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La derogabilità dell’atto costitutivo della srl semplificata ex art. 2463 bis c.c.

La srl semplificata ex art. 2463 bis c.c. per gli under 35 richiede l’uso di un atto costitutivo standardizzato predisposto dalla p.a., immediatamente ci si è chiesti se le parti contrattuali potevano integrare e/o modificare (ed entro quali limiti) tale modello, per adeguarlo alle loro esigenze, oggi, abbiamo una prima risposta del Minsitero della Giustizia e del Ministero dello Sviluppo Economico.
A cura di Redazione Diritto
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Questo articolo è a cura del Dott. Piergiorgio Castellano, laureato  presso l'Università L. Bocconi di Milano in Economia e legislazione per  l'impresa e laureato in Giurisprudenza presso la stessa Università L. Bocconi di  Milano, autore di contributi per importanti riviste notarili. Si occupa in  Taranto di trasferimenti immobiliari e di problematiche inerenti l'attività  notarile.

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Derogabile l’atto costitutivo della srl semplificata.

Tra i numerosi interrogativi sollevati dalla recente introduzione nell’ordinamento di due forme alternative di esercizio dell’impresa nell’ambito del tipo della società a responsabilità limitata – ossia la srl semplificata e quella a capitale ridotto – uno, particolarmente avvertito dagli operatori del diritto, può ora giovarsi di un’importante presa di posizione da parte del Ministero della Giustizia, recepita in una circolare n. 3657/C del Ministero dello Sviluppo Economico (qui la circolare 3657/C in formato pdf).

Si tratta, cioè, del tema inerente alla possibilità di apporre integrazioni e modifiche all’atto costitutivo della srl semplificata, così come determinato dal decreto del Ministero della Giustizia 23 giugno 2012, n. 138, in modo da renderlo più rispondente alle concrete necessità dei soci fondatori.

L’argomento – già affrontato da noi in precedenza, in occasione di una più ampia riflessione sulle due nuove forme di srl – ha trovato risposte eterogenee nei primi commenti, nei quali si è in particolare manifestato un generale atteggiamento di chiusura da parte della dottrina notarile. Atteggiamento che, d’altra parte, trovava un primo riscontro, come si legge nella predetta circolare, proprio nella richiesta di parere avanzata dal Ministero dello Sviluppo Economico al Ministero della Giustizia.

Quest’ultimo, invece, afferma la piena derogabilità dell’atto costitutivo “standardizzato”, approdando così alle medesime conclusioni da noi sostenute in queste pagine (in un precedente articolo sulle differenze tra srl semplificata e la srl a capitale ridotto che può essere letto qui). Variegato è l’iter argomentativo seguito dal Ministero della Giustizia, che tocca tanto il tema della struttura derogabile del tipo srl in generale (e quindi, anche della srl semplificata); quanto quello della necessità di rispondere alle esigenze dei fondatori e quindi favorire e non ostacolare l’accesso a questa forma alternativa di srl, introdotta proprio per stimolare la crescita economica); quanto, infine, il rapporto tra le fonti, nel quale deve ritenersi preminente la disposizione codicistica dell’art. 2463bis c.c., non potendo per converso una fonte regolamentare limitare l’autonomia negoziale dei cittadini, in modo non espressamente consentito dalla norma primaria. In ogni caso non si potrà sostenere che l’introduzione di modifiche al modello di atto costitutivo determini una trascolorazione della srl semplificata e un suo scivolamento nell’alveo della srl a capitale ridotto.

Stabilito, quindi, che il modello ministeriale standardizzato rappresenta solo il contenuto minimo indispensabile per la costituzione della srl semplificata e che esso viene proposto ai soci fondatori in un’ottica di alleggerimento dei costi, a fronte dell’esenzione dagli onorari notarili, l’ammissibilità dell’introduzione di modifiche e integrazioni apre il problema dell’applicabilità degli onorari notarili: conclusione cui sembra doversi accedere, appunto, tutte le volte in cui i fondatori chiedano l’ausilio del notaio per andare oltre l’atto “minimo” predisposto dal ministero.

A fronte di questa importante presa di posizione da parte del Ministero della Giustizia, resta da vedere quale sarà la risposta fornita dall’esperienza pratica, nonché da ulteriori riscontri ed evoluzioni della dottrina.

Dott. Piergiorgio Castellano

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