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La lettura degli allegati tecnici dell’atto notarile

Gli atti del notaio possono rinviare ad altri documenti, i quali possono essere anche materialmente allegati all’atto notarile (basta pensare alle piantine catastali, relazioni tecniche ecc.) questi allegati, che completano l’atto del notaio, possono presentare delle particolari problematiche giuridiche si pensi alla necessità (o meno) della loro lettura oppure alla necessità (o meno) della loro sottoscrizione.
A cura di Redazione Diritto
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Questo articolo è a firma del Dott. Massimiliano Gurrieri, laureato in giurisprudenza presso l'università statale degli studi di Milano. Consulente in materia immobiliare, catastale e successoria, studioso di diritto ed attento alle problematiche di natura notarile.

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La lettura degli allegati tecnici dell'atto notarile.

Premessa

Scopo del presente lavoro, è quello di offrire spunti di riflessione circa la lettura dell'atto notarile ad opera del suo autore, facendo specifico riferimento alle scritture che possono nello stesso essere inserite, nel quadro della disciplina normativa offerta in primis dalla legge notarile, che dedica all'adempimento in parola la disposizione di cui art. 51 n. 7 l.n.

Ciò al fine, peraltro, di verificare lo stato della dottrina circa le modalità di lettura dei cosiddetti allegati tecnici e al fine di valutare la "tenuta" dell'interpretazione estensiva tesa ad ammettere la delega di lettura ad un terzo.

La lettura.

La lettura dell'atto notarile è adempimento prescritto dalla norma dell'art. 51 n. 7 l.n. (legge 16 febbraio 1913 n.87) a mente del quale:

"L'atto deve contenere la menzione che dell'atto, delle scritture, dei titoli inserti nel medesimo, fu data dal notaio, o presente il notaio da persona di sua fiducia lettura alle parti, in presenza dei testimoni, se questi siano intervenuti.

Il notaio non potrà commettere ad altri la lettura dell'atto che non sia stato scritto da lui salvo ciò che dispone il codice civile in ordine ai testamenti.

La lettura delle scritture e dei titoli inserti può essere omessa per espressa volontà delle parti purché sappiano leggere e scrivere. di tale volontà si farà menzione nell'atto."

Quello della lettura è un adempimento unitario, idoneo a specificarsi nei vari ambiti e contesti di esplicazione dell'opera notarile, capace di esprimersi nella sua forma propria, vale a dire nell'atto pubblico.

Unitario, quindi, perché deve avere, salvo dispensa, ad oggetto l'intero atto in ogni sua parte.

Unitario, altresì, perche le modalità di esecuzione dell'adempimento non subiscono eccezioni di sorta. Le eccezioni, piuttosto, vanno intese come oggetto di norme di stretta interpretazione sicché le stesse saranno praticabili unicamente nei casi previsti dalla medesima legge notarile.

Basti por mente al caso dell'atto avente come parte soggetto che non conosce la lingua italiana, ma una lingua conosciuta dal notaio.

Fattispecie cui si rende applicabile la norma dell'art. 54 l.n. che dopo aver fissato il principio, secondo cui l'atto deve essere scritto in lingua italiana, facoltizza il notaio a redigere lo stesso in lingua straniera, per fare poi applicazione della norma in commento giusta la quale la lettura sarà effettuata dal notaio sia per la parte in italiano che quella in lingua straniera.

Nel diverso caso,  in cui la lingua straniera non fosse conosciuta dal notaio, all'atto dovrà intervenire un interprete, a mente dell'art. 55 l.n. ausiliario del notaio, mezzo di comunicazione inter partes e tra le parti ed il notaio, chiamato a fornire l'opera di interpretazione e a dare lettura, dell'atto, nella parte tradotta.

Esempi che, come si vedrà nel prosieguo, torneranno utili per saggiare la tenuta di una lettura adeguante del testo normativo.

In dottrina [1], c'è unanimità di vedute nel ritenere la lettura un adempimento che nessuna norma obbliga ad effettuare direttamente. La legge notarile prescrive la menzione dell'avvenuta lettura.

