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Come il M5s vuole cambiare la legge Merlin sulla prostituzione

La senatrice Alessandra Maiorino ha presentato oggi la proposta di modifica della legge Merlin: “Il nostro testo di legge è ispirato soprattutto alle normative svedesi e francesi e si fonda su tre pilastri fondamentali: il primo è disincentivare la domanda attraverso la sanzione del compratore”.
A cura di Annalisa Cangemi
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Una proposta per rafforzare la legge Merlin sulla prostituzione. È il progetto di legge a prima firma della senatrice del M5s Alessandra Maiorino, che intende modificare la legge che 60 anni fa decretò la chiusura delle "case di tolleranza", introducendo i reati di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, ma configurando come lecita quest'attività (la prostituzione in Italia non è reato, purché non vi sia alcuna interazione da parte di terzi).

L'attenzione e la sanzione per il M5s deve essere concentrata sul compratore della prestazione sessuale. "Questa figura evanescente che rimane sempre convenientemente sullo sfondo del dibattito pubblico quando si parla di prostituzione. Invece noi donne siamo francamene stanche di veder passare al setaccio i nostri comportamenti", ha detto oggi Maiorino, aprendo i lavori del Convegno ‘Prostituzione, l'Italia è pronta per il modello nordico? Confronto tra modelli legislativi in Ue e presentazione del progetto di rafforzamento della legge Merlin', che si è tenuto nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani.

"La prostituzione è un fenomeno di genere perché riguarda le donne. La prostituzione è violenza contro le donne probabilmente la più brutale e subdola. La prostituzione è il più grande ostacolo per il raggiungimento della parità tra uomini e donne", ha spiegato ancora.

"L'analisi – ha aggiunto – è sempre puntata sulle donna: lo vuole o non lo vuole; l'ha scelto, lo fa per soldi, le piace, sono guadagni facili. Basta. Chiediamoci chi è il compratore, di lui si racconta che sia un uomo solo, spesso malato o comunque incapace, per motivi indipendenti della sua volontà, di stringere relazioni e di avere una vita sessuale soddisfacente. Di qui il valore addirittura socio-assistenziale della prostituzione, sostenuto dai cantori delle meraviglie del sex work, è una favola misogina che non possiamo più permettere di lasciar passare. È un affronto all'intelligenza e soprattutto è una menzogna".

"Il nostro testo di legge è ispirato soprattutto alle normative svedesi e francesi e si fonda su tre pilastri fondamentali: il primo è disincentivare la domanda attraverso la sanzione del compratore", ha detto ancora Maiorino, presentando il disegno di legge 2537 di cui è la prima firmataria, durante il convegno a cui hanno partecipato anche la ministra per le Pari Opportunità Elena Bonetti e la ministra per le Politiche giovanili Fabiana Dadone.

"Lo facciamo – ha spiegato la parlamentare pentastellata – in maniera graduale passando da una sanzione amministrativa pecuniaria, all'ammonimento del questore in caso di recidiva, fino alla sanzione penale. L'altro pilastro è l'informazione, la sensibilizzazione e il terzo pilastro è quello del supporto legale, sanitario, psicologico e di inserimento lavorativo di chi vuole uscire dalla Prostituzione attraverso il finanziamento di un fondo apposito".

Cosa dice la proposta di legge sulla prostituzione a firma Maiorino

Il ddl, che è stato assegnato alle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia in sede redigente, è suddiviso in quattro articoli. Il primo interviene sulla legge n. 75 del 1958, la legge Merlin, introducendo, oltre ai casi già previsti, anche la punibilità per l'eventuale cliente che compia atti sessuali con una prostituta in cambio di un corrispettivo in denaro. L'articolo prevede una diversa gradazione di sanzioni in base all'abitualità della condotta del soggetto.

Nel dettaglio, al 1 comma dell'articolo, si specifica che "chiunque compie atti sessuali con persone che esercitano la prostituzione, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 5.000". 

Il comma successivo dispone un meccani­smo che ha come atto conclusivo la san­zione dell’ammonimento del questore, qualora quest’ultimo accerti l'abitualità della condotta. Il comma 3 stabilisce la reclusione da sei mesi a tre anni nel caso in cui il soggetto abbia reiterato la condotta specificata nel comma 1. Il comma 4 prevede un meccanismo pro­cedurale che aggancia la concessione della sospensione condizionale alla parteci­pazione e completamento dei percorsi destinati agli autori di violenza di genere disponibili sul territorio.

L'articolo 2 invece introduce la possibilità per il Dipartimento per le pari op­portunità della Presidenza del Consiglio di attuare diverse azioni: campagne informative di sensibiliz­zazione relativamente alla prostituzione, come forma di violenza perpetrata nei confronti di chi offre il proprio corpo in cambio di denaro o altra utilità, anche se solo promessi; campagne di responsabilizzazione dei soggetti che si avvalgono di tali presta­zioni; monito­raggi costanti dei soggetti che esercitavano la prostituzione per favorire rein­serimento nella società.

L'articolo 3, in continuità con il precedente, punta a rifinanziare il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, vincolando le risorse all’attuazione di programmi di emer­sione, assistenza e di integrazione sociale e reinserimento lavorativo, per aiutare sog­getti che cessano l’esercizio della prostitu­zione. L'articolo serve a istituire un programma per la realizzazione, in tutto il territorio nazionale, di centri di supporto per soggetti che cessano l’esercizio della prostituzione, che offrano assistenza legale, sanitaria, psicolo­gica, di formazione e reinserimento lavorativo, e anche adeguate condizioni di vitto e alloggio.

L'articolo 4 stabilisce infine l'obbligo da parte del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di presentare una relazione annuale alle Camere, relativa alle attività che sono state portate avanti durante l'anno precedente.

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