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Covid 19

Quando si violano le misure restrittive anti coronavirus e come si contestano le multe

In alcuni casi le misure restrittive anti coronavirus comportano una discrezionalità da parte delle Forze dell’ordine nel comminare le multe. Come orientarsi tra norme che spesso lasciano spazio a diverse interpretazioni? L’avvocato Giulia Peritore, contattata da Fanpage.it, spiega quando è possibile contestare le multe.
A cura di Annalisa Cangemi
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Nonostante i divieti anti-Covid-19 disposti l'11 marzo scorso dal governo per via del lockdown, sono tanti gli italiani che violano le restrizioni ed escono da casa. C'è chi continua a riunirsi semplicemente per fare una cena in compagnia, come accaduto in provincia di Avellino, dove sei persone sono state sanzionate con multe di 600 euro, e chi semplicemente si attarda nei negozi e rimane a chiacchierare anche dopo aver ultimato tutte le commissioni. Questi comportamenti sono indiscutibilmente fuori legge, perché non rientrano nei casi di necessità, lavoro o salute previsti nei decreti ministeriali e nelle ordinanze regionali.

Ma c'è anche chi magari preferisce fare la spesa nel supermercato più grande, che si trova magari a più di un isolato di distanza da casa, perché non ritiene che i negozi situati nelle immediate vicinanze della propria abitazione siano abbastanza forniti. E in quel caso come si fa a stabilire il cittadino sta violando le misure restrittive? Abbiamo contattato l'avvocato Giulia Peritore per comprendere meglio quali sono i criteri seguiti da vigili, poliziotti e carabinieri, nel comminare le multe e come fa un cittadino a difendersi da eventuali sanzioni ritenute "ingiuste".

I casi controversi: cosa significa ‘prossimità'

Le eventuali violazioni che più facilmente si prestano a diverse interpretazioni sono quelle legato al concetto di ‘prossimità'. Cosa significa? Come ci spiega l'avvocato Giulia Peritore, "I decreti ministeriali e le ordinanze regionali con i quali sono state adottate le misure per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del Covid-19 non possono elencare singolarmente ogni tipo di comportamento vietato e pertanto presentano un margine di indeterminatezza che attribuisce un certo grado di discrezionalità ai soggetti che comminano le sanzioni per chi infrange i divieti".

"Può, pertanto, accadere che nell'applicazione di queste disposizioni vengano erroneamente sanzionati dei comportamenti in realtà legittimi ed è, quindi, possibile in queste ipotesi contestare la sanzione ricevuta. Il criterio da tenere presente in questi casi è quello della ‘proporzionalità' e del buon senso civico, cioè valutare se effettivamente la condotta posta in essere violi effettivamente le misure previste dal legislatore. Cosa spesso non facile: a tutti è capitato in questi giorni di chiedersi uscendo da casa se il proprio comportamento potesse essere passibile di sanzione o meno".

"Facciamo un esempio: il concetto di prossimità, essendo di per sé indeterminato, è proprio una di quelle ipotesi che può far nascere dubbi e incertezze. Alcune regioni hanno dato delle indicazioni esplicative fissando ad esempio in 500 metri dalla propria abitazione la misura della prossimità. Ma questo non può essere considerato un limite netto, nel senso che nessuno è in grado passeggiando di capire se ha sforato di pochi metri, quindi tendenzialmente si potrebbe considerare una distanza raggiungibile a piedi, in un breve lasso di tempo, un range compreso tra 200 metri (prima indicazione legislativa) e 1 km. Sarebbe, dunque, ad esempio ipotizzabile la contestazione di una sanzione applicata ai limiti del massimo indicato".

È necessario però chiarire, sottolinea l'avvocato, che il principio di prossimità si può applicare a passeggiate con minori o attività motoria, ma non è espressamente utilizzato in relazione a supermercati o farmacie. "Questo significa che, anche se a parità di condizioni è preferibile scegliere un supermercato prossimo alla propria abitazione, sarebbe contestabile ad esempio una sanzione applicata perché il supermercato prescelto non si trova ad esempio nel raggio di 200 m, o non è quello più vicino, purché non si trovi certamente a molti km di distanza".

Come contestare le sanzioni?

Nel caso il cittadino ritenga di avere subito una sanzione ingiusta potrà inviare una contestazione entro 30 giorni dalla ricezione del verbale all’Autorità che ha applicato la sanzione (es. al Prefetto se la sanzione è stata applicata dalla Polizia di Stato o dai Carabinieri) tramite PEC o raccomandata a/r. "Si sconsigliano contestazioni temerarie perché nel caso di rigetto la sanzione sarà raddoppiata", sottolinea ancora l'avvocato. "L'Autorità che riceve la contestazione, infatti, potrà accogliere le ragioni oppure respingerle; in questo ultimo caso emetterà un'ingiunzione di importo raddoppiato rispetto all’importo originale".

"In questo caso sarà, comunque, possibile opporsi al rigetto proponendo entro 30 giorni dalla comunicazione di rigetto ricorso innanzi al Giudice di Pace".

"Ricordiamo che, anche per queste ipotesi i termini sono al momento sospesi, la sospensione è prevista dal 23 febbraio sino al 15 maggio. Tutti i termini inizieranno dunque a decorrere dal 16 maggio".

Cosa è cambiato con il decreto del 25 Marzo?

Il Decreto Legge n. 19/2020, emesso il 25 marzo, ha depenalizzato le violazioni delle misure di contenimento, nel senso che ha abrogato la fattispecie penale introdotta con il precedente decreto n. 6/20, precisando che "queste violazioni non possono essere punite con sanzioni penali diverse da quelle previste già dall’art 650 del codice penale (inosservanza di provvedimenti delle autorità), e prevedendo che siano dunque punite esclusivamente con le specifiche sanzioni amministrative introdotte dal decreto stesso".

"La depenalizzazione, come tale, ha efficacia retroattiva e, pertanto, riguarda anche le sanzioni penali applicate durante la vigenza del precedente decreto".

"Il nuovo decreto però se da una parte ha eliminato la fattispecie specifica di reato inizialmente prevista (evitando dunque l’instaurazione di un processo penale), dall’altra ha inasprito le sanzioni amministrative, che vanno dai 400,00 a 3.000,00 €, con aumento di un terzo se il fatto è commesso alla guida dell’auto e della metà in caso di recidiva. È prevista una riduzione della sanzione fino al 30% (dal 17 marzo al 31 maggio) se pagata entro trenta giorni".

"La sanzione amministrativa indicata si applica comunque nei casi in cui il fatto non costituisca reato; ad esempio nel caso di violazione della quarantena da parte di un soggetto risultato positivo al covid 19, permane la disciplina penale prevista dal Testo unico sanitario o dal codice penale per il reato di epidemia colposa (art. 452)".

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