misure.

Divieto spostamenti, le multe da 400 a 3.000 euro

Nel caso in cui la violazione non costituisca reato, le violazioni del decreto che varrà a partire dal 18 maggio – come si legge nella stessa bozza – sono “punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n.19 del 2020”. Per le persone fisiche si fa riferimento a una sanzione amministrativa che consiste in un pagamento da 400 a 3mila euro. Nel caso la violazione avvenga attraverso l’utilizzo di un veicolo (un’automobile, per esempio), le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. Ancora, in caso di reiterazione della violazione la multa raddoppia.

Le sanzioni per aziende e negozi

Nel caso in cui la violazione venga commessa durante l’esercizio dell’attività di impresa, si applica anche la misura accessoria della chiusura del negozi o dell’azienda da 5 a 30 giorni, oltre al pagamento della multa. Nel momento in cui viene accertata la violazione, inoltre, è possibile che venga disposta la chiusura provvisoria dell’attività per non più di cinque giorni, allo scopo di impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione. Il periodo di chiusura provvisorio viene poi scomputato da quello stabilito con la sanzione definitiva. Se la violazione viene reiterata la sanzione amministrativa raddoppia anche per i negozi, mentre quella accessoria (la chiusura) viene applicata nella massima misura, ovvero 30 giorni.

Il pagamento della multa in misura ridotta

In caso di violazione è possibile pagare la sanzione in misura ridotta, secondo quanto previsto dai precedenti provvedimenti governativi durante l’emergenza sanitaria. In particolare il decreto legge n. 19 del 2020 (a cui si fa riferimento nella bozza) richiama il codice della strada: se la multa si può pagare entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica, la somma corrisponde al minimo fissato, in questo caso 400 euro. Inoltre, se viene pagata entro cinque giorni la sanzione è ridotta del 30%. Lo stesso meccanismo delle multe stradali, quindi. Inoltre, è possibile anche pagare nel momento in cui viene comminata la multa, attraverso pagamento elettronico, nel caso in cui gli agenti accertatori siano forniti degli strumenti necessari.

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