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Nuovi obblighi per la carta di circolazione dei veicoli

Il Mistero dei Trasporti con la Circolare del 10.07.2014 n. 15513, impone l’annotazione sulla carta di circolazione dei veicoli del soggetto diverso dal proprietario che ha la disponibilità del bene per un periodo superiore a 30 giorni. Rientrano in tale obbligo, i conduttori, i comodatari, i custodi giudiziari ecc.
A cura di Paolo Giuliano
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Uno dei problemi relativi alla circolazione stradale è sempre stato quello di identificare l'utilizzatore reale del veicolo.

Infatti, molto spesso, capita che il proprietario formale del veicolo (quello risultante dal PRA) sia diverso dal soggetto che usa costantemente l'auto o il camion. Questo non significa che questa situazione rientri, per forza, in una intestazione fittizia di bene, ma potrebbe, esserci, anche solo il prestito del veicolo ad un amico per un viaggio oppure una vera e propria locazione del bene. Oppure, il proprietario del veicolo, potrebbe essere diventato troppo anziano per guidarlo personalmente, ma l'auto resta un mezzo necessario per spostarsi in città.

Tutte queste situazioni sono state regolate dalla Circolare n. 15513 del 10.07.2014 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Questa circolare prevede che se per un periodo superiore a 30 giorni il veicolo è a disposizione di un soggetto diverso dall'intestatario formale dello stesso, cioè è usato da un oggetto diverso dal proprietario, è necessario che l'utilizzatore del veicolo sia indicato nella carta di circolazione.

E' opportuno osservare che la circolare parla di "disponibilità" del veicolo per un periodo superiore a 30 giorni, ma non parla di un uso concreto dello stesso, quindi, una volta che il veicolo sia nella disponibilità di un soggetto diverso dal proprietario, per oltre 30 giorni, è irrilevante sapere se viene (o meno) realmente usato.

I casi indicati nella circolare sono numerosi, in questa sede basta ricordare quelli relativi alla locazione del veicolo, al comodato, alla custodia giudiziaria ed, infine, all'incapacità del proprietario.

Quanto all'incapacità del proprietario, è opportuno sottolineare che il soggetto incapace non perde la proprietà dei beni, in seguito, alla dichiarazione d'incapacità eventualmente questi beni (come potrebbe essere un autoveicolo) non sono più nella disponibilità dell'incapace, ma sono nella disponibilità del tutore.

Fatta questa premessa, è possibile notare un'incongruenza tra la circolare e l'istituto dell'amministratore di sostegno che ha completamente riscritto il sistema della tutela degli incapaci. Infatti, dall'art. 405 e 409 c.c. che regolano l'amministratore di sostegno si deduce che l'amministrato conserva la capacità d0agire per gli atti non indicati nel decreto di nomina dell'amministratore.

Quindi, la circolare, quanto parla di incapaci, può riferirsi solo agli inabilitati e agli interdetti, ma non può riferirsi ai beneficiari dell'amministratore di sostegno che, per definizione, conservano la capacità per gli atti non indicati nel decreto di nomina dell'amministratore.  In poche parole, il Ministero dei trasporti non ha considerato la rivoluzione copernicana intervenuta in materia di incapaci.

Altra ipotesi che deve essere oggetto di annotazione sulla carta di circolazione dei veicoli è quella relativa alla custodia giudiziaria del veicolo stesso. Il termine custode giudiziario dovrebbe essere limitato a casi specifici (basta pensare al sequestro dei veicolo), ma dovrebbe essere escluso il caso del veicolo che si trovi in un locale oggetto di sfratto (es. garage) e rimane in "custodia" del proprietario del locale al momento dell'esecuzione dello sfratto.

Le altre due ipotesi riguardano la locazione o il comodato del veicolo.  Anche se questa potrebbe sembrare l'ipotesi più semplice, in realtà è la più insidiosa, infatti, molto spesso i veicolo sono locati a società le quali possono cambiare denominazione e sede sociale, da questo elemento deve discendere che occorrerà anche effettuare le relative annotazioni sulla carta di circolazione dei veicoli.

Naturalmente se è prevista l'annotazione dell'utilizzatore del veicolo è anche prevista la cancellazione dell'utilizzatore quando termina l'uso del bene.

Questo ulteriore obbligo formale serve anche per rendere effettiva la responsabilità solidale per le sanzioni al codice della strada ex art. 196 cds.

La decorrenza di quest'ulteriore obbligo formale parte dal 3 novembre 2014.

Circolare n. 15513 del 10.07.2014 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in pdf.

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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