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Revocatoria e negozi traslativi in sede di crisi coniugale

Cassazione 15.4.2019 n 10443 l’accordo con il quale i coniugi, nel quadro della regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione, stabiliscano il trasferimento di beni immobili o la costituzione di diritti reali minori sui medesimi, rientra nel novero degli atti suscettibili di revocatoria non trovando tale azione ostacolo né nell’omologazione dell’accordo, cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori.
A cura di Paolo Giuliano
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La revocatoria in generale

L'art.2901 cc prevede che il  creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni. (Cass. civ. sez. I del 4 dicembre 2019 n. 31654)

Occorre quindi che l'atto da revocare sia pregiudizievole alle ragioni del creditore. (Cass. civ. sez. I del 4 dicembre 2019 n. 31654)

Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito; ne consegue che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. (Cass. civ. sez. I del 4 dicembre 2019 n. 31654)

Non è richiesto, come presupposto dell'azione revocatoria la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'eventus damni. (Cass. civ. sez. I del 4 dicembre 2019 n. 31654)

La revocatoria e il trasferimento a causa di separazione o divorzio

La giurisprudenza si è occupata più volte della possibilità, da parte dei creditori di uno dei coniugi (o del curatore fallimentare), di esperire azione revocatoria ordinaria (o fallimentare) nei riguardi di negozi traslativi di diritti posti in essere in sede di crisi coniugale.

Natura onerosa o gratuita dei negozi traslativi a causa di separazione o divorzio

Il problema principale (per ammettere o meno al revocatoria) attiene al profilo solutorio o meno dell'atto traslativo: essendo notoriamente sottratto a revocatoria l'atto di adempimento di un'obbligazione, la qualificazione dei negozi traslativi in esame come negozi a carattere solutorio fornirebbe un insuperabile difesa verso le pretese dei creditori in sede di azione revocatoria ordinaria (o del curatore in sede di azione revocatoria fallimentare).

Si tratta, quindi, di qualificare sotto il profilo causale le attribuzioni patrimoniali traslative che accompagnano la sistemazione dei rapporti economici tra marito e moglie.

Sul punto è stato affermato che «Gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell'uno nei confronti dell'altro e concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della "donazione" e rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di "separazione consensuale".

Il fenomeno acquista ancora maggiore tipicità normativa nella distinta sede del divorzio congiunto, il quale, sfuggendo – in quanto tale – da un lato alle connotazioni classiche dell'atto di "donazione" vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sè, ad un contesto – quello della separazione personale – caratterizzato proprio dalla dissoluzione delle ragioni dell'affettività), e dall'altro a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l'assenza di un prezzo corrisposto), svela, di norma, una sua "tipicità" propria la quale poi, volta a volta, può colorarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della "gratuità", in ragione dell'eventuale ricorrenza – o meno – nel concreto, dei connotati di una sistemazione "solutorio compensativa" più ampia e complessiva, di tutta quell'ampia serie di possibili rapporti (anche del tutto frammentari) aventi significati (o eventualmente solo riflessi) patrimoniali maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale.

Revocatoria non è esclusa dall'obbligo di adempiere al mantenimento della moglie o dei figli

L'art. 2740 cod. civ. dispone che il debitore risponde con tutti i suoi beni dell'adempimento delle proprie obbligazioni, a prescindere dalla loro fonte, e quindi anche se le stesse derivino dalla legge, come l'obbligo di mantenimento del coniuge e dei figli minori.

Di conseguenza, sono soggetti all'azione revocatoria anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale, come quello con cui il debitore, per adempiere il proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e del coniuge, abbia trasferito a quest'ultimo, a seguito della separazione, la proprietà di un bene.

Revocatoria e omologazione dell'accordo assunto in sede di separazione o del divorzio

La revocatoria non è ostacolata dall'omologazione dell'accordo traslativo assunto in sede di separazione o divorzio.

Infatti,  l'accordo con il quale i coniugi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale, stabiliscano il trasferimento di beni immobili o la costituzione di diritti reali minori sui medesimi, rientra nel novero degli atti suscettibili di revocatoria  non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo stesso, cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione; né nella pretesa inscindibilità di tale pattuizione dal complesso delle altre condizioni della separazione.

Cass., civ. sez. III, del 15 aprile 2019, n. 10443

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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