Tenendo in debito conto che l'art. 58 l.n. sanziona di nullità l'atto "se non furono osservate le disposizioni di cui nn. 10 e 11 dell'art 51" e ripercorrendo la nozione tradizionale di menzione, intesa tradizionalmente quale dichiarazione resa dal notaio circa l'esecuzione di un avvenimento, nonché circa un dato accadimento che il notaio attesta verificatosi alla sua presenza, o una data dichiarazione a lui resa o da lui effettuata, cronologicamente anteriore rispetto alla menzione tesa a fotografare quel dato o accadimento coperta di pubblica fede giacché inserita in un supporto documentale su cui s'appuntano gli art. 2699 e 2700, l'ultimo dei quali recita che l'atto pubblico fa piena prova della provenienza  del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

L'art. 58 n.6 colpisce di nullità l'inadempimento dell'obbligo di lettura, laddove per la mancata o incompleta menzione della stessa sono irrogate sanzioni [2] che non coincidono con detta nullità, laddove dell'atto fu data effettivamente lettura, ma il notaio omise in atto la sola menzione.

Scopo dell'adempimento in parola, della cui importanza ed essenzialità nessuno dubita, è quello di verificare la corrispondenza del contenuto dell'atto alla volontà delle parti nonché di quanto dichiarato ed avvenuto alla sua presenza.

La lettura, in altri termini, va inquadrata nell'alveo della funzione di adeguamento notarile, ovvero nell'espletamento di quella funzione, che si ritiene rilevante, che consiste nella creazione di un negozio giuridico valido ed efficace alla luce della legislazione vigente, sotto al garanzia offerta dall'art 28 l.n. (che inibisce al notaio di ricevere atti illeciti) nonché conforme alla volontà delle parti che potranno valutare e verificare tale corrispondenza tramite l' adempimento in parola [3].

Alla luce della funzione prospettata nei termini di cui sopra, occorre reputare la lettura come indirizzata in modo prioritario alle parti, naturali destinatarie della stessa, mentre circa le modalità della sua esecuzione, che la stessa sia comprensibile, non solo udibile, e completa, comprensiva dell'atto e degli allegati, ovvero delle scritture che nello stesso si trovano o si possono trovare inserite.

A modesto avviso dello scrivente, inoltre, il notaio deve adeguare i precetti in esame alle singole circostanze del caso concreto.

Tenendo conto del grado di competenza tecnica proprio del professionista in parola, capace di abbracciare solo in parte le materie enucleate nel disposto di cui art. 1 l.n., per estendersi di fatto all'intero diritto civile, nelle varie branche, dal codice di procedura civile, per i profili attinenti e strumentalmente legati al primo , al diritto fallimentare, tributario, alla legislazione speciale per le varie attinenze tra cui quella inerente la materia catastale, bancaria e creditizia in genere, non si può trascurare che, per altro verso, il notaio interloquisca con persone non dotate delle stesse conoscenze.

Dunque, assume peso e rilievo la considerazione che la lettura, oltre che importante, debba essere condotta con estrema attenzione rispetto alle circostanza del caso concreto che possono imporre delle pause per dar modo di fornire alle parti le specificazioni richieste e pertinenti a profili giuridici di particolare complessità, al fine altresì di rendere le stesse maggiormente consapevoli degli effetti giuridici e patrimoniale che l'atto comporta per la loro sfera giuridica.

