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Il superamento del sistema degli ospedali psichiatrici

Con al legge del 30.05.2014 n. 81 (che ha modificato l’art. 3 ter della legge 22.12.2011 n. 211) è stato delineato il percorso per giungere all’eliminazione degli ospedali psichiatrici.
A cura di Paolo Giuliano
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LEGGE   30 maggio 2014, n. 81

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  31  marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia  di  superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

in G.U.  Serie Generale n.125 del 31-5-2014

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/2014

Il testo del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 76 del 1° aprile 2014), coordinato con  la  legge di conversione 30 maggio 2014,  n.  81 ecante: «Disposizioni urgenti in materia  di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.».

Eccome cosa prevede l'art. 3 ter della legge 22 dicembre 2011,  n.  211,  come  modificato dalla 30 maggio 2014 n. 81

Il fine della legge, come del resto indicato anche dalla rubrica dell'art. 3 ter è quello di fornire le disposizioni per il definitivo superamento  degli ospedali psichiatrici giudiziari.

Il completamento del processo di  superamento  degli ospedali    psichiatrici    giudiziari    gia'     previsto dal decreto del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 1°  aprile  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30  maggio  2008, e' così disciplinato:

Entro il 31 marzo 2012, con decreto  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro  della  salute,  adottato   di   concerto con il Ministro della giustizia,  sono  definiti,  ad  integrazione  di  quanto previsto dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  gennaio 1997, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla   Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20  febbraio  1997,  ulteriori   requisiti strutturali, tecnologici e  organizzativi,  anche con  riguardo  ai  profili  di  sicurezza,  relativi   alle   strutture destinate  ad  accogliere  le  persone  cui  sono  applicate le misure di sicurezza del ricovero  in  ospedale  psichiatrico giudiziario e all'assegnazione a casa di cura  e custodia.

Il decreto  è  adottato  nel   rispetto dei seguenti criteri: a)  esclusiva  gestione  sanitaria  all'interno   delle  strutture;  b) attivita' perimetrale di sicurezza  e  di  vigilanza esterna, ove necessario in relazione  alle  condizioni  dei  soggetti interessati, da svolgere nel limite delle  risorse  umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente;  c)   destinazione   delle   strutture    ai    soggetti  provenienti,  di  norma,  dal   territorio   regionale di  ubicazione delle medesime.

Dal  31  marzo  2015  gli   ospedali   psichiatrici  giudiziari  sono  chiusi  e  le  misure  di  sicurezza  del  ricovero   in   ospedale   psichiatrico    giudiziario    e dell'assegnazione a casa di cura e custodia  sono  eseguite  esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie, fermo restando che le persone che hanno cessato  di  essere  socialmente  pericolose  devono  essere   senza indugio dimesse e prese  in  carico,  sul  territorio,  dai Dipartimenti di salute  mentale.

Il  giudice  dispone  nei  confronti dell'infermo di mente e del seminfermo  di  mente  l'applicazione di una misura di  sicurezza,  anche  in  via  provvisoria,  diversa   dal   ricovero   in   un   ospedale  psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e  custodia,  salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta  che  ogni misura  diversa  non  e'  idonea  ad  assicurare  cure  adeguate e a fare fronte alla sua pericolosita' sociale.

Per la realizzazione di quanto previsto     in   deroga   alle   disposizioni   vigenti   relative   al  contenimento della spesa di  personale,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di  Bolzano,  comprese  anche   quelle che  hanno  sottoscritto  i  piani  di  rientro  dai  disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione del   Ministro della salute assunta di concerto con  il  Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e  del   Ministro dell'economia e delle  finanze,  possono  assumere  personale  qualificato  da  dedicare  anche   ai   percorsi    terapeutico  riabilitativi  finalizzati   al   recupero   e
reinserimento sociale dei  pazienti  internati  provenienti   dagli ospedali psichiatrici giudiziari.

Il   Comitato   permanente   per    la    verifica   dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza  provvede al monitoraggio e  alla  verifica  dell'attuazione
del presente articolo.

Fino al superamento  degli  ospedali  psichiatrici  giudiziari,  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente articolo costituisce  adempimento  ai  fini  della  verifica  del   Comitato   permanente   per   la   verifica  dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

Entro il 30  novembre  2013  il  Ministro  della  salute  e  il  Ministro  della  giustizia  comunicano  alle  competenti Commissioni parlamentari lo stato di  attuazione  dei programmi regionali  relativi  al  superamento degli ospedali  psichiatrici  giudiziari  e  in  particolare il grado  di  effettiva  presa  in  carico  dei  malati da parte dei dipartimenti di salute  mentale  e  del     conseguente avvio dei programmi di cura e di  reinserimento    sociale.

Nel caso di mancata presentazione del  programma  di   cui al comma 6 entro il termine del 15 maggio 2013,  ovvero   di  mancato  rispetto  del  termine  di  completamento  del predetto programma, il Governo,  provvede  in  via  sostitutiva al fine di assicurare piena esecuzione a quanto  previsto.  Nel caso  di  ricorso  alla  predetta procedura il Consiglio dei Ministri, sentita la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento   e   di   Bolzano,   nomina  commissario la stessa persona per tutte le regioni  per  le  quali si rendono necessari gli interventi sostitutivi.

A seguito dell'attuazione del presente articolo  la destinazione  dei   beni   immobili   degli   ex   ospedali  psichiatrici giudiziari  e'  determinata  d'intesa  tra  il Dipartimento   dell'amministrazione    penitenziaria    del Ministero della  giustizia,  l'Agenzia  del  demanio  e  le regioni ove gli stessi sono ubicati.

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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