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Opinioni

Estinzione dell’opposizione al decreto ingiuntivo e il fallimento

La Cassazione del 29.2.2016 n. 3987 ha stabilito che dal disposto degli art. 653 cpc (a norma della quale l’estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo produce o un effetto conservativo dell’efficacia esecutiva già concessa al decreto stesso, o un effetto acquisitivo di tale efficacia ad un decreto che non era già munito) e 308 cpc si ricava che la dichiarazione di estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo produce l’effetto (automatico) di conferire efficacia esecutiva al decreto ingiuntivo opposto dopo che sono scaduti i termini per proporre reclamo avverso l’ordinanza di estinzione, senza che sia necessario il controllo del giudice previsto dall’art. 647 cpc.
A cura di Paolo Giuliano
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Si è sempre detto che il decreto ingiuntivo è un mezzo relativamente rapito a disposizione del creditore al fine di ottenere un titolo per poter recuperare il dovuto.

Si è anche sempre detto che il debitore ricevuto il decreto ingiuntivo può contestare il provvedimento con l'opposizione a decreto ingiuntivo. con l'opposizione a decreto ingiuntivo si apre un normale processo di cognizione nel quale il debitore può presentare domande riconvenzionali, chiedere di chiamare in causa terzi, oltre, ovviamente, a contestare il decreto ingiuntivo.

E' stato anche individuato l'obbligo di iniziare l'eventuale mediazione obbligatoria (obbligo a carico del debitore opponente).

Di solito, il procedimento di opposizione prosegue e termina con una sentenza, questo, però non esclude che il giudizio di opposizione non giunga mai a termine, infatti, può capitare che il debitore paghi il decreto ingiuntivo, può capitare che il creditore rinunci al decreto ingiuntivo, come può capitare che il procedimento di opposizione si estingue per altri motivi.

Quando si verifica l'estinzione del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo occorre anche valutare quali effetti l'estinzione produce sul decreto ingiuntivo, in altre parole, occorre valutare se l'estinzione del processo di opposizione coinvolge anche il decreto ingiuntivo (facendolo venire meno)  oppure se l'estinzione del processo di opposizione ha una portata limitata all'opposizione e non influenza il decreto ingiuntivo.

Il legislatore regola questo aspetto nell'art. 653 cpc il quale stabilisce che se l'opposizione al decreto ingiuntivo è rigettata con sentenza oppure è dichiarata l'estinzione del processo, il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva. Di conseguenza,

  • se il decreto ingiuntivo è già provvisoriamente esecutivo, conserva tale efficacia,
  • se, invece, il decreto ingiuntivo non è provvisoriamente esecutivo, in base al coordinato disposto degli art. 653 cpc (a norma della quale l'estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo produce o un effetto conservativo dell'efficacia esecutiva già concessa al decreto stesso, o un effetto acquisitivo di tale efficacia ad un decreto che non era già munito) e 308 cpc (a norma del quale contro l'ordinanza dichiarativa dell'estinzione del giudizio, comunicata alle parti a cura del cancelliere, è ammesso reclamo), si può affermare che la dichiarazione di estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo produce l'effetto di conferire efficacia esecutiva al decreto ingiuntivo opposto dopo che sono scaduti i termini per proporre reclamo avverso l'ordinanza di estinzione.

Da quanto detto sembrerebbe che, in caso di estinzione del processo di opposizione,  l'esecutività del decreto ingiuntivo sia "automatica" e non serve il controllo del giudice previsto dall'art. 647 cpc, infatti, tale articolo stabilisce che "se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo".

La questione diventa concretamente rilevante quando la data in cui il decreto ingiuntivo ha acquisito esecutività serve per rendere il decreto ingiuntivo opponibile al fallimento (del debitore ingiunto) infatti, in caso di fallimento del debitore occorre valutare se in caso di estinzione del processo di opposizione la data in cui il decreto acquista esecutività è quella in cui l'ordinanza di estinzione non è più opponibile (ex art. 308 cpc) oppure se la data in cui il decreto acquista efficacia esecutiva è quella in cui il giudice esegue il controllo previsto dall'art. 647 cpc.

In altre parole occorre valutare se in presenza del fallimento del debitore e dell'estinzione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo si applica l'art. 647 cpc o l'art. 653 cpc. Sul punto si può osservare che le differenti discipline (quella dell'art. 647 e quella dell'art. 653 cpc) discendono dalla diversa ratio sottesa alle due norme richiamate e alla differenza tra le due situazioni regolate.

Infatti, L'art. 647 c.p.c. richiede che sia il giudice a dichiarare con un provvedimento espresso l'esecutività del decreto, poiché nei casi di mancata opposizione al decreto o mancata costituzione dell'opponente il giudice ha il potere-dovere di controllare e garantire la regolarità del procedimento (ad es. accertare la regolarità della notifica) al fine di tutelare i diritti del destinatario del provvedimento monitorio; tale esigenza, invece, non sussiste nel caso in cui l'opposizione sia stata proposta e, dunque, l'opponente sia stato messo in condizione di difendersi avverso il provvedimento sommario, come avviene nei casi di cui agli art. 653 c.p.c.

E' chiaro, dunque, che al caso di estinzione del processo di opposizione deve essere applicato quanto previsto dall'art. 653 c.p.c. che, a differenza dell'art. 647 c.p.c. (la quale norma richiede, ai fini dell'opponibilità del decreto ingiuntivo al fallimento, l'apposizione della formula esecutiva da parte del giudice), riconosce l'automatica esecutività del decreto ingiuntivo a seguito dell'estinzione del giudizio di opposizione proposto ai sensi dell'art. 645 c.p.c.

Cass., civ. sez. VI, del 29 febbraio 2016, n. 3987 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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