Occorre non sottovalutare un dato, apparentemente banale. La voce del notaio deve essere modulata a seconda delle condizioni dell'istante; alzata, se si tratta di persone che per motivi di età hanno un udito non efficiente, con parole scandite e rallentate fino a che il notaio non abbia contezza della comprensione del contenuto dell'atto da parte del cliente. Soffermarsi su punti che il notaio, per aver istruito la pratica e raccolto la volontà delle parti da tradurre in atto,  ex art. 47 l.n., è segno di uno svolgimento dell'opera professionale secondo i migliori canoni etici, cui è opportuno riabituarsi, allontanando dalla memoria letture svogliate, troppo celeri; non solo e non tanto per i ripetuti richiami giurisprudenziali che equiparano una lettura incomprensibile ad una mancata lettura, e di fatto ad un inadempimento [4], quanto per un  precetto etico basilare per il notaio, chiamato a sovrintendere colla propria responsabilità pur anche ai profili secondari dell'atto. Ciò che gli suggerirà di dedicare attenzione alla clausola sul prezzo, non meno che alle clausole che per l'autonomia privata possono essere inserite negli statuto societari, la cui liceità o legittimità trova nel notaio un filtro tra le opposte istanze di minoranze rispetto a maggioranze, nonché infine rispetto alle iniziative degli organi di gestione, spesso "guidati" dalle maggioranze e capaci di percorrere una linea di confine spesso sottile tra abusi di potere e eccessi di potere.

Gli allegati.

Ai sensi della norma più volte citata, la lettura dell'atto deve essere integrale involgendo quindi, salvo dispensa, anche le scritture ed i titolo inserti nel medesimo (i cosiddetti allegati).

Per il profilo che qui interessa, attinente la lettura degli allegati "tecnici", occorre preliminarmente esplicitare il concetto, chiarendo in cosa consistano tali allegati, approfondendo la generica dizione di scritture e titoli inserti, impiegata nell'art. 51 l.n. n.7.

L'allegato è un documento distinto dall'atto, il quale ultimo è opera esclusiva del notaio , laddove l'allegato consiste in qualsivoglia documento ma non necessariamente, potendo consistere in fotografie, elaborati planimetrici, gli attuali attestati di prestazione energetica, tipi di frazionamento [5] per arrivare al testamento olografo il quale, all'atto del passaggio al fascicolo degli atti tra vivi, coevo alla pubblicazione (art. 61 co.4, l.n.) costituisce allegato del verbale di pubblicazione.

Al di fuori dell'ipotesi in cui il Notaio ne sia stato dispensato dalle parti, il medesimo deve dare lettura integrale dell'atto, senza esclusione degli allegati; quindi, del negozio a lui riconducibile quale pubblico ufficiale  il quale sulla scorta dell'incarico di ricevere l'atto (art. 27 l.n.) ne cura la redazione integrale (art. 47 l.n., co.2).

Come può essere effettuata la lettura di documenti formati da altri soggetti?

Può il notaio richiedere la collaborazione di altri professionisti qualificati che lo assistano in tale adempimento, fornendo le chiarificazioni all'uopo necessarie?

Può il notaio commettere la lettura dei soli allegati ad un tecnico o ad un professionista munito di competenze tecniche di cui il notaio è generalmente privo?

Se la risposta ai quesiti di cui sopra dovesse essere affermativa, l'ausilio del terzo nella lettura degli allegati tecnici è idonea a svalutare l'opera notarile che sovrintende l'atto pubblico, dall'istante della redazione a quello della lettura per culminare nella sottoscrizione finale, che perfeziona l'atto?

E' stata avanzata la distinzione da qualche autore [6] tra allegati tecnici consistenti in documenti di cui è materialmente possibile la lettura ed allegati quali planimetrie, disegni, fotografie la cui lettura, non ravvisandosi segni grafici suscettibili di lettura, non è materialmente possibile.

Al riguardo, si è consolidata la prassi di sostituire la lettura con l'esame diretto dell'allegato tecnico dalle parti, di cui il notaio fa in atto la relativa menzione.

Prassi [7] che ha qualificato come eccezionale il caso di allegati tecnici per la cui lettura il notaio si faccia assistere da un professionista che sopperisca ad un vuoto di competenza del notaio stesso fornendo quelle spiegazi0oni che si rivelano indispensabili per la compiuta comprensione del contenuto negoziale dell'atto e per ristabilire la comunicazione tra le parti ed il pubblico ufficiale, chiamato a sovrintendere, lo si ripete, sulla formazione del negozio fino al suo completamento.

