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Responsabilità dell’amministratore spa e l’acquirente delle azioni sociali

La Cassazione del 18.2.2016 n. 3186 ha affermato che l’accoglimento della azione risarcitoria proposta ex art. 2395 cc richiede l’accertamento non solo della condotta contra legem, ma anche (al pari di ogni altra azione risarcitoria) la allegazione e prova del danno lamentato e del nesso causale intercorrente tra questo e la condotta stessa; ora pare evidente che non può affermarsi che la responsabilità ex art. 2395 cc degli amministratori di una società nei confronti degli acquirenti di quote della società sussiste per il solo fatto che i bilanci da essi redatti non risultino conformi alle prescrizioni degli art. 2423 cc e ss.
A cura di Paolo Giuliano
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Il principio generale in materia di responsabilità degli amministratori di spa è previsto dall'art. 2392 cc il quale dispone che "gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri".

Il legislatore prevede anche un'azione individuale del singolo socio o del terzo quanto questi soggetti ricevono un danno diretto dagli atti colposi o dannosi dell'amministratore, in particolare, l'art. 2395 cc stabilisce che le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori.

Sulla base di questi principi deve essere risolta la questione relativa all'eventuale risarcimento richiesto da un acquirente di azioni sociali agli amministratori, che sulla base di bilanci apparentemente corretti, (ma che  -successivamente- risulteranno redatti in modo non conforme ai principi previsti dal codice), hanno deciso di acquistare delle azioni della società e si trovano, dopo l'acquisto,  a dover ridurre e ricostruire il capitale sociale, per far fronte ad una situazione debitoria che non appariva dai bilanci.

In questa situazione, l'acquirente di partecipazioni sociali (che dalla posizione di terzo, assume la posizione di socio) per poter essere risarcito dagli amministratori quali oneri deve adempiere ?

  • deve solo provare che i bilanci non risultano redatti in modo conforme ai principi codificati dal legislatore ed, eventualmente, deve provare l'eventuale falsificazione delle singole partite o poste del bilancio, in quanto è sufficiente ad integrare la responsabilità degli amministratori l'affidamento dell'acquirente nella correttezza e veridicità dei bilanci – che invece occultavano perdite tali da rendere necessario il successivo azzeramento e ricostituzione del capitale sociale; non sarebbe cioè necessario che le risultanze inveritiere, o comunque non chiare, del bilancio abbiano indotto il terzo ad acquistare le azioni ed al prezzo pattuito, essendo sufficiente che egli sia stato da dette risultanze ingannato nel considerare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società, giacche la veritiera rappresentazione di tale situazione si sarebbe certamente riflessa in un diverso andamento e possibile esito delle trattative o nella pattuizione di condizioni diverse per l'acquisto.
  • oppure incombe sull'attore l'onere della prova non solo (e non tanto) delle poste non veritiere o non chiare del bilancio, ma anche e soprattutto  deve essere fornita la prova che le poste  inveritiere, o comunque non chiare, del bilancio avessero indotto la parte  stessa all'acquisto delle azioni (a quel determinato prezzo); cioè deve essere provato che l'acquisto è stato determinato dal bilancio, tutti questi elementi concorrono a determinare la responsabilità degli amministratori e l'obbligo di risarcire il danno prodotto (consistente nel costo di acquisto delle azioni e nel successivo versamento delle somme per ricostruire il capitale sociale).

La giurisprudenza sembra seguire la seconda tesi.

Infatti, tenendo inevitabilmente fermo il principio indiscusso secondo cui l'accoglimento della azione risarcitoria proposta a norma dell'art.2395 cod.civ. richiede l'accertamento non solo della condotta contra legem ma anche (al pari di ogni altra azione risarcitoria) la allegazione e prova, da parte dell'attore, del danno lamentato e del nesso causale intercorrente tra questo e la condotta stessa, pare evidente che non possa, in diritto, affermarsi che la responsabilità, prevista dalla norma richiamata, degli amministratori di una società nei confronti dei terzi acquirenti di quote di partecipazione della società da essi gestita sussisterebbe per il solo fatto che i bilanci da essi redatti non risultino conformi alle prescrizioni degli artt.2423 e ss. cod. civ.

L'applicabilità di questo principio diventa più chiaro se si considera il tipo di danno oggetto della domanda di risarcimento. Del resto, quando il danno di cui è stato chiesto il risarcimento consiste nelle somme spese per l'acquisto delle azioni (oltre che per la successiva ricostituzione del capitale sociale), occorre verificare "se" e "quale" incidenza causale abbia avuto la rappresentazione non veritiera -o comunque non chiara- della situazione patrimoniale e del conto economico contenuta nei bilanci redatti dagli amministratori dell'epoca nel compimento da parte della ricorrente dell'atto dannoso, costituito dall'acquisto per quel corrispettivo di azioni che afferma essersi rivelate prive di valore.

Occorre precisare che sicuramente non è necessaria, ai fini dell'accoglimento nella specie della azione di responsabilità, la prova di un vero e proprio inganno posto in essere dagli amministratori di cui l'acquirente sia rimasto vittimao; occorre però che egli alleghi e dimostri come, per effetto della rappresentazione illegittima della situazione patrimoniale ed economica contenuta nel bilancio, egli abbia acquistato le azioni di quella società.

Per cui, è  insufficiente la dimostrazione delle risultanze non corrette di bilancio a provare il nesso causale tra queste ed il danno costituito dal prezzo pagato per l'acquisto delle azioni, in difetto di prove specifiche sul punto ed anzi in presenza di elementi di segno contrario che inducono a ritenere lo scarso interesse della ricorrente, in sede di acquisto, per il bilancio.

Cass., civ. sez. I, del 18 febbraio 2016, n. 3186 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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