Concorso Ministero della Difesa, il Tribunale di Milano apre agli stranieri: “Bando discriminatorio”
Il requisito della cittadinanza italiana per partecipare al concorso del Ministero della Difesa per 1.100 posti da assistente è discriminatorio. Lo ha stabilito il Tribunale di Milano con una sentenza del 30 ottobre 2026, firmata dal giudice Saioni, che ha ordinato al Ministero di modificare il bando e ammettere anche alcune categorie di cittadini stranieri. La decisione arriva dopo che le prove scritte si erano già svolte nel mese di ottobre, nonostante le contestazioni e i ricorsi presentati nei mesi precedenti dalle associazioni promotrici dell'azione legale.
La procedura era stata avviata per assumere 1.100 persone a tempo pieno e indeterminato nell'area degli assistenti del Ministero della Difesa. Si cercavano assistenti amministrativi, cuochi, meccanici, assistenti sanitari, informatici e addetti ai servizi tecnici ed edili. Il problema contestato riguardava l'articolo 2, comma 1, del bando, che indicava il possesso della cittadinanza italiana come requisito necessario per presentare domanda. Secondo il Tribunale, questa condizione non poteva essere applicata indistintamente a tutti i profili messi a concorso, escludendo persone che, in base alla legge, hanno diritto di accedere al pubblico impiego.
Cosa stabilisce la sentenza del Tribunale di Milano
La sentenza stabilisce quindi che potranno partecipare alla selezione, oltre ai cittadini italiani, anche i cittadini degli altri Paesi dell'Unione europea, i familiari extracomunitari di cittadini Ue, le persone in possesso di un permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo e i titolari di protezione internazionale. Restano naturalmente validi tutti gli altri requisiti previsti dal bando.
Il provvedimento riguarda quindi una parte precisa dei cittadini stranieri, non tutte le persone che non hanno la cittadinanza italiana. Il giudice ha ritenuto che, per le mansioni previste dal concorso, non fosse possibile escludere in blocco queste categorie di candidati soltanto perché non italiani. Il principio è che l'accesso al pubblico impiego deve essere garantito anche agli stranieri che ne hanno diritto in base alla normativa, salvo i casi in cui la legge riserva determinati incarichi ai cittadini italiani.
La vicenda era stata contestata già nei primi mesi del 2026. L'ASGI, l'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, aveva inviato una diffida al dicastero a gennaio, mentre a luglio era stato notificato il ricorso. Nonostante le contestazioni, il Ministero aveva comunque portato avanti la procedura, facendo svolgere le prove scritte tra il 7 e il 9 ottobre. Il Tribunale è intervenuto quando la selezione era dunque già in una fase avanzata, ordinando di riaprire le candidature e di ripetere le prove per consentire la partecipazione anche alle persone inizialmente escluse.
Ora quindi dovranno essere riaperti i termini per presentare le domande entro tre giorni, fissando un periodo congruo per permettere ai nuovi candidati di partecipare. Per ogni giorno di ritardo rispetto all'ordine del giudice è previsto il pagamento di 100 euro. Anche le prove scritte dovranno essere nuovamente indette, con i relativi costi a carico dell'amministrazione. Non si tratta quindi soltanto di correggere una clausola del bando: la decisione comporta la ripetizione di una parte della procedura concorsuale.
La soddisfazione delle associazioni che hanno presentato ricorso
La pronuncia è stata accolta con soddisfazione da APN – Avvocati per Niente, ASGI e CGIL Lombardia, che hanno promosso l'azione legale. Le organizzazioni hanno sottolineato il valore della decisione, soprattutto perché riguarda per la prima volta l'accesso di cittadini stranieri a posti di lavoro alle dipendenze del Ministero della Difesa.
"Si tratta di una decisione di particolare rilievo: per la prima volta, i cittadini stranieri potranno essere ammessi a svolgere attività lavorative alle dipendenze del Ministero della Difesa", hanno dichiarato i promotori del ricorso, ricordando che tra le mansioni previste ci sono quelle di cuoco, meccanico, assistente sanitario, informatico, edile e tecnico.
Le associazioni hanno inoltre evidenziato che la sentenza riafferma un principio di parità di trattamento nell'accesso al lavoro pubblico. "Una pronuncia che riafferma il principio di parità di trattamento nell'accesso al pubblico impiego e conferma che il requisito della cittadinanza italiana può essere richiesto soltanto nei casi strettamente previsti dalla legge", hanno commentato.
APN, ASGI e CGIL Lombardia hanno chiesto al Ministero di adeguarsi rapidamente alla decisione e di evitare che situazioni simili si ripetano nei prossimi concorsi. "Ci auguriamo che il Ministero della Difesa dia tempestiva esecuzione alla sentenza e che, d'ora in avanti, adegui stabilmente i propri bandi alle indicazioni della giurisprudenza, evitando l'introduzione di clausole discriminatorie e garantendo l'accesso alle opportunità di lavoro pubblico a tutte le persone che ne abbiano diritto, selezionando solo in base alle competenze e non alla cittadinanza", hanno concluso.
La decisione di Milano arriva peraltro dopo un'altra pronuncia dello stesso Tribunale, risalente al 24 settembre 2026, che aveva dichiarato discriminatoria una clausola analoga in un concorso dell'Agenzia delle Entrate per 622 assistenti. Anche in quel caso era stata contestata l'esclusione dei cittadini stranieri appartenenti alle categorie ammesse dalla legge. Il giudice aveva sottolineato che per stabilire se sia necessario il requisito della cittadinanza italiana bisogna guardare alle mansioni effettivamente svolte, e non soltanto all'amministrazione presso cui si lavora