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Differenze tra comunione legale dei coniugi e comunione ordinaria

Cassazione 28.12.2018 n. 33546 La comunione legale tra coniugi, a differenza della comunione ordinaria, costituisce una comunione senza quote. La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi permane fino allo scioglimento della stessa ex art. 191 cc. Con lo scioglimento della comunione legale i beni che ne fanno parte cadono in comunione ordinaria e ogni coniuge diventa titolare della quota del bene compreso nella comunione legale e può liberamente disporne.
A cura di Paolo Giuliano
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Costituzione della comunione ordinaria dei beni e della comunione legale dei coniugi

La comunione legale dei coniugi (art. 177 cc e seguenti) è il regime patrimoniale tipico dei coniugi, Il regime della comunione legale dei coniugi si applica ex lege (automaticamente) ai coniugi dal momento del matrimonio, ma è previsto che i coniugi al momento del matrimonio possono optare per il regime della separazione dei beni oppure se dopo il matrimonio decidono di stipulare una convenzione matrimoniale di separazione dei beni.

Risulta chiaro che il presupposto per l'applicazione della comunione legale dei beni dei coniugi è il matrimonio (in assenza di una scelta diversa dei coniugi al momento del matrimonio o successivamente)

La comunione ordinaria (art. 1110 cc e seguenti) regola la situazione di contitolarità di un diritto sul medesimo bene, non presuppone il matrimonio dei coniugi, ma presuppone un acquisto di un diritto su un bene da parte di più persone (fisiche o giuridiche), in altri termini la comunione ordinaria  si applica quando più soggetti diventano (per atto inter vivos o per successione ereditaria) titolari del medesimo diritto sul medesimo bene.

Quindi, una prima differenza è data dall'ambito soggettivo di applicazione: la comunione legale dei coiugi si applica solo ai coniugi, la comunione ordinaria a ogni ipotesi di contitolarità del bene (indipendentemente dal soggetto titolare).

La quota nella comunione legale dei coniugi e nella comunione ordinaria

Altra differenza tra il regime patrimoniale della comunione legale dei coniugi e la comunione ordinaria è la gestione (amministrazione dei beni compresi nella comunione) e il quantum o quota della partecipazione alla comunione.

La comunione legale tra coniugi, a differenza della comunione ordinaria, costituisce una comunione senza quote, nella quale, cioè, i coniugi, anche nei rapporti con i terzi, sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni compresi nella comunione.

La comunione ordinaria è una comunione per quote, la comunione legale dei coniugi è una comunione senza quote; nella comunione ordinaria le quote sono oggetto di un diritto individuale dei singoli partecipanti (arg. ex art. 2825 cod. civ.) e delimitano il potere di disposizione di ciascuno sulla cosa comune (art. 1103); ogni contitolare può disporre della propria quota; nella comunione legale dei coniugi, i coniugi non sono individualmente titolari di un diritto di quota, (e non possono disporre della singola quota sul bene compreso nella comunione legale die coniugi), ma i coniugi  solidalmente titolari, in quanto tali, di un diritto avente per oggetto l'intero bene compreso nella comunione (arg. ex art. 189, secondo comma).

L'assenza della quota significa che non è possibile disporre solo di una quota di un bene compreso nella comunione, ma è possibile disporre dell'intero bene, in questo modo si vuole evitare che  in costanza di comunione legale un soggetto estraneo entri  nella comunione legale (sostituendo uno dei coniugi). In altri termini, la comunione legale tra coniugi costituisce una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei.

