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Termine del mandato irrevocabile ad alienare e divieto di alienazione

Cassazione 20.11.2019 n 30246 L’art 1379 cc (il divieto di alienazione deve avere un limite temporale di durata) esprime un principio generale, applicabile anche a pattuizioni (come il mandato irrevocabile ad alienare ex art 1723 cc) che, se pur non puntualmente riconducibili al paradigma del divieto di alienazione, comportino limitazioni altrettanto incisive del diritto di proprieta’
A cura di Paolo Giuliano
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Il mandato irrevocabile

Il legislatore con l'art. 1723 cc ha regolato il cd mandato irrevocabile descrivendo due ipotesi di irrevocabilità:

  • 1) la prima espressa e concordemente pattuita (in quanto indicata nel mandato) e, allora, in tale ipotesi, il mandante può revocare il mandato e se revoca il mandato risponde dei danni (salvo che ricorra una giusta causa);
  • 2) la seconda implicita se il mandato è stato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi (ad esempio un mandato a vendere conferito da un comproprietario all'altro comproprietario) in tale ipotesi l'eventuale revoca non estingue il mandato (salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca inoltre il mandato non si estingue per la morte o per la sopravvenuta incapacità del mandante).

Mandato irrevocabile e procura irrevocabile

Uno dei problemi interpretativi che ha sollevato il mandato irrevocabile è l'applicabilità della relativa disciplina anche alla procura, ipotizzando anche una procura irrevocabile. Per rendere evidente le difficoltà di coordinamento si potrebbe pensare ad una procura irrevocabile conferita da tizio a caio a vendere un bene immobile, dopo il conferimento della procura tizio muore e i suoi erede accettando l'eredità con il beneficio di inventario.

In questa situazione, se si ammettesse che la procura irrevocabile non si estingue con la morte del rappresentato, si avrebbe, da un lato, che il rappresentate potrebbe agire in nome e per conto del rappresentato (anche dopo la morte di quest'ultimo) quando, ormai, il rappresentato è deceduto; dall'altro lato, gli eredi (con beneficio di inventario) del rappresentato deceduto si troverebbero a subire gli effetti di una procura irrevocabile non conferita dal loro.

Il termine del mandato irrevocabile ad alienare

Altra problematica relativa al mandato irrevocabile è quella del termine dello stesso. La stessa questione può essere posta chiedendosi se il mandato irrevocabile può vincolare le parti indefinitivamente, se si dovesse accogliere la tesi che il mandato irrevocabile (ad esempio a vendere un bene immobile) può vincolare le parti per un periodo indefinito ci si dovrebbe anche chiedere se tale tesi è in contrasto con il disposto di cui all'art. 1379 c.c. relativo al divieto di alienare che – per essere valido – deve essere contenuto entro convenienti limiti di tempo.

Anche il mandato deve avere un termine.

Deve negarsi che le parti di un contratto di mandato siano vincolate all'impegno assunto per un tempo indefinito, infatti, la locuzione mandato indeterminato  contemplato dal comma 2 dell'art. 1725 c.c. deve essere interpretato , non come mandato "senza termine" per il compimento di un dato atto negoziale (come il mandato ad alienare), ma come mandato conferito per una serie indeterminata di atti.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1722, n. 1, c.c., il mandato che abbia per oggetto il compimento di un determinato atto negoziale o giuridico in senso stretto si estingue con la scadenza del termine prefissato dalle parti o determinato, in mancanza, dal giudice, ai sensi dell'art. 1183 c.c. su istanza della parte che vi ha interesse; l'art. 1722, n. 1, c.c. delinea il termine come modalità di adempimento ed è coerente con l'intera disciplina codiscistica in tema di mandato, incentrata sul potere-dovere del mandatario di agire per conto del mandante.

Assenza del termine in un mandato irrevocabile ad alienare

In assenza di un termine al mandato indicato in modo espresso o in modo implicito occorre valutare se qualche parte ha l'interesse a chiedere al giudice  di stabilirlo ex art. 1183 cc., in assenza anche di questa attività occorre osservare che  un mandato a vendere in rem propriam  preclude al mandante la stessa possibilità di alienare direttamente il bene (come si desume dagli artt. 1723, comma 2, e 1724 c.c.) ecco, quindi, che occorre considerare  il disposto dell'art. 1379 cc relativo al divieto di alienazione..

Infatti, un mandato ad alienare irrevocabile (senza termine)  si risolverebbe  in un divieto di alienazione, che, alla luce dell'art. 1379 c.c., rende essenziale, a pena altrimenti di nullità, la previsione di un termine ultimo di durata del mandato, decorso il quale l'incarico deve intendersi cessato.

L'interpretazione consolidata dell'art. 1379 c.c., con riguardo alle sue condizioni di validità – limite temporale di durata e rispondenza ad apprezzabile interesse di una parte – ritiene l'art. 1379 cc espressione di un principio di portata generale, applicabile perciò anche a pattuizioni che, se pur non puntualmente riconducibili al paradigma del divieto di alienazione, comportino comunque limitazioni altrettanto incisive del diritto di proprietà  quale, nella specie, l'attribuzione riservata al venditore del potere di disporre giuridicamente del bene senza limiti di tempo..

Cass., civ. sez. II, del 20 novembre 2019, n. 30246

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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