Tale assistenza, eventuale ed eccezionale si rivela idonea a riverberarsi sull'attività notarile e sulla tecnica redazionale che il notaio deve adottare, dando compiuta menzione delle attività che si svolgono in sua presenza; indi, corretta identificazione del professionista e menzione delle attività da lui compiute.

Ciò non di meno, lo scrivente reputa che l'ausilio di esperti nella lettura degli allegati tecnici sia evento di cui si auspica un adeguato ricorso, tale da non qualificarlo in termini di eccezionalità.

La proliferazione di una legislazione speciale estremamente complessa, i profili di responsabilità notarile capaci di estendersi a materie di cui il notaio non è tenuto ad avere conoscenza diretta, ma che in quanto traducentesi in disposizioni sussunte nell'atto di cui è artefice, coinvolgono tale responsabilità, suggeriscono il ricorso all'assistenza di "ausiliari" che rendano l'atto pubblico notarile opera qualificata del medesimo e tecnicamente efficace con il correttivo in esame.

Si ponga mente ai cosiddetti Bilanci di società di capitali ricompresi nella cosiddetta area di consolidamento, trattandosi di società incluse in un gruppo, la cui elaborazione esige una attività complessa di raccolta di dati contabili, con tempi destinati a dilatarsi in ragione delle dimensioni del gruppo, formati con la cooperazione tra organi di gestione delle singole società, revisori dei conti, dottori commercialisti per dare pieno e compiuto rispetto delle disposizioni previste nel d.lgs. 127/1991.

Tale cooperazione in uno con l'attività esplicativa dell'organo amministrativo, sono indispensabili per fornire ai soci un panorama di informazioni completo, esauriente e comprensibile.

Sostituire la lettura con l'esame diretto dell'allegato non fornisce, in altri termini, le stesse garanzie di informazione e consapevolezza di una lettura effettuata con l'ausilio di professionisti capaci di rendere intellegibile dati altrimenti oscuri.

La funzione esplicativa di un tecnico che traduca i segni grafici in dati comprensibili (il che equivale a lettura se si ammette il postulato che i segni grafici "letti" sono convenzionalmente associati ad un suono, la voce, cui si attribuisce un significato) può integrare l'opera notarile.

A titolo esemplificativo, il notaio potrà dare lettura di un allegato rappresentato da un certificato di prestazione energetica spiegando alle parti il significato della classificazione nella categoria G e le conseguenze che questo comporta, a livello giuridico e tributario. A livello tecnico, le informazioni eventualmente fornite saranno comunque di "seconda mano"perché assimilate da altre fonti la cui correttezza, salvo ciò che accade nella normalità dei casi, lo stesso non può verificare.

Di qui, la tesi sostenuta del ricorso "usuale" e non eccezionale all'ausilio del terzo professionista o tecnico, in vista dell'elaborazione di un prodotto notarile la cui qualità possa essere misurata non solo in ragione delle nozioni giuridiche ma anche tecniche.

Chi scrive è consapevole dei limiti insiti nella tesi esposta, rappresentati dall'elenco di soggetti che l'art. 51 cita come parti in atto. Ciascuna con un ruolo preciso. I testimoni, i fidefacienti, l'interprete, oltre ovviamente alle parti ed al notaio. Non residua spazio, cioè, per la costituzione in atto di soggetti diversi e, in particolare, dal testo della norma non emergono figure, diverse dall'interprete che possano essere assunte quali ausiliari del notaio.

Un'interpretazione estensiva del dato normativo, come quella esposta, si espone alla critica, per forza di cose, di essere antiletterale, per quanto adeguante. La legge notarile è in vigore dal 1913 e abbisogna di letture e di un'applicazione che tenga conto dei cambiamenti, in vista, altresì di problemi applicativi che in futuro probabilmente emergeranno col ricorso all'atto pubblico informatico con le complessità che ciò potrà comportare.

