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Bolzano, ferito nell’incidente ma risarcito a metà: “Sapeva che il conducente era ubriaco e ha accettato il rischio”

L’uomo aveva fatto ricorso contro l’assicurazione che gli aveva addebitato un concorso di colpa per le sue ferite nello schianto ma il Tribunale di Bolzano ha confermato il dimezzamento del risarcimento ritenendo che era consapevole del rischio visto lo stato di ebbrezza palese del conducente.
A cura di Antonio Palma
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Non poteva non sapere che l’automobilista era ubriaco e ha accettato il rischio, con questa decisione il Tribunale civile di Bolzano ha stabilito che il passeggero di una vettura rimasto ferito gravemente in un terribile incidente stradale, avvenuto nel 2018 in Alto Adige, va risarcito solo a metà. L’uomo infatti aveva fatto ricorso contro l'assicurazione che gli aveva riconosciuto solo parte del risarcimento addebitandogli un concorso di colpa per le ferite riportate nello schianto.

Il caso è finito in Tribunale dove, come riporta il quotidiano Dolomiten, il giudice civile alla fine però ha dato torto al ricorrente stabilendo che col suo comportamento ha messo in atto una  “accettazione del rischio”. Una decisione che fa riferimento a un pronunciamento della Cassazione del 2025 secondo il quale "l'accettazione del rischio da parte del trasportato, che sale a bordo di un veicolo guidato da una persona in evidente stato di ebbrezza" può giustificare una riduzione del risarcimento.

Nel caso specifico, secondo il giudice Andrea Pappalardo, il tasso alcolemico del guidatore, che poi era morto nello schianto contro un camion, era tale che il passeggero sicuramente deve aver notato le sue capacita ridotte di guidare l’auto. In pratica per il Tribunale altoatesino il rischio era evidente e il passeggero lo ha accettato. Per questo ha stabilito che non gli spetta l'intera cifra del risarcimento.

Si tratta del cosiddetto concorso di colpa del danneggiato più volte ribadito dalla Cassazione secondo la quale “l’esposizione volontaria e consapevole al rischio di circolazione in stato di ebbrezza, pur non potendo determinare l’assoluta esclusione del diritto del terzo trasportato è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante”.

Si tratta però di una regola non generale ma di una condizione che va stabilita di volta in volta, come ha chiarito una recentissima sentenza della stessa Cassazione. Secondo i giudici, infatti, bisogna sempre analizzare le circostanze concrete e non addebitare il concorso di colpa al passeggero semplicemente per la sua presenza a bordo. In particolare bisogna stabilire la reale prevedibilità del rischio, le condizioni fisiche e psicologiche del trasportato e l’effettivo grado di alterazione del guidatore.

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