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Opinioni

La rappresentanza, il mandato e l’eccesso o l’abuso nel potere rappresentativo: Cassazione 19.04.2012 n. 6138

Una procura redatta con una semplice scrittura privata può essere usata per alienare beni immobili? La mancata indicazione nella procura degli atti che il rappresentante può compiere o la mancata indicazione degli immobili da vendere determina la nullità della procura per l’indeterminatezza dell’oggetto?
A cura di Paolo Giuliano
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TUNISIA PRESAHARIANA

La sentenza della Cassazione civ. sez. II, del 19 aprile 2012 n. 6138 affronta (direttamente o indirettamente) alcune questioni interessanti in materia di rappresentanza e mandato.

Prima di affrontare l'analisi del percorso giuridico usato dalla Suprema corte e delle conclusioni a cui quest'ultima è giunta, è opportuno descrive la vicenda.

Nel 1975 usando una procura (definita dalla cassazione "generale") redatta coe una  semplice scrittura privata (senza autentica di firma e non conferita per atto pubblico), il rappresentante (tizio), in esecuzione dell'incarico rappresentativo ricevuto (da sempronio)  procedeva alla vendita (a caio) di alcuni beni immobili di proprietà di sempronio (rappresentato da caio). Morto il rappresentanto (sempronio), i suoi eredi (sempronio e sempronietto) contestavano il trasferimento immobilaire e nel 1997 convenivano in giudizio l'acqirente (caio) per sentirsi dichiarare proprietari esclusivi degli stessi immobili trasferititi in forza della predetta procura. L'acquirente si costituisce in giudizio contestando le affermazioni degli attori ed allegando alla propria produzione la procura redatta come una semplice scrittura privata.

Il primo problema che si è posto riguarda la domanda se una procura redatta mediante una semplice scrittura privata (quindi, non autenticata o senza atto pubblico) è idonea ad attribire il potere rappresentativo, soprattutto se l'incarico conferito al rappresentante riguarda il trasferimento di beni immobili.

La questione va scissa sul piano sostanziale e processuale, sul piano sostanziale è possibile ricordare che il codice civile all'art. 1392 c.c., rubricato con il titolo "forma della procura", prevede che "La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere" da cui si desume che la procura  deve avere la stessa forma del contratto che si deve concludere se si vuole che la procura produca l'effetto suo proprio, cioè il conferimento del potere rappresentativo (non sono previste norme analoghe in materia di forma per il mandato).

Risulta evidente che per risolvere la questione occorre anche comprendere quali sono le forme richieste dalla legge per concludere un contratto, a tal proposito è possibile richiamare anche un altro articolo del codice civile, ci si riferisce al 1350 c.c. il quale  rubricato con il titolo "atti che devono farsi per iscritto" prevede che è sufficiente la forma scritta per gli atti a titolo oneroso aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili  (in particolare l'art. 1350 c.c. prevede che "Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità: 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili; 2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie , il diritto del concedente e dell'enfiteuta; 3) i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti; 4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione; 5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti; 6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico; 7) i contratti di anticresi; 8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni; 9) i contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato; 10) gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato; 11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari; 12) le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti; 13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge"). In caso di trasferimento a titolo gratuito (donazione) il codice richiede l'atto pubblico e la presenza di due testimoni.

Dal combinato disposto degli articoli 1392 c.c. e 1350 c.c.   è possibile desumere che  il codice richiede per il trasferimento (a titolo oneroso) dei beni immobili  solo la semplice forma scritta, (è opportuno precisare che è differente la forma necessaria per la trascrizione del contratto) ergo, dal combinato disposto degli art. 1392 c.c. e 1350 c.c. si può desumere che una procura ad alienare beni immobili redatta solo con una semplice scrittura privata è idonea a conferire il potere rappresentativo (si sottolinea, ancora una volta, che occorre distinguere la forma sufficiente per il trasferimento di un bene immobile dalla forma necessaria per l'opponibilità – trascrizione del relativo contratto). Ovviamente in caso di donazione la procura a donare dovrà essere redatta con un atto pubblico e la presenza di due testimoni.

Chiarito questo punto, il problema, semmai, è comprendere come difendersi (anche in sede giudiziale) in caso di procura con una sottoscrizione non autentica. Prima della stipula del contratto la questione può essere risolta riproducendo la procura con una forma che assicuri la certezza della provenienza della sottoscrizione (scrittura privata autenticata atto pubblico). In sede processuale  la difesa nel caso di produzione in giudizio di una procura redatta con una scrittura privata semplice è solo il disconoscimento della firma (ove si ritenga che la firma sia apocrifa). Nel caso oggetto della pronuncia della Cassazione del 2012 n.  6138 l'acquirente ha prodotto in giudizio la procura redatta con una semplice scrittura privata, ma gli eredi del venditore (il rappresentanto) non hanno disconosciuto la firma del rappresentato – de cuius, quindi, dal punto di vista processuale la questione (sull'autenticità o meno della sottoscrizione) non aveva più nessuna rilevanza processuale. Del resto, afferma la Corte la giurisprudenza della S.C., in materia di disconoscimento di scrittura privata, ha affermato che un disconoscimento deve esserci (dunque, il silenzio non ha valore) inoltre il disconoscimento espresso non deve essere manifestato mediante l'ausilio di formule sacramentali, essendo sufficiente che venga contestata l'autenticità della scrittura nella sua interezza o limitatamente alla sottoscrizione.

