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Costituzione dell’attore e notifica a più persone

La Cassazione del 25.9.2015 n 19109 ha stabilito che il termine per la costituzione dell’attore, nel caso in cui l’atto introduttivo del giudizio venga notificato a più persone, è di dieci giorni decorrenti dalla prima notificazione sia nel giudizio di primo grado che in quello d’appello. Se entro il termine di 10 giorni dalla consegna della citazione all’ufficiale giudiziario, l’attore non è ancora rientrato in possesso dell’originale dell’atto notificato, la costituzione può avvenire depositando in cancelleria una semplice copia della citazione (c.d. “velina”).
A cura di Paolo Giuliano
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L'art. 165 cpc stabilisce che l'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163bis, deve costituirsi in giudizio depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione.  Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione.

Risulta evidente che il legislatore, da un lato,  regola la costituzione in giudizio dell'attore (dieci giorni) presupponendo che il convenuto sia unico, dall'altro, autorizza il mero deposito dell'originale della citazione entro dieci giorni dall'ultima notifica, quando i convenuti sono più di uno. Il altri termini il legislatore non individua un termine entro cui costituirsi in giudizio quando i convenuti sono più persone.

Sul punto sono state elaborate due ricostruzioni, la prima ritiene che, quando i convenuti sono più persone,  il termine di costituzione dell'attore decorre dalla data non della prima ma dell'ultima notificazione. Del resto, solo dopo l'ultima notifica l'attore ha l'originale della citazione, che deve essere obbligatoriamente inserita nel fascicolo, quindi solo dopo l'ultima delle notifiche decorrono i termini per costituirsi in giudizio, inoltre, lo stesso legislatore amplia il termine entro cui depositare la citazione quando i convenuti sono più persone e sarebbe illogico ed irrazionale non ampliare anche il termine di costituzione quando i convenuti sono più persone.

Quindi, nel caso di citazione di più persone,  il 2° comma dell'art. 165 c.p.c., nel disporre che ‘l'originale della citazione deve essere inserita nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione", non soltanto precisa che, in tal caso, si verifica una protrazione delle formalità, di cui la costituzione dell'attore si compone; ma è altrettanto significativo del fatto che il differimento di questa modalità implica anche il logico differimento del termine stesso di costituzione a decorrere dall'ultima notificazione.

La seconda ricostruzione, osserva che non si possono confondere i due termini, in quanto uno riguarda il mero deposito di un documento, l'altro la costituzione dell'attore e per quest'ultimo termine il legislatore non ha distinto tra unico convenuto e più convenuti, quindi, l'attore deve costituirsi entro dieci giorni dalla notifica (alias consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario), indipendentemente dal numero dei convenuti. Del resto, se così non fosse, l'attore non avendo materiale conoscenza della data dell'ultima notifica, non potrebbe calcolare i termini fino al giorno in cui materialmente l'atto di citazione non è stato  restituito dall'ufficiale giudiziario.

Quindi, il termine per la costituzione dell'attore, nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio venga notificato a più persone, è di dieci giorni decorrenti dalla prima notificazione sia nel giudizio di primo grado che in quello d'appello.

Questo principio non può neppure essere contestato affermando che l'attore potrebbe non avere materialmente l'atto di citazione (da allegare obbligatoriamente al fascicolo di parte), infatti, la costituzione in giudizio dell'attore, ove entro il termine di 10 giorni dalla consegna della citazione all'ufficiale giudiziario, non sia ancora rientrato in possesso dell'originale dell'atto notificato, la costituzione può avvenire depositando in cancelleria una semplice copia (c.d. "velina").

Cass., civ. sez. VI, del 25 settembre 2015, n. 19109 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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