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Cessione del credito verso il fallito e cessione del credito del fallito

Cassazione 11.3.2019 n 6930 L’art. 45 legge fallimentare regola gli atti di depauperamento patrimoniale del debitore fallito. In presenza di una cessione del credito, la norma si occupa solo degli atti di disposizione del credito posti in essere dal debitore fallito che assume la veste di creditore cedente; non si occupa degli atti di cessione del credito in cui il debitore (fallito) riveste panni di debitore ceduto (diverso dal creditore cedente)
A cura di Paolo Giuliano
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Il credito bene immateriale

La cessione del credito (equiparato ad un bene) è regolata dal codice civile con gli articoli  1260 cc ss. La cessione del credito è un contratto bilaterale tra vecchio creditore (cedente) e nuovo creditore (subentrante o cessionario); nel contratto (bilaterale) di cessione del credito il debitore (ceduto) ha una funzione di spettatore (quasi irrilevante) in quanto per il debitore (ceduto) non è parte del contratto di cessione del credito e, del resto, per il debitore (ceduto) è irrilevante adempiere verso il creditore (originario) cedente o il creditore (subentrate) cessionario.

La cessione del credito prevede, inoltre, che ex art. 1264 cc il debitore ceduto può pagare al cessionario (nuovo debitore) con effetti liberatori se la cessione è stata notificata. e l'art. 1265 cc prevede che in presenza di può cessioni del medesimo credito (a soggetti diversi) prevale la prima cessione notificata al debitore o accetta dal debitore con atto di data certa.

la norma dell'art. 1260 cod. civ. esprime il principio della libera circolabilità dei crediti.

La cessione del credito nel fallimento art. 45 legge fallimentare

La funzione degli art. 44 e 45 legge fallimentare è quella di proteggere il patrimonio destinato ai creditori presenti nel fallimento.

Il credito può avere ad oggetto anche un soggetto fallito, in altri termini, il soggetto fallito può essere titolare di un credito (creditore cedente) oppure può essere il debitore (ceduto nell'ambito di una cessione del credito). Nulla esclude che un fallito possa assumere la parte di creditore cedente (in quanto titolare di un credito)  come nulla esclude che un fallito possa assumere la parte di debitore ceduto (in quanto debitore di un terzo soggetto creditore ceduto).

In entrambe le situazioni occorre valutare se glia rt. 44 e 45 della legge fallimentare si applicano sia all'ipotesi in cui il soggetto fallito è titolare di un credito verso un terzo, che all'ipotesi in cui il soggetto fallito è il titolare di un debito verso un terzo.

Alla fine, quindi, il problema può essere anche esposto chiedendosi se le norme degli artt. 44 e 45 legge fall.,  concernono solo gli atti dispositivi compiuti dal debitore esecutato titolare di ragioni di credito verso terzi oppure se  si applicano anche agli atti dispositivi compiuti da terzi aventi ad oggetto (influenza) sul fallito (debitore ceduto).

Protezione del patrimonio del fallito e partecipazione al fallimento

In una cessione del credito, il fallito può assumere il ruolo di debitore (ceduto) o di creditore (cedente), ma le due ipotesi sono diverse:

  • la titolarità del credito spetta sempre al creditore cedente e non spetta al debitore ceduto
  • è diversa l'esigenza di tutela, infatti, solo quanto la titolarità del credito è del fallito (creditore ceduto) sorgono le esigenze di tutela del patrimonio del fallito (alla base degli art. 44 e 45 della legge fallimentare) per gli atti dispositivi compiuti dal fallito, quando, invece la titolarità del credito è di un soggetto diverso dal fallito (e il fallito ha solo il ruolo di debitore ceduto) l'unico problema che viene in questione non è quello di proteggere il patrimonio destinato ai creditori, bensì quello di "accertare" il soggetto avente diritto di partecipare al concorso fallimentare.

Gli articoli 2910 cc 2913 e 2914 cc non coinvolgono beni estranei al patrimonio del debitore

In particolare, la norma dell'art. 2910 cod. civ. formalizza il principio per cui «il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può fare espropriare i beni del debitore»; quella dell'art. 2913 cod. civ. specifica, poi, che si considerano tuttora come «beni del debitore» anche quelli che pur vengano alienati dopo l'avvenuto loro pignoramento (ma solo nei confronti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti).

In questo contesto, la norma dell'art. 2914 cod. civ. si occupa di dettare le regole individuatrici della collocazione temporale degli atti di alienazione di questi «beni del debitore» rispetto al creditore pignorante (e in funzione di peculiare sua protezione). Quando, dunque, il «bene del debitore» possa essere utile al soddisfacimento del suo credito e quando no.

Come è evidente, il caso di cessione di un credito vantato nei confronti del debitore fallito non dà luogo a una fattispecie traslativa che coinvolga un bene – o meglio, un diritto – di quest'ultimo soggetto.

Art. 45 legge fallimentare si occupa solo degli atti dispositivi del fallito quando assume il ruolo di creditore cedente

L'art. 45 legge fallimentare è diretto a regolare gli atti di depauperamento patrimoniale del debitore, che si trovi in stato di decozione fallimentare.

In presenza di un atto dispositivo di cessione del credito, l'art. 45 si occupa unicamente degli atti di disposizione del credito posti in essere dal debitore in stato di decozione, che assume il ruolo di creditore cedente; l'art. 45 legge fallimentare non si occupa delle cessioni del credito nelle quali il fallito riveste i panni di debitore ceduto.

In effetti, quella dell'art. 45 legge fall. è norma che trova la sua corrispondenza sistematica nella già richiamata disposizione dell'art. 2914 cod. civ.

Cass., civ. sez. I, del 11 marzo 2019, n. 6930

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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