Nella comunione legale la quota non è un elemento strutturale, ma ha soltanto la funzione di stabilire la misura entro cui i beni della comunione possono essere aggrediti dai creditori particolari (art. 189), la misura della responsabilità sussidiaria di ciascuno dei coniugi con i propri beni personali verso i creditori della comunione (art. 190), e infine la proporzione in cui, sciolta la comunione, l‘attivo e il passivo saranno ripartiti tra i coniugi o i loro eredi (art. 194)";

Beni compresi nella comunione legale dei coniugi e nella comunione ordinaria

Altra differenza tra comunione legale dei coniugi e comunione ordinaria è data dalla presenza (nella comunione legale) di beni che per la loro provenienza non cadono automaticamente nella comunione legale, come, ad esempio, i beni provenienti dalla successione mortis causa aperta a favore di uno dei coniugi  oppure i beni provenienti da una donazione ricevuta da uno dei coniugi. Nella comunione ordinaria non esistono beni esclusi dalla comunione solo per al loro provenienza.

Gestione (amministrazione) della comunione legale dei coniugi e della comunione ordinaria

Nella comunione ordinaria la gestione dei beni spetta all'assemblea della comunione (che delibera in base alla maggiornza della quote) e se si tratta di spesa urgente l'art. 1110 cc prevede che il contitolare che anticipa le spese di gestione ha diritto al rimborso. Quanto, invece, agli atti di disposizione del bene sono goni contitolare può liberamente disporre della propria quota, ma non può disporre dell'intero bene senza il consenso degli altri contitolari (traducendosi in una ipotesi simile alla vendita di bene altrui).

Nella comunione legale dei coniugi il principio relativo all'assenza della quota incide anche sull'amministrazione e sulla disposizione del bene, di conseguenza, gli atti di ordinaria amministrazione (gestione e disposizione) possono essere compiuti separatamente da ogni coniuge, mentre gli atti di straordinaria amministrazione devono essere compiuti da entrambi i coniugi.

Come si è detto la comunione dei coniugi costituisce una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei; ne consegue che nei rapporti con i terzi ciascun coniuge, mentre non può disporre della propria quota, ben può disporre dell'intero bene comune, il consenso dell'altro coniuge si configura come un negozio unilaterale autorizzativo che rimuove un limite all'esercizio del potere dispositivo sul bene e si traduce in un vizio da far valere ai sensi dell'art. 184 c.c., nel termine di un anno decorrente dalla conoscenza dell'atto o dalla data di trascrizione se bene immobile.

Il  consenso del coniuge pretermesso non è atto autorizzativo nel senso di atto attributivo di un potere, ma piuttosto nel senso di atto che rimuove un limite all'esercizio di un potere e requisito di regolarità del procedimento di formazione dell'atto di disposizione, la cui mancanza, ove si tratti di bene immobile o mobile registrato, si traduce in un vizio del negozio.

Dalla comunione legale alla comunione ordinaria

Diverse sono anche le cause di scioglimento della comunione legale e della comunione ordinaria.

La comunione ordinaria termine con la divisione (totale o parziale), la comunione legale dei beni dei coniugi termina con la separazione dei coniugi, con la morte dei coniugi, con una convenzione matrimoniale di separazione dei beni.

La peculiarità dell'estinzione del regime patrimoniale della comunione legale risiede nel fatto che quando si verifica una della causa di estinzione di questo specifico regime patrimoniale i beni in comunione legale passano dal regime della comunione legale al regime della comunione ordinaria e per porre fine definitivamente alla comunione (ordinaria) occorre la divisione.

Quindi, si può osservare che la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi permane, tuttavia, solo fino al momento in cui si verifica, a norma dell'art. 191 c.c., lo scioglimento della comunione legale dei coniugi.

In tale ipotesi,  infatti, venuta meno l'applicabilità delle norme relative allo specifico regime patrimoniale della comunione legale dei coniugi,  i beni e i diritti che ne fanno parte cadono in comunione ordinaria tra i medesimi coniugi fino alla divisione (in parti necessariamente uguali).

Per cui, dopo lo scioglimento della comunione legale dei coniugi,  ogni coniuge (ovvero, in caso di morte, i relativi eredi), diventa titolare della quota del diritto o del bene compreso nella comunione legale, può liberamente e separatamente disporne.

Cass., civ. sez. II, del 28 dicembre 2018, n. 33546       

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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