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L’esercizio del possesso dei beni condominiali ex art 1117 cc

La Cassazione del 11.1.2016 n. 233 ha stabilito che in tema di possesso dei condomini sulle parti comuni ex art. 1117 cc occorre distinguere a seconda che le cose, gli impianti ed i servizi siano oggettivamente utili alle singole unità immobiliari ovvero invece siano utili soggettivamente atteso che, ai fini del possesso, nel primo caso, lo stesso consiste nello stesso beneficio che il piano ovvero la porzione di piano trae dall’intrinseca utilità offerta dal bene, laddove invece per le altre tipologie di beni è necessario l’espletamento di un’attività materiale di manifestazione del possesso.
A cura di Paolo Giuliano
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Il possesso di un bene è il potere di fatto che un determinato soggetto esercita su un determinato bene. Di solito il possesso di un bene  presuppone l'esistenza del diritto un diritto reale sul medesimo bene sul quale è esercitato il possesso, (c.d. possesso titolato) si potrebbe dire che – di solito – il possesso è  la manifestazione reale (concreta) della titolarità di un diritto.

Questo comporta che non esiste un unico tipo di possesso, ma tanti tipi di possesso quanti sono i diritti reali che possono essere costituiti su un determinato bene. Sia il possesso, sia il diritto reale (che legittima il possesso), possono essere oggetto di contestazioni, in entrambe le ipotesi il legislatore riconosce specifiche azioni a tutela (azione di rivendica, azioni di spoglio o molestia).

Di solito, si pensa al possesso come un rapporto tra un unico soggetto e un unico bene, questo però non completa tutte le ipotesi che si possono verificare nella vita reale, infatti, come può esserci la titolarità in capo a più persone del medesimo diritto reale, così è possibile che il medesimo bene sia oggetto di un possesso esercitato da più persone.

Queste situazioni di contitolarità possono portare a diversi problemi concreti, infatti, è possibile che la molestia del possesso o lo spoglio del possesso è effettuato da uno dei possessori contro gli altri possessori, così come è possibile che uno solo dei possessori del bene spogli o molesti il possesso che soggetti terzi hanno su altri beni.

Inoltre, occorre anche verificare "se" ed entro "quali limiti" le peculiari contitolarità dei beni influenzano in possesso.

Basta pensare al condominio e chiedersi se la speciale contitolarità condominiale influenza anche le modalità operative del possesso. Il motivo di tale domanda è sia teorico (ricostruzione dell'impianto giuridico), sia pratico (prova dell'esistenza del possesso e dell'esercizio del possesso).

Infatti, nell'ambito del condominio il possesso non è esercitato nel medesimo modo (si pensi al possesso delle fondamenta dell'edificio, bene condominiale ex art. 1117 cc o al possesso dell'androne dell'edificio anche questo bene condominiale ex art. 1117 cc, nel caso delle fondamenta dell'edificio si potrebbe dire che il possesso è solo "virtuale"), senza considerare che in altre situazioni il possesso dei beni condominiali non è esercitato neppure dalle stesse persone (basta pensare ad un edificio con due scale in cui solo in una delle due scale esiste un impianto di ascensore, in questi casi si può affermare che c'è possesso di tutti i contitolari ? oppure, meglio, chi deve provare l'esercizio effettivo del possesso ? oppure chi deve subire lo spoglio o la turbativa del possesso tutti o solo alcuni dei titolari ?).

Le diverse modalità attraverso le quali si esercita il possesso sui beni condominiali ha portato a specificare creazione di un principio che distingue tra beni condominiali oggettivamente utili alle singole unità immobiliari e beni condominiali soggettivamente utili alle singole unità immobiliari.

Infatti,  in tema di possesso dei condomini sulle parti comuni occorre distinguere a seconda che le cose, gli impianti ed i servizi siano oggettivamente utili alle singole unità immobiliari (a cui sono collegati materialmente o per destinazione funzionale), ovvero invece siano utili soggettivamente, (come ad esempio scale, portoni, anditi, portici), atteso che, ai fini del possesso, nel primo caso, lo stesso consiste nello stesso beneficio che il piano ovvero la porzione di piano trae dall'intrinseca utilità offerta dal bene, laddove invece per le altre tipologie di beni è necessario l'espletamento di un'attività materiale di manifestazione del possesso.

Da quanto detto, si può dedurre che in presenza di beni condominiali oggettivamente utili alle unità immobiliari il possesso è esercitato in modo "virtuale" non essendo necessario l'espletamento di una attività materiale concreta. Mentre, in presenza di beni soggettivamente utili alle unità immobiliari l'esercizio del possesso deve essere concreto e reale e deve consistere in una attività materiale.

La differenza tra le due situazioni ha (o potrebbe avere) delle ricadute sul piano della prova del possesso, infatti, la sottrazione del possesso legittima gli altri condomini all'esperimento dell'azione di reintegrazione senza che sia necessaria la specifica prova del possesso (o l'esercizio dell'attività materiale) di detta parte (solo) quando risulti che detto bene è oggettivametne utile alle unità immobiliari e, quindi, prova, invece, che deve essere fornita nelle altre ipotesi di bene condominiale soggettivamente utile alle unità immobiliari.

Giusto per completare il quadro è opportuno sottolineare che l'animus spoliandi può ritenersi insito nel fatto stesso di privare del godimento della cosa il possessore contro la sua volontà, espressa o tacita, indipendentemente dalla convinzione dell'agente di operare secondo diritto ovvero di ripristinare la corrispondenza tra situazione di fatto e situazione di diritto, mentre la volontà contraria allo spoglio, da parte del possessore, può essere esclusa solo da circostanze univoche e incompatibili con l'intento di contrastare il fatto illecito come il suo consenso, l'onere della cui prova grava sul soggetto autore dello spoglio medesimo.

Cass., civ. sez. II, del 11 gennaio 2016, n. 233 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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