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La convivenza e la Legge 20 maggio 2016 n. 76

La convivenza: i principi generali, le modalità operative, i diritti del convivente, il contratto di convivenza, (contenuto, forma, scioglimento), il regime patrimoniale dei conviventi, il diritto di abitazione della casa familiare per il convivente, il lavoro prestato dal convivente nell’impresa familiare dopo la Legge del 20.5.2016 n. 76.
A cura di Paolo Giuliano
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Le regole giuridiche della vita di coppia

La Legge 76/2016 offre alcune alternative o scelte (sostanzialmente degli schemi giuridici) alle persone su come regolare la propria vita di coppia: infatti, oltre al matrimonio, c'è la possibilità di accedere ad una convivenza di fatto oppure ad una convivenza stabile.

La convivenza semplice è una convivenza basata su una relazione di mero fatto, non regolata dalla legge, in quanto si fonda sul mero accordo di due persone che decidono di stare insieme.

La convivenza stabile è sempre una convivenza, ma richiede una dichiarazione (di convivenza) effettuata all'anagrafe ed prevede la possibilità di regolare, con degli accordi (di convivenza), alcuni aspetti (patrimoniali) della vita in comune.

Lo stesso legislatore (comma 36 art. 1 Legge 76/2016) fornisce una definizione di convivenza prevedendo che "si intendono per «conviventi di fatto»  due  persone  maggiorenni  unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di  reciproca  assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile"

L'accertamento della convivenza

La convivenza presuppone una dichiarazione (comma 37 art. 1 legge 76/2016) da inserirsi nei registri anagrafici (Decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223). Si tratta di una dichiarazione ufficiale nelle quali due soggetti dichiarano di convivere e dalla quale derivano alcuni diritti ed alcune possibilità per i medesimi conviventi.

Diritti dei conviventi

Il convivente può essere nominato tutore, curatore  o amministratore di sostegno (comma 48 art. 1 legge 76/2016).

Il convivente ha diritto al risarcimento del danno derivante dal decesso dell'altro convivente per fatto illecito commesso da un terzo (comma 48 art. 1 legge 76/2016)

I conviventi hanno gli  stessi  diritti  spettanti  al coniuge (es. diritti di visita) nei casi previsti dall'ordinamento  penitenziario.

In caso di malattia i conviventi hanno diritto reciproco di visita, di assistenza e  di  accesso  alle informazioni personali previste per i coniugi e i familiari (comma 39 art. 1 legge 76/2016).

Il convivente può essere delegato a prendere delle decisioni in caso di malattia o in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie; tale delega è effettuata  in  forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità  di  redigerla, alla presenza di un testimone.

Il convivente può essere nominato tutore, curatore  o amministratore di sostegno.

Diritto di abitazione della casa familiare del convivente

La legge 76/2016 ha regolato anche il diritto di abitazione  della casa familiare (per il convivente) in caso di morte o cessazione della convivenza. La legge regola l'ipotesi in cui la casa familiare sia di proprietà del convivente deceduto o sia in affitto (non in proprietà).

Il caso di morte del convivente proprietario della casa adibita a residenza dei conviventi, il convivente superstite ha diritto di  continuare ad abitare nella stessa per due anni  o  per  un  periodo  pari  alla convivenza se superiore a due anni e  comunque  non  oltre  i  cinque anni. Si tratta di un diritto proprio del convivente superstite, non legato alla presenza di figli.

Se nella casa familiare coabitino figli minori o  figli  disabili  del convivente superstite,  il  medesimo  ha  diritto  di  continuare  ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.

Il diritto di abitare la casa familiare di proprietà del convivente deceduto viene meno nel  caso  in  cui  il convivente superstite cessi di  abitare  stabilmente  nella  casa  di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.

Se la casa familiare è in locazione la legge prevede che nei casi di morte del convivente conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente ha facoltà di succedergli nel contratto.

Il lavoro del convivente nell'impresa familiare

La legge 76/2016 regola anche il lavoro del convivente nell'impresa familiare

Al  convivente  che presti stabilmente  la  propria  opera  all'interno  dell'impresa dell'altro  convivente   spetta   una   partecipazione   agli   utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con  essi  nonchè  agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento,  commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non  spetta  qualora tra  i  conviventi  esista  un  rapporto  di  società  o  di  lavoro subordinato.

Il contratto di convivenza e il regime patrimoniale dei conviventi

I  conviventi possono  disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la  sottoscrizione di un contratto di convivenza. La locuzione possono significa che non è obbligatorio stipulare il contratto di convivenza

Il contratto convivenza (come le successive modifiche e/o  la risoluzione) richiede la forma scritta, a pena  di  nullità. In particolare è richiesto l'atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione  autenticata  da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Quindi, anche l'avvocato può autenticare le firme del contratto di convivenza.

Contenuto del contratto di convivenza

Il  contratto deve indicare le generalità delle parti (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza) inoltre, può contenere: a) le modalità di contribuzione  alle  necessità  della  vita  in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e  alla  capacità  di lavoro professionale o casalingo; b) la scelta relativa all'adozione del regime patrimoniale della comunione dei  beni (previsto dal codice civile per i coniugi). Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza  può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza.

Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione.  Nel  caso  in  cui  le  parti  inseriscano  termini  o condizioni, questi si hanno per non apposti.

Opponibilità ai terzi del contratto di convivenza

Per l'opponibilità ai terzi del contratto di convivenza, tale contratto deve essere iscritto nell'anagrafe del comune di residenza dei conviventi a cura del  professionista  che  ha ricevuto l'atto  in  forma  pubblica  o  che  ne  ha  autenticato  la sottoscrizione.

Nullità del contratto di convivenza

II contratto di convivenza è affetto  da  nullità  insanabile  se concluso: a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza; b) tra persone legate da vincoli di parentela (in violazione del comma 36 art. 1); c) da persona minore di età; d) da persona interdetta giudizialmente; e) in caso di condanna per il delitto di cui  all'articolo  88  del codice civile.

Scioglimento del contratto di convivenza

Il contratto di convivenza si risolve per: a) accordo delle parti; b) recesso unilaterale; c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un  convivente ed altra persona; d) morte di uno dei contraenti.

La risoluzione del contratto di convivenza  per  accordo  delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta  nelle  forme  dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

Qualora il contratto di convivenza preveda il regime patrimoniale della comunione  dei beni, la sua risoluzione determina lo  scioglimento  della  comunione medesima e si applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni  in materia di scioglimento della comunione legale dei coniugi.

Nel caso di recesso unilaterale da un contratto  di  convivenza il professionista che riceve o che autentica l'atto è tenuto a  notificarne  copia all'altro contraente all'indirizzo risultante dal contratto e al comune di residenza dei conviventi.

Nel caso in cui la casa  familiare  sia  nella  disponibilità  esclusiva  del recedente, la dichiarazione di recesso,  a  pena  di  nullità,  deve contenere il termine, non inferiore a  novanta  giorni,  concesso  al convivente per lasciare l'abitazione.

Il convivente che ha contratto matrimonio o unione  civile  deve  notificare  all'altro contraente, nonché al professionista che ha ricevuto  o  autenticato il contratto di convivenza, l'estratto  di  matrimonio  o  di  unione civile.

Nel caso di morte di uno dei conviventi,  il  contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono  notificare  al professionista  che  ha  ricevuto  o  autenticato  il  contratto   di convivenza  l'estratto  dell'atto  di  morte  affinchè  provveda  ad annotare a margine del contratto di convivenza l'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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