La lettura in parola, infine non ha esclusivamente un significato di adeguamento del testo normativo alle esigenze pratiche, in costante evoluzione, ma un senso di garanzia, oltre che di qualità dell'atto,  reputandosi più corretto formalmente e sostanzialmente il modo proposto di procedere, con adeguata modulazione delle menzioni, rispetto, piuttosto, al ricorso informale e di cui l'atto non reca traccia documentale, ad un tecnico chiamato a coadiuvare il notaio nel fornire informazione, della cui correttezza non si avrà traccia e soprattutto garanzia per le parti.

Conclusioni.

La lettura rigorosa dell'art. 51 l.n. non sembra suffragare l'interpretazione adeguante che della norma si vorrebbe dare, stante l'elenco dei soggetti che in atto possono intervenire, ciascuno con un  proprio ruolo, un compito che la legge affida loro e che, nel caso peculiare dell'interprete, è possibile qualificare come ausiliari del notaio che, a sua volta recepisce il risultato dell'opera dell'interprete nel proprio atto dopo aver fatto a costui prestare giuramento di adempiere fedelmente il suo compito dopo averlo ammonito dell'importanza della sua funzione e fattane menzione in atto. Ciò non di meno, s'è ritenuto di postulare la tesi in precedenza esposta [8], le cui finalità in termini di garanzia e qualità dell'operato notarile non è il caso di ripercorrere; così come la necessità di modulare le menzioni notarili, laddove il professionista ritenga di ricorrere all'ausilio tecnico di un esperto, con un ruolo ausiliario del notaio ed esplicativo del contenuto dei documenti tecnici allegati all'atto pubblico. Obiettivo dell'interpretazione qui sostenuta è la miglior comprensione dell'atto per le parti, in vista di una sottoscrizione di esso consapevole in funzione della miglior tutela dei diritti soggettivi.

Dott. Massimiliano Gurrieri


[1] Genghini, La forma degli atti notarili, 2009, p.131; Santarcangelo, la forma degli atti notarili, 2006,p.163.

[2] Protettì Di Zenzo, la legge notarile, 1987, p.239.

[3] in senso conforme: Casu, l'atto notarile tra forma e sostanza, 1996, p. 231; Santarcangelo, La forma degli atti notarili, cit. p. 163.

[4] Per incompatibilità di una lettura frettolosa rispetto all'attività notarile, Cass. civ. Sez. VI, 21.12.2011 n. 28023, in Vita Notarile n. 2/2012, p. 906

[5] Cfr. art. dpr 26.10.1972 n. 650 rubricato "perfezionamento e revisione del sistema catastale" a mente del quale "quando un trasferimento di beni immobili comporta il frazionamento di particelle, deve essere presentato all'Ufficio Tecnico Erariale il corrispondente tipo di frazionamento, firmato da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra, perito edile…(omissis) …l'ufficio tecnico erariale, accertata la conformità del tipo alle norme vigenti, ne dà attestazione su entrambi gli originali e ne restituisce uno entro venti giorni dalla data di presentazione…(omissis) il detto originale restituito od una sua copia autenticata, sottoscritto per accettazione dalle parti interessate,deve essere quindi unito al documento che dà origine al trasferimento per formarne parte integrante." La norma nel suo tenore letterale, per un verso chiarimento parla di unione per intendere ciò che nel gergo notarile è l'allegazione. Prescindo, non essendo scopo del presente lavoro, dalle critiche rivolte dalla dottrina e dalla prassi notarile, al disposto qui sopra riportato.

[6] Solimena, commento alla legge notarile italiana, 1918, p. 201. Santarcangelo, la forma degli atti notarili, cit. p.168. Boero, La legge notarile commentata con la dottrina e la giurisprudenza, p.316. Casu, l'atto notarile tra forma e sostanza, cit. p.240. Cnn studio 450 del 1.09.1978 a firma D'Ambrosio.

[7] Studio cnn, cit.

[8] in senso confrome, Casu, l'atto notarile tra forma e sostanza, cit., p.238; Boero, la legge notarile commentata con la dottrina e la giurisprudenza, 1993, p.314.

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