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Revoca del testamento per sopravvenienza di un figlio

Cassazione 21.5.2019 n 13680 In materia di revoca di testamento per sopravvenienza di figli è erroneo il presupposto secondo il quale la norma dell’art. 687 cc non è applicabile quando l’accertamento giudiziale della filiazione sia stato compiuto nei confronti di un soggetto che aveva testato nella consapevolezza di avere già un figlio (in quanto il procedimento è iniziato, ma non ancora concluso).
A cura di Paolo Giuliano
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Il testamento e gli eventi successivi alla morte o non conosciuti dal testatore

Il testamento detta le disposizioni del testatore per il tempo in cui avrà cessato di vivere, in altri termini il testamento fornisce delle disposizioni (predisposte dal testatore) da eseguirsi dopo la morte del testatore medesimo.

Il problema è dato dal fatto che il testatore non può prevedere tutti gli eventi che si verificheranno dopo la sua morte (oppure che sono già in atto, ma non conosciuti dal medesimo testatore).

Revoca del testamento ex art. 687 cc per la sopravvenienza di un figlio

Uno degli eventi sopravvenuti che il legislatore codifica è la sopravvenienza di figli tra la data di redazione del testamento e la morte del testatore.

Infatti, l'art. 687  cc prevede che "Le disposizioni a titolo universale o particolare, fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto per l'esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente del testatore, benché postumo, anche adottivo, ovvero per il riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio".

La norma è relativamente chiara tutte le disposizioni a titolo di erede o di legato sono revocate di diritto (automaticamente) se dopo la redazione del tastamento subentra un figlio, la norma si applica sia all'ipotesi in cui a figli già esistenti si aggiunge un nuovo figlio, sia all'ipotesi in cui nasce l'unico figlio.

La mancata conoscenza (oggettiva o soggettiva) di avere dei figli ex art. 687 cc

Leggendo attentamente la norma si osserva che la revoca è legata ad una particolare situazione del testatore: l'ignoranza di avere figli (cioè alla mancata conoscenza di avere figli).

Ora, l'ignoranza può essere assoluta o oggettiva (totale e assoluta di avere figli: cioè assenza di soggetti biologicamtne generati dal testatore) oppure può essere relativa o soggettiva (è iniziato un procedimento di riconoscimento della paternità, ma non è ancora giunto a  conclusione).

Le conseguenze sono notevoli, infatti, se l'ignoranza è solo oggettiva (oppure è richiesto un accertamento giudiziario concluso) per poter revocate il testamento (fuori dalle predette ipotesi) il figlio naturale deve poter esercitare le azioni prevista a favore del legittimario (in tutto o in parte) pretermesso.

L'ignoranza deve essere intesa nel senso che la mancanza di figli richiesta al testatore andrebbe intesa sia come assenza di soggetti da lui biologicamente generati, sia come mancanza di figli giuridicamente attribuiti, ossia di soggetti che anche se generati dal testatore non sono (ancora) giuridicamente a lui legati da un vincolo di parentela.

Ignoranza ex art. 687 cc intesa come avere figli giuridicamente attribuibili

Le conseguenze derivanti dalla tesi secondo la quale è necessario avere un figlio giuridicamente attribuibile per poter attivare il meccanismo ex art. 687 cc porta a delle conseguenze notevoli.

Infatti, se viene redatto un testamento in costanza di un procedimento di riconoscimento della paternità (non ancora concluso) il figlio, poi, riconosciuto, non potrà esercitare la revoca automatica delle disposizioni testamentarie ex art. 687, ma potrà solo attivare le azioni previste a favore del legittimario pretermesso.

Ignoranza ex art. 687 cc comprende anche l'ipotesi di figlio giuridicamente non ancora accertato

La giurisprudenza ha avuto occasione di puntualizzare che, in tema di revocazione del testamento per sopravvenienza di figli, il disposto dell'art. 687, primo comma, cod. civ. ha un fondamento oggettivo, riconducibile alla modificazione della situazione familiare rispetto a quella esistente al momento in cui il de cuius ha disposto dei suoi beni, sicché, dovendo ritenersi che tale modificazione sussista non solo quando il testatore riconosca un figlio ma anche quando venga esperita nei suoi confronti vittoriosamente l'azione di accertamento della filiazione.

Il testamento è revocato anche nel caso in cui si verifichi il secondo di tali eventi in virtù del combinato disposto dell'art. 277, primo comma, e 687 cod. civ., senza che abbia alcun rilievo che la dichiarazione giudiziale di paternità o la proposizione della relativa azione intervengano dopo la morte del de cuius, né che quest'ultimo, quando era in vita, non abbia voluto riconoscere il figlio, pur essendo a conoscenza della sua esistenza.

Di conseguenza è erroneo il presupoposto per il quale la norma ex art. 687 cod. civ. non risulti applicabile là dove l'accertamento giudiziale della filiazione sia stato compiuto nei confronti di un soggetto che aveva testato nella consapevolezza di avere già un figlio (in quanto il procedimento è iniziato, ma non ancora concluso).

Cass., civ. sez. II, del 21 maggio 2019, n. 13680

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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