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Divisione e quantificazione del valore dell’azienda caduta in successione

Cassazione 11.4.2019 n 10188 Quando l’azienda ereditaria è oggetto di attività di impresa, se l’impresa è esercitata da uno solo dei coeredi, la comunione è limitata all’azienda esistente al momento dell’apertura della successione mentre gli incrementi apportati all’azienda dal coerede che esercita l’attività di impresa, non possono essere imputati che al coerede che non partecipa all’esercizio dell’impresa.
A cura di Paolo Giuliano
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La divisione ereditaria e la valutazione dei beni

Per porre fine alla comunione la divisine deve risolvere una serie di complicazioni: a) deve individuare i beni in comune (e, quindi, da dividere); b) deve individuare i condividenti, e, quindi,  le quote di ogni contitolare; c) determinare il valore dei beni da dividere; d) formare le porzioni.

Anche determinare il valore dei beni da dividere è un'operazione difficile, in quanto i beni possono aumentare o diminuire di valore, inoltre, occorre individuare il momento in cui valutare il bene (al momento dell'apertura della successione, al momento della domanda di divisione, al momento della sentenza di divisione ecc.

Gestione dei beni comuni ed esercizio dell'attività di impresa avente ad oggetto un0azienda comune.

La variazione di valore del bene da dividersi può dipendere da fattori esterni ai contitolari, come l'andamento del mercato immobiliare, può dipendere dagli stessi contitolari, se eseguono (o meno)  attività di manutenzione del bene oppure apportano miglioramenti al bene stesso, ma può dipendere anche dall'esercizio del bene.

Infatti, se cade in comunione un'azienda (che viene definita dal codice come l'insieme di beni destinati dall'imprenditore all'esercizio dell'attività economica) i contitolari possono limitarsi ad una mera gestione dei meni (senza esercizio dell'attività economica), oppure possono esercitare l'attività economica, ma in questa ipotesi i beni originali dell'impresa di usurano venendo a essere sostituiti da altri beni (anche tecnologicamente  più moderni)  oppure l'azienda aumenterà di dimensioni (al crescere dell'impresa) e verranno ricompresi nell'azienda beni in origine non presenti al momento della nascita della comunione aziendale.

Per cui l'azienda  considerata nel suo stato attuale può essere un quid aliud rispetto a quella caduta in successione, essendo stata completamente trasformata durante l'esercizio dell'attività economica, anche con l'apporto di ingenti migliorie oppure mediante ampliamento della sede, tramite l'acquisto di altri immobili rispetto quelli presenti in origine.

In altre parole lo stato (la composizione) dell'azienda al momento della divisione potrebbe essere diverso dallo stato (composizione) dell'azienda al momento dell'apertura della successione (nascita della comunione)

Risulta evidente che occorre identificare il valore dell'azienda (a fini della divisione) in un dato momento storico.

Determinazione del valore dell'azienda al momento della divisione

Se si ritiene  di determinare il valore dell'azienda al momento della divisione si applica un principio costante della giurisprudenza secondo cui la stima dei beni per la formazione delle quote va compiuta con riferimento al loro valore venale al tempo della divisione, coincidente, nel caso di divisione giudiziale, con il momento di presentazione della relativa domanda.

Determinazione del valore dell'azienda (oggetto di mero godimento o di esercizio dell'attività di impresa)

Tuttavia tale criterio, (quello di determinare il valore del bene al momento della divisione) che si desume dall'art. 726 primo comma c.c., è stato affermato con riferimento a beni ereditari (anche aziendali ma) oggetto di godimento mero e non di esercizio economico-produttivo.

Per i primi, il valore venale dipende da fattori terzi (decorso del tempo, variazioni del prezzo di mercato ecc.) o da attività di amministrazione o di miglioramento rendicontabili ai sensi dell'art. 723 c.c.; per i secondi detto valore è, invece, la risultante dell'esercizio di un'impresa.

In entrambi i casi vi può essere un incremento di valore dell'azienda rispetto alla data di apertura della successione, ma l'origine di tale maggiorazione è sostanzialmente diversa, sicché solo nel primo caso questa permane acquisita alla comunione.

Azienda in mero godimento e azienda oggetto di esercizio dell'attività economica (da tutti gli eredi o solo da alcuni eredi)

La distinzione tra società di persone e comunione di godimento, quale risulta dal raffronto tra gli artt. 2247 e 2248 c.c., trova applicazione anche riguardo ad un'azienda compresa in un'eredità.

Conseguentemente, l'azienda ereditaria forma oggetto di comunione fin tanto che rimangano presenti gli elementi caratteristici della comunione, e cioè fino a quando i coeredi si limitino a godere in comune l'azienda relitta dal de cuius, negli elementi e con la consistenza in cui essa è caduta nel patrimonio comune, come può avvenire nel caso di affitto dell'azienda stessa.

Allorché, invece, l'azienda  viene ad essere esercitata con fine speculativo, con nuovi incrementi e con nuovi utili derivanti dal nuovo esercizio, possono verificarsi due ipotesi:

  • o l'impresa è esercitata, d'accordo, da tutti i coeredi, i quali convengono di continuarne l'esercizio, apportando nuovi incrementi o sviluppando i precedenti, a fine speculativo, e, in tal caso, sussistono tutti gli elementi della società, sia pure irregolare o di fatto, e la comunione incidentale si trasforma in società tra i coeredi,
  • ovvero la continuazione dell'esercizio dell'impresa è effettuata da uno o da alcuni dei coeredi soltanto, ed allora la comunione incidentale è limitata all'azienda come relitta dal de cuius, con gli elementi – materiali e immateriali – esistenti al momento dell'apertura della successione mentre il successivo esercizio, con gli incrementi personalmente apportati dal coerede o dai coeredi che lo effettuano e con gli utili e le perdite conseguenti, non può essere imputato che al coerede o ai coeredi predetti.

Cass., civ. sez. II, del 11 aprile 2019, n. 10188  

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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