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Sono rimborsabili al comodatario solo le spese straordinarie per la conservazione del bene

Cassazione 10.7.2018 n. 16063 Al comodatario non sono rimborsabili le spese straordinarie non necessarie ed urgenti, anche se comportano miglioramenti, (ma deve riconoscersi al comodatario soltanto l’ius tollendi per le addizioni). Inoltre, il comodatario, che ha sostenuto delle spese ordinarie non rimborsabili ex art. 1808 cc., non può esperire l’azione di illecito arricchimento ex art. 2041 cc.
A cura di Paolo Giuliano
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Il contratto di comodato

Con il contratto di comodato (1803 cc) una parte consegna all'altra un bene permettendogli di usare il bene in modo gratuito.

Rimborso delle spese per l'uso del bene nel comodato e per la conservazione del bene nel comodato

La gratuità del l'uso del bene concesso dal comande incide sulle spese necessarie per usare il bene oggetto del comodato, infatti, il codice con l'art. 1808 cc stabilisce che il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa, ma il comodatario ha solo il diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, ma solo se queste erano necessarie e urgenti.

Dal disposto del legislatore risulta evidente che il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese ordinarie, delle spese che devono essere sostenute per servirsi del bene, cioè per usare il bene, per i miglioramenti (per i miglioramenti è possibile non lasciarli nell'immobile, ma prelevarli alla fine del comodato).

Il comodatario ha diritto al rimborso solo per le spese straordinarie per la conservazione del bene, ma non sempre, solo se le spese straordinarie sono necessarie ed urgenti e urgenti.

Al  comodatario  non  sono  rimborsabili  le  spese straordinarie non necessarie ed urgenti, anche se comportano miglioramenti, ne' sotto il profilo dell'art. 1150 c.c., perchè egli non è possessore, ne' sotto quello dell'art. 936, perché non è terzo anche quando agisce oltre i limiti del contratto, ne' infine sotto quello dell'art. 1595 c.c., in via di richiamo analogico, perché un'indennità per i miglioramenti è negata anche al locatario la cui posizione è molto simile a quella comodatario. Deve riconoscersi al comodatario soltanto l'ius tollendi per le addizioni.

Ovviamente, in teoria è tutto semplice e chiaro, in pratica è già difficile distinguere tra spese ordinarie e straordinarie o tra spese necessarie per la conservazione o per l'uso (basta pensare all'impermeabilizzazione del tetto è una spesa per l'uso del bene o per la conservazione del bene, inoltre è spesa necessarie e urgente ? oppure la spesa per fornire l'immobile di indissi (finestre) è una spesa per l'uso del bene o per la conservazione del bene, inoltre è una spesa necessaria ?).

Esecuzione delle spese straordinarie per la conservazione del bene in comodato

Non sussiste un obbligo del comodatario di eseguire le spese straordinarie dirette alla conservazione del bene, si tratta di una scelta discrezionale del comodatario il quale avrà diritto al rimborso.

Infatti, il comodatario il quale, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione anche straordinarie, può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante. L'art. 1808 c.c. non distingue tra spese autorizzate e spese ad iniziativa del comodatario, ma fra spese sostenute per il godimento della cosa e spese straordinarie, necessarie ed urgenti affrontate per conservarla, con la conseguenza che l'eventuale autorizzazione del comodante non è in nessuno dei due casi discrimine per la ripetibilità degli esborsi effettuati dal comodatario.

Comodato e coniugi. Comodato nel contesto familiare.

Il comodato (l'uso gratuito di un bene) è un contratto molto diffuso anche nell'ambito familiare: tra suoceri e coniugi o tra coniugi.

Il comodato è lo schema contrattuale in cui rientra la concessione dell'uso di un immobile fatta dai suoceri ad entrambi i coniugi (o a uno di loro) sia prima del matrimonio (in vista del matrimonio) sia dopo il matrimonio (si potrebbe pensare ad un immobile concesso in godimento dai futuri suoceri, in vista delle future nozze del futuro genero con la loro figlia c.d. comodato ‘ad uso familiare').

Anche nel contesto familiare le norme del comodato tra estranei sono sempre applicabili, comprese quelle relative al rimborso delle spese.

Irrilevanza del momento in cui sorge il comodato ai fini del rimborso delle spese

Ai fini dell'applicabilità della disciplina del rimborso delle spese nel contratto di comodato è irrilevante se il comodato è sorto prima del matrimonio (in visa dello stesso) o dopo la fine del matrimonio.

Pertanto, se un genitore concede un immobile in comodato per l'abitazione della costituenda famiglia (prima o dopo il matrimonio) non è obbligato al rimborso delle spese, non necessarie ne' urgenti, sostenute da un coniuge durante la convivenza familiare per la migliore sistemazione dell'abitazione coniugale. Come l'assegnazione della casa coniugale ad un coniuge, in seguito alla separazione, non fa venir meno, il contratto di comodato, di guisa che permane l'applicazione della relativa disciplina sulla restituzione delle spese prevista dal codice in materia di comodato.

Comodato e illecito arricchimento per le spese ordinarie

Resta da chiedersi se il comodatario esegue delle spese ordinarie non rimborsabili ex art. 1808 cc può agire ex art. 2041 cc per indebito arricchimento.

In tema di comodato, il comodatario che, avendo sostenuto delle spese ordinarie non rimborsabili ex art. 1808 cod. civ., non può esperire quella di illecito arricchimento, atteso che il requisito di sussidiarietà evocato dall'art. 2041 cod. civ. non consente che la relativa azione possa essere utilizzata in alternativa subordinata a quella contrattuale per eluderne gli esiti sfavorevoli, ove quest'ultima, sebbene astrattamente configurabile, non consenta in concreto il recupero dell'utilità trasferita all'altra parte, essendo piuttosto essa finalizzata ad impedire che gli spostamenti patrimoniali privi di giusta causa tra loro terzi per l'inesistenza o la i nullità di un rapporto contrattuale, debbano essere “retrattati” nei limiti del minor valore tra arricchimento e danno (Cass. n. 13339/2015; Cass. n. 1216/2012).

Del resto il requisito di sussidiarietà evocato dalla rubrica dell'art. 2041 c.c., (e del tutto pacifico sia in dottrina che in giurisprudenza), non predica che detta azione possa essere esperita in alternativa subordinata a quella contrattuale per eluderne gli esiti sfavorevoli, ogni qual volta, cioè, quest'ultima, sebbene astrattamente configurabile, non consenta in concreto, per ragioni di fatto o di diritto, il recupero dell'utilità trasferita da una parte all'altra; ma al contrario sta a significare soltanto che tra soggetti fra loro terzi, per l'inesistenza o la nullità di un rapporto contrattuale, gli spostamenti patrimoniali non sorretti da giusta causa devono essere retrattati nei limiti del minor valore tra arricchimento a danno. Pertanto, tale azione non può essere riconosciuta in favore del comodatario per recuperare dal comodante spese che, a termini dell'art. 1808, co. 1., c.c., siano state giudicate irripetibili.

Cass., civ. sez. III, del 10 luglio 2018, n. 18063

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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