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Legittimazione processuale e concordato preventivo

Cassazione 17.12.2019 n 33422 La legittimazione processuale del liquidatore del concordato preventivo non è connessa alla circostanza per cui la controversia abbia ad oggetto l’accertamento di un credito e la condanna al pagamento, ma è ancorata e circoscritta al perimetro delle prerogative liquidatorie e distributive che fanno capo allo stesso e, quindi, ai rapporti che nel corso ed in funzione della liquidazione vengono in essere.
A cura di Paolo Giuliano
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Concordato preventivo

Il concordato preventivo consente ad un imprenditore che si trovi in uno stato di crisi eliminare lo stato di insolvenza, mediante la vendita dell'attività ad un terzo oppure di liquidare il proprio patrimonio e mettere il ricavato al servizio della soddisfazione dei crediti, evitando il fallimento.

Il concordato preventivo nella forma della cessione del beni

Il concordato preventivo può assumere anche il contenuto di una cessione del beni ai creditori, simile alla cessione dei beni regolata dal codice civile all'art. 1977 cc. Con la cessione dei beni ai creditori regolata dall'art. 1977 cc il debitore conferisce ai creditori il mandato ad alienare i beni per pagare i debiti.

Quando il concordato preventive assume questa veste sorgono alcuni problemi: a) quale soggetto conserva la proprietà dei beni oggetto del concordato b) quali poteri hanno gli organi del concordato sui beni oggetto del concordato; c) infine occorre valutare se gli organi del concordato sono litisconsorti necessari con il debitore (imprenditore) se sorge una controversia relativa all'accertamento di un debito e contestuale condanna al pagamento del debito.

La proprietà e la gestione dei beni compresi nel concordato preventivo

La procedura di concordato preventivo mediante la cessione dei beni ai creditori comporta il trasferimento agli organi della procedura non della proprietà dei beni e della titolarità dei crediti, ma solo dei poteri di gestione finalizzati alla liquidazione.

Il debitore ammesso al concordato preventivo subisce uno spossessamento attenuato, in quanto conserva, oltre ovviamente alla proprietà (come nel fallimento), l'amministrazione e la disponibilità dei propri beni, salve le limitazioni connesse alla natura stessa della procedura, la quale impone che ogni atto sia comunque funzionale all'esecuzione del concordato.

In particolare, nel concordato con cessione dei beni, la legittimazione a disporne viene attribuita al commissario liquidatore, che agisce come mandatario dei creditori, mentre il debitore in ogni caso mantiene la proprietà dei beni.

La legittimazione processuale degli organi del concordato preventivo

Anche durante il concordato preventivo un creditore può avere l'esigenza di accertare l'esistenza di un credito e di chiedere la condanna del debitore al pagamento. Risulta evidente che questa attività processuale può influenzare il concordato (quanto meno portando ad un aumento del debito e ad un aumento dei creditori) ecco, quindi, che si pone la questione se  legittimato passivo è solo l'organo del concordato preventivo oppure il debitore in litisconsorzio necessario con gli organi della procedura.

Tesi del litisconsorzio con gli organi del concordato preventivo solo se è stata chiesta la condanna al pagamento

In presenza di un concordato preventivo con cessione dei beni, se il creditore agisce proponendo non solo una domanda di accertamento del proprio diritto, tale domanda è idonea idonea ad influire sulle operazioni di liquidazione e di riparto del ricavato per cui alla legittimazione passiva dell'imprenditore (debitore) si affianca quella del liquidatore giudiziale dei beni, quale contraddittore necessario.

Tesi della legittimazione limitata degli organi concordato preventivo

La procedura di concordato preventivo mediante la cessione dei beni ai creditori comporta il trasferimento agli organi della procedura solo dei poteri di gestione finalizzati alla liquidazione, con la conseguenza che il debitore cedente conserva il diritto di esercitare le azioni o di resistervi nei confronti dei terzi, a tutela del proprio patrimonio, soprattutto dopo che sia intervenuta la sentenza di omologazione; per effetto di tale sentenza è da ritenere che venga meno il potere di gestione del commissario giudiziale, mentre quello del liquidatore è da intendere conferito nell'ambito del suo mandato e perciò limitato ai rapporti obbligatori sorti nel corso ed in funzione delle operazioni di liquidazione.

In particolare, nel concordato con cessione dei beni, il debitore in ogni caso mantiene (oltre che la proprietà dei beni) la legittimazione processuale, mancando nel concordato una previsione analoga a quella dettata dalla L. Fall., art. 43, per il fallimento.

Il liquidatore della procedura di concordato preventivo non possiede la qualità di successore a titolo particolare per cui subentra soltanto nella gestione dei beni ceduti e più in generale nelle questioni attinenti alla liquidazione ed al carattere concorsuale del credito.

La legittimazione processuale del liquidatore del concordato non è connessa alla circostanza per cui la controversia abbia ad oggetto l'accertamento di una ragione di credito e la condanna al pagamento del correlativo debito, ancorché idonee ad influire sul riparto che segue le operazioni di liquidazione, ma è ancorata e circoscritta al perimetro delle prerogative liquidatorie e distributive che fanno capo allo stesso e, quindi, ai rapporti che nel corso ed in funzione della liquidazione vengono in essere.

Quindi, deve escludersi che l'intervenuta omologazione del concordato preventivo proposto dalla società convenuta nel corso del giudizio d'appello abbia posto la necessità d'integrare il contraddittorio con il liquidatore giudiziale ivi nominato.

Cass., civ. sez. II, del 17 dicembre 2019, n. 33422

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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