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Modifica delle norme sulle distanze tra costruzioni durante il processo

La Cassazione del 23.6.2016 n. 12987 si occupa della modifica (in meglio o in peggio) delle norme edilizie in materia di distanze tra costruzioni e della loro influenza sul giudizio per il rispetto delle distanze tra costruzioni non ancora concluso o della loro (eventuale) influenza sulla sentenza passata in giudicato (di condanna al rispetto delle distanze tra costruzioni) e sull’esecuzione della stessa sentenza passata in giudicato.
A cura di Paolo Giuliano
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Norme sulle distanze tra le costruzioni

Le norme sulle distanze tra le costruzioni sono individuabili nel codice civile (873 cc) e per il richiamo espressamente previsto da tale articolo del codice in tutti i regolamenti locali (da intendersi come gli atti amministrativi del comune che regolano l'attività edilizia in uno specifico territorio).

Gli atti amministrativi, come tutti sanno,  non stabili nel tempo, ma tendono a essere modificati o adeguati alle nuove e diverse esigenze del territorio che si manifestano nel corso del tempo. Queste modifiche o aggiornamenti incidono anche sulle disposizioni che regolano le distanze tra le costruzioni.

Questo aspetto è importante perché per valutare la conformità (o meno) tra le distanze tra costruzioni occorre valutare solo l'elemento oggettivo dello spazio tra i manufatti senza altre valutazioni discrezionali.

Il problema della modifica delle distanze tra costruzioni nel corso del processo o dopo la fine del processo

Quando viene violata una norma in materia di distanze tra le costruzioni, il soggetto che si ritiene leso può iniziare un giudizio per imporre il rispetto della distanza tra le costruzioni.

Può capitare che nelle more del procedimento la norma amministrativa che regola la distanza cambi, questo cambiamento può essere favorevole, nel senso che permette quello che prima era vietato (riducendo le distanze) oppure può confermare il divieto (ad esempio aumentando le misure per le distanze).

In questo contesto occorre valutare come le modifiche possono incidere sul processo ed, in particolare, occorre distinguere tra un processo chiuso con sentenza passata in giudicato e un processo non (ancora) definito e considerare che la violazione delle norme in materia di distanze tra costruzioni è sanzionabile con il risarcimento del danno subito dal vicino e il rispristino delle distanze (tramite, di solito, la demolizione del manufatto irregolare).

Modifiche delle norme sulle distanze tra costruzioni durante un procedimento giudiziario non (ancora) definito

Come si è visto le norme sulle distanze possono essere modificate durante un procedimento non ancora concluso (senza una sentenza passata in giudicato) e la modifica della normativa sulle distanze può essere favorevole o non favorevole.

Se la normativa sopravvenuta sulle distanze aumenta i distacchi tra edifici (aumentando le distanze) quindi è più restrittiva, per decidere la controversia occorre fare riferimento  alla normativa esistente nel momento nel quale la costruzione è venuta ad esistenza.

Infatti, in materia di violazione delle norme dettate per il rispetto delle distanze tra le costruzioni, con riguardo alla successione di norme nel tempo il principio di immediata applicazione dello jus superveniens nel caso di nuove norme più restrittive incontra una limitazione nell'esigenza del rispetto dei diritti quesiti, per cui la nuova disciplina (più restrittiva) non è applicabile alle costruzioni che al momento della sua entrata in vigore possano considerarsi già sorte per la già attuata realizzazione delle strutture organiche, che costituiscono punto di riferimento per la misurazione delle distanze.

Se, al contrario, la normativa sopravvenuta riduce le distanze tra edifici, (quindi è più permissiva) il principio da applicare è quello per il quale nel caso di nuove norme meno restrittive sulle distanze non può disporsi la demolizione degli edifici originariamente illeciti alla stregua delle precedenti norme e che siano consentiti dalla sopravvenuta normativa, ma colui che ha subito l'illecito secondo l'originaria normativa più restrittiva ha diritto al risarcimento del danno per il periodo tra la realizzazione della costruzione e la modifica della normativa più favorevole.

In tema di distanze legali nelle costruzioni, qualora sopravvenga una disciplina normativa meno restrittiva, l'edificio in contrasto con la regolamentazione in vigore al momento della sua ultimazione, ma conforme alla nuova, non può più essere ritenuto illegittimo, cosicché il confinante non può pretendere l'abbattimento o, comunque, la riduzione alle dimensioni previste dalle norme vigenti al momento della sua costruzione.

Modifiche delle norme sulle distanze tra costruzioni su un procedimento giudiziario definito (concluso) con sentenza passata in giudicato

Il problema da risolvere è se una normativa sopravvenuta elimina l'illegittimità della situazione di fatto sanzionata dal giudicato.

L'orientamento che regola situazioni come queste è nel senso che la nuova normativa, se incide eliminandone l'illegittimità, salvo che ai fini risarcitori, sulle situazioni non ancora definite, sebbene insorte e ritenute tali sotto il vigore della vecchia normativa, non incide invece su di esse se definite dalla cosa giudicata.

Se la situazione è definita dalla cosa giudicata al momento della sopravvenienza della nuova normativa, l'efficacia di questa, in quanto il giudicato rappresenta la legge sostanziale del caso concreto, non può estendersi ad essa sebbene non si sia ancora coattivamente realizzata, perché la nuova normativa non è idonea a regolarla, occorrendo perché una nuova normativa regoli una situazione coperta da cosa giudicata che la fonte normativa — che, del resto, può esservi legittimata a certe restrittive condizioni individuate dalla Corte Costituzionale non certo individuabili con riferimento ad una normativa regolamentare edilizia comunale — dica espressamente di voler incidere sui giudicati.

In tale situazione non solo la nuova normativa non può elidere l'illegittimità dell'opera nemmeno per il futuro, ma non può neppure incidere sulla statuizione demolitoria, che deve avere luogo in forza del giudicato.

Cass., civ. sez. III, del 23 giugno 2016, n. 12987 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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