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Studio professionale associato e associazione non riconosciuta

Cassazione 2.7.2019 n 17718 il principio di personalità della prestazione tipico del contratto d’opera intellettuale ex art. 2229 cc è compatibile con uno studio associato: la titolarità del credito per lo svolgimento dell’attività professionale degli associati può essere attribuita allo studio, poiché il credito per l’onorario non rientra tra quelli per i quali sussiste un divieto assoluto di cessione, ma è obbligatorio che la prestazione sia resa dal singolo associato.
A cura di Paolo Giuliano
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Contratto d'opera intellettuale 

Quando una persona richiede ad un professionista la prestazione della sua opera vien stipulato un contratto d'opera intellettuale regolato dal codice negli articoli 2229 cc e seguenti.

Il contratto d'opera intellettuale è un contratto oneroso nel quale un contraente si impegna prestare la propria opera professionale in cambio di una contro prestazione.

Per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione (oppure l'avvenuto pagamento).

Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, tuttavia le disposizioni degli artt. 2229 e seguenti cod. civ., che disciplinano il contratto d'opera intellettuale, non escludono la legittimità di accordi di prestazione gratuita, né determinano una presunzione di onerosità, nemmeno "iuris tantum".

Plurimi contratti professionali e studio professionale associato

Nulla esclude che l'incarico venga attribuito a più professionisti (in questa ipotesi ci saranno tanti contratto d'opera autonomi e indipendenti quanti sono i professionisti incaricati), come è possibile che l'incarico sia affidato ad dei professionisti che compongono uno studio professionale.

Lo studio professionale e il rapporto esterno con il cliente: esecuzione della prestazione e il pagamento dell'onorario.

La presenza di uno studio professionale pone due problemi: il primo relativo all'esecuzione della prestazione professionale (posto il principio della personalità dell0esecuzione della prestazione professionale, che non può essere affidata al un soggetto terzo e indefinito come uno studio professionale), il secondo relativo al pagamento dell'onorario (che come credito è a favore del professionista che ah eseguito la prestazione).

Lo studio professionale come associazione non riconosciuta

Per risolvere i diversi problemi che derivano dallo studio professionale, una prima ricostruzione ha ritenuto che la creazione di uno studio associato costituisce una soggettività giuridica autonoma diversa rispetto a quella dei singoli professionisti che vi partecipano, e tale soggettività autonoma (studio professionale) non consente di incidere sui rapporti derivanti dall'esecuzione della prestazione d'opera intellettuale.

In modo più concreto lo studio professionale non configurandosi come centro autonomo di interessi dotato di propria autonomia strutturale e funzionale, né come ente collettivo, non assume la titolarità del rapporto con i clienti, in sostituzione ovvero in aggiunta al professionista associato.

Una diversa ricostruzione assimila lo studio professionale all'associazione non riconosciuta ex art. 36 c.c.

Dall'assimilazione di uno studio associato all'associazione derivano alcuni corollari:

  •  l"art. 36 cc  (che stabilisce che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati) consente agli associati di attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati.
  • sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato – cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici – rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico
  • lo studio professionale associato anche se privo di personalità giuridica rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi  cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici e che sono perciò dotati di capacità di stare in giudizio come tali, in persona dei loro componenti o di chi, comunque, ne abbia la legale rappresentanza secondo il paradigma indicato dall'art. 36 cod. civ.
  •  Quanto, invece, all'esecuzione materiale della prestazione lo studio professionale associato non può legittimamente sostituirsi ai singoli professionisti nei rapporti con la clientela, ove si tratti di prestazioni per l'espletamento delle quali la legge richiede particolari titoli di abilitazione di cui soltanto il singolo può essere in possesso
  • Di conseguenza il coordinamento tra personalità della prestazione e pagamento dell'onorario può essere così ottenuto: il rispetto del principio di personalità della prestazione, che connota i rapporti di cui agli art. 2229 e ss. c.c., ben può contemperarsi con l'autonomia pur riconosciuta allo studio associato, nel senso che, pur potendosi attribuire la titolarità dei diritti di credito derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale degli associati allo studio, resta obbligatorio che lo svolgimento della prestazione sia resa personalmente dal singolo associato munito dei requisiti che la legge impone per la prestazione richiesta, non rientrando il diritto di credito a titolo di compenso per l'attività svolta tra quelli per i quali sussiste un divieto assoluto di cessione

Prescrizione del diritto all'onorario professionale

Quanto si chiede l'opera di un professionista, l'attività di quest'ultimo, per quanto unica, può consistere anche in una serie di interventi o attività dilazionati nel tempo o separati nel tempo, ma tutti diretti al medesimo fine o risultato.

In queste situazioni occorre anche valutare quando comincia a decorrere la prescrizione del diritto al pagamento dell'onorario.

E' costante il principio per il quale il contratto che ha per oggetto una prestazione di lavoro autonomo è da considerarsi unico in relazione a tutta l'attività svolta in adempimento dell'obbligazione assunta, sicché il termine di prescrizione del diritto al compenso decorre dal giorno in cui è stato espletato l'incarico commesso, e non già dal compimento di ogni singola prestazione professionale in cui si articola l'obbligazione.

Cass., civ. sez. II, del 2 luglio 2019, n. 17718

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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