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Cosa contiene il dl sul femminicidio approvato dalla Camera

La Camera dei deputati ha licenziato il testo del dl femminicidio: ecco cosa contiene e quali sono le modifiche più rilevanti. Ora si attende l’esame del Senato.
A cura di Redazione
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Come saprete, la Camera dei deputati ha dato il via libera al decreto legge sul femminicidio, con il voto favorevole della maggioranza e la non partecipazione al voto del Movimento 5 Stelle e di Sinistra Ecologia e Libertà. In realtà, più che di un provvedimento singolo, sarebbe più opportuno parlare di decreto omnibus, dal momento che nel testo licenziato trovano spazio misure di diverso tipo, come del resto chiaro fin dall'inizio (in tal senso la polemica di queste ore è davvero strumentale). Basterebbe solo rifarsi all'indicazione "Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province" ed alla strutturazione del testo presentato alle commissioni.

Come si evince dal provvedimento che riportiamo in calce al pezzo, infatti:

Il provvedimento si compone di tredici articoli, suddivisi in quattro capi, e reca misure che si muovono lungo quattro direttrici d’azione. La prima riguarda l’aggiornamento e la rimodulazione degli strumenti di prevenzione e di repressione di alcuni fenomeni criminosi che hanno destato particolare allarme sociale, primo tra tutti la violenza di genere e in ambito domestico, che hanno conosciuto una recrudescenza in questi ultimi tempi. La seconda direttrice d’azione riguarda misure, altrettanto urgenti, volte a innalzare il livello della sicurezza, sia attraverso l’accelerazione delle procedure di realizzazione di alcune progettualità, sia attraverso il rafforzamento della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla prevenzione e al contrasto di fenomeni di particolare allarme sociale.

La terza direttrice d’azione riguarda l’integrazione delle norme dell’ordina- mento della protezione civile, alla luce delle esperienze emerse nel primo anno di applicazione della riforma introdotta dal decreto-legge n. 59 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2012, nonché l’introduzione di disposizioni per accrescere la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, potenzian- done l’operatività. La quarta direttrice d’azione si occupa delle misure da adottarsi in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 3 luglio 2013, che ha dichiarato l’illegittimità di alcune disposizioni nor- mative in materia di riordino delle province.

Le norme sul femminicidio partono dalla necessità di ratificare la Convenzione di Istanbul del maggio 2011, con la volontà di rendere più efficaci gli strumenti della repressione penale dei fenomeni di mal- trattamenti in famiglia, violenza sessuale e atti persecutori (stalking). La discussione sulle aggravanti è stata lunga e molto controversa, con una raffica di emendamenti che ha portato anche ad un ritardo estremo nella discussione in Aula. Restano però sostanzialmente invariate, in parte rafforzate, le pene previste dal testo originario quando "il delitto di maltrattamenti in famiglia è perpetrato in presenza di minore degli anni diciotto" oppure è consumato ai danni di donne in stato di gravidanza, oppure infine quando è perpetrato ai danni del coniuge, anche divorziato o separato, o del partner anche se non convivente.

Si è poi intervenuti sul reato di stalking, ampliandone il raggio di applicabilità e intervenendo anche sui casi di "ritiro delle denunce" in fase di istruttoria processuale (sul punto la battaglia è stata aspra tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle): il Governo alla fine è riuscito a far passare il testo sull'irrevocabilità della querela. In tal senso va detto che la legge consentirà comunque al questore di agire d'ufficio anche senza querela della vittima di violenza domestica (ad esempio).

Importanti anche i passi in avanti per quanto riguarda l'assistenza alle vittime di stalking e la tutela dei soggetti nel tempo.Approvato anche un emendamento di Scelta Civica: "Gli stalker potranno essere indirizzati anche ai consultori familiari ai servizi di salute mentale e ai Sert", secondo la formulazione dell'ex ministro Balduzzi. Restano comunque polemiche su quello che secondo molti è il vero limite del provvedimento: l'inserimento della violenza contro le donne nel "contesto dei reati ai danni di soggetti deboli". Questa riduzione, secondo alcune letture, sarebbe contraria allo spirito delle stesse convenzioni internazionali, poiché fondato, per dirla con Barbara Spinelli, su un errore di fondo: "L'obbligo dello Stato non è di tutela, ma un obbligo di rimozione degli ostacoli esistenti per l’effettivo godimento, da parte delle donne, dei loro diritti fondamentali".

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