Una ulteriore eccezione usata dagli attori (gli eredi del rappresentato) per inficiare il trasferimento effettuato dal rappresentante si basava essenzialmente sulla nullità per indeterminatezza dell'oggetto della procura conferita e usata per effettuare la vendita degli immobili). La questione non doveva essere troppo "aleatoria", perchè sia il Tribunale sia la Corte di Appello ritengono nulla la procura per l'incertezza in relazione ai beni per i quali venivano conferiti i poteri rappresentativi, quindi, c'è nullità per l'indeterminabilità dell'oggetto, che inficia la validità della procura, del resto, afferma la Corte di Appello, l'indeterminabilità dell'oggetto della procura è confermata da alcune dichiarazioni del rappresentato – de cuius che considerata la posizione del rappresentante come mero soggetto incaricato in una mera fase prodromica ed in vista di una successiva compiuta formalizzazione dei poteri rappresentativi. E' opportuno specificare che dal testo della sentenza non è dato capire se dalla nullità della procura discende anche la nullità del contratto oppure se dalla ullità della procura discende solo l'inefficacia del contratto per carenza di potere rappresentativo. Comunque, conseguenza di detti provvedimenti è che risultano titolari dei beni gli eredi del rappresentato e non l'acquirente tramite rappresentante.

Naturalmente, quest'ultima questione arriva in Cassazione e i giudici di legittimità danno alla vicenda un diverso inquadramento giuridico. Sostanzialmente i Giudici della Corte Suprema affermano che quando si è in presenza di una procura generale (ti nomino mio rappresentante) o di procura generica (ti nomino mio rappresentante per vendere tutti gli immobili di mia proprietà) o di procura  speciale (ti nomino rappresentante per vendere il mio immpobile sito in …. alla via ….. interno ….. ecc.), la probleatica inerente l'individuazione dei poteri  rappresentante  non riguarda l'indeterminatezza dell'oggetto, da cui discenderebbe la nullità della procura, ma la questione è inquadrabile nell'individuazione dei poteri attribuiti al rappresentante, e, in caso di mancanza di poteri o di superamento dei confini imposti al rappresentate discenderebbe l'inefficacia dell'atto compiuto dal rappresentante se, quest'ultimo, ha ecceduto ai suoi poteri, cioè se ha superato i limiti e i confini dei poteri attribuiti dal rappresentato.

Quando viene conferita una procura o quando viene conferito un mandato si cerca sempre di comprendere quali sono i limiti del potere attribuito o i confini che il rapresentante o il mandatario non può superare (in realtà, si tratta di una medaglia con due facce: un lato della medaglia è l'individuazione dei confini invalicabili del potere rappresentativo, mentre,  l'altro lato della medaglia è costituito dalla problematica inerente l'individuazione dei poteri o dei compiti compresi nella procura o nel mandato soprattutto quando non sono espressamente indicati).

Data l'importanza della problematica anche il legislatore si è occupato della questione, questa volta, però, nulla è detto negli  articoli che regolano la rappresentanza, mentre, esiste una norma in materia di mandato che detta una disciplina di riferimento. L'art. 1708 c.c. rubricato con il titolo di contenuto del mandato afferma che "Il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento. Il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente".

Quanto detto potrebbe risultare più chiaro se si considerano delle ipotesi concrete. Infatti,  se si è in presenza di una procura generica (ti nomino mio rappresentante per vendere tutti gli immobili di mia proprietà) o di procura  speciale (ti nomino rappresentante per vendere il mio immpobile sito in …. alla via ….. interno ….. ecc.), l'interesse del rappresentanto e del terzo contraente è quello di non limitare troppo il margine di movimento o operativo del rappresentante onde non imperire l'esecuzione dell'incarico ricevuto (basti pensare alla dichiarazioni urbanistiche o di conformità catastale oggi necessarie per i trasferimenti immobiliari). Al contrario, se si tratta di procura generale (ti nomino mio rappresentante) si cerca di circoscrivere i margini di movimento del rappresentante (mandatario), ecco, dunque, che si comprende meglio l'art. 1708 c.c., il quale risponde a queste esigenze affermando che gli atti di straordinaria amministrazione (es. vendita di bene immobile) possono essere compiuti solo se sono indicati espressamente nella procura.

La Cassazione civ., sez. II, del 19 aprile 2012 n. 6138 completa il quadro affermando che "L'art. 1708, secondo comma, cod. civ., disponendo che il mandato generale non comprende gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, se non indicati espressamente, esclude la nullità per indeterminabilità dell'oggetto della procura generale, né comporta la necessità di una specifica indicazione degli atti compresi nel mandato stesso, essendo sufficiente la menzione del tipo di negozio, non rientrante nei limiti dell'ordinaria amministrazione, che il mandatario è autorizzato a concludere". Da quanto detto dovrebbe discendere che se nella procura non era indicata la vendita dei beni il contratto stipulato dal rappresentante è inefficace, in quanto compiuto eccedendo i limiti dei poteri conferiti. In altri termini, la mancanza di procura e il superamento dei limiti della procura (che – ovviamente – presuppone una procura esistente) sono sanzionati nello stesso modo.

Resta solo un dato da valutare, quali altre strade poteva percorrere l'acquirente per salvaguardare il proprio acquisto. Prescindendo dalla responsabilità del rappresentante per aver ecceduto i limiti della procura e della responsabilità del notaio che non ha notato l'inidoneità della procura e sorvolando su una richiesta agli eredi del rappresentato di ottenre indietro eventuali somme di denaro pagate per la manutenzione dell'immobile, un aiuto poteva venire proprio la vetustità della vicenda iniziata nel 1975. Infatti,  sussistendone i presupposti, l'acquirente poteva tutelarsi facendo una espressa domanda di usucapione (dati i tempi della storia: 1975 atto di trasferimento, 1997 atto di citazione), del resto, dal 1975 chi ha posseduto l'immobile ? chi ha pagato le tasse ? ecc…

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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