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Decreto ingiuntivo e il giudicato relativo al titolo del credito

La Cassazione del 28.11.2017 n. 28318 ha stabilito che il principio del giudicato (che spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico) trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento del credito, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda.
A cura di Paolo Giuliano
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Principio della non contraddizione tra le sentenze

Un ordinamento che permette sentenze in contrasto tra loro è un ordinamento che presenza ampi margini di incertezza. Cercando di raggiungere tale obbiettivo l'ordinamento riconosce la possibilità di contestare la sentenza entro alcuni margini temporali e con alcune specifiche procedure, ma scaduti i termini o esaurite le procedure di contestazione la sentenza diventa definitiva.

Occorre, però, valutare se il principio della non contraddizione tra le sentenze deve essere inteso in senso assoluto o relativo, cioè se tale principio regola tutte le sentenze oppure è applicabile solo alle sentenze che hanno le stesse parti.

Principio della non contraddizione (assoluta o relativa) tra le sentenze

Il principio della non contraddizione è alla base dell'art. 2909 cc secondo il quale l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa".

L'art. 2909 cc (sempre al fine di evitare sentenze contrastanti) impedisce di riproporre sempre la stessa questione all'attenzione del giudice, stabilendo che il contenuto della sentenza vincola, non solo le parti originarie del giudizio, ma anche i solo successori morti causa o a titolo particolare inter vivos.

In questo modo viene risolva, anche se indirettamente, l'altra questione relativa all'interpretazione assoluta o relativa del principio della non contraddizione tra le sentenze: la non contraddizione può essere solo relativa, cioè limitata alle parti originarie, ma la stessa questione (tra diverse parti processuali) può essere risolta anche in modo diverso.

Giudicato implicito ed esplicito

Se, in teoria, è relativamente chiaro affermare che il contenuto della sentenza vincola le parti, in pratica il contenuto della sentenza può essere esplicito (cioè la sentenza fa espressamente riferimento ad un dato elemento) oppure può essere implicito  (cioè la sentenza risolvendo una questione posta dalle parti, ad esempio,  il pagamento di una prestazione, implicitamente ritiene esistente il contratto dal quale deriva il credito).

In questo contesto occorre valutare se il passaggio in giudicato della sentenza copre solo il contenuto esplicito della sentenza o anche il contenuto implicito.

Il passaggio in giudicato riguarda anche il c.d giudicato implicito, il giudicato implicito si ha quando l'accertamento o la soluzione presente nella sentenza è una  premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, in altri termini, l'accertamento o la soluzione (implicita) non deve essere contenuta in modo espresso nel dispositivo della sentenza (perché, altrimenti, si sarebbe in presenza di un giudicato espresso ed esplicito), ma l'accertamento o la soluzione deve essere un presupposto logico (implicito) del dispositivo della sentenza.

Rilevabilità d'ufficio del giudicato implicito ed esplicito

La presenza di un giudicato (implicito o esplicito) è un'eccezione rilevabile d'ufficio

Decreto ingiuntivo e passaggio in giudicato

Fino a ora si è fatto riferimento alle sentenze, ma i medesimi principi possono essere applicati anche a tutti quei provvedimenti (diversi dalle sentenze) che hanno lo stesso valore, come ad esempio l'ordinanza di convalida di licenza o di sfratto per finita locazione o del decreto ingiuntivo

La peculiarità di questo tipo di provvedimento è data dal fatto che hanno ad oggetto solo specifiche questioni (ad esempio recupero del credito) e non altre questioni.

Di conseguenza, in tema di efficacia oggettiva dell'accertamento contenuto nel decreto monitorio, non opposto nei termini di legge, con il quale è stata accolta integralmente o parzialmente la domanda di condanna proposta dal creditore con il ricorso dotato dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c., non vi è uniformità di vedute. 

Tesi restrittiva del giudicato relativo al passaggio un giudicato del decreto ingiuntivo

Le peculiarità del provvedimento spingono  a ritenere che l'incontestabilità che nasce dal decreto ingiuntivo non opposto e "dichiarato esecutivo" abbia un contenuto ridotto (definito come preclusione "pro judicato" per distinguerlo dall'effetto di accertamento pieno "ob rem judicatam" previsto dall'art. 2909 c.c.), riferendosi, in sostanza, esclusivamente al "petitum" (e, dunque, debba ritenersi limitata al solo accertamento della esistenza e del quantum dell'intero credito o della frazione di credito azionato, senza tuttavia estendersi alle altre questioni che costituiscono il necessario presupposto- logico della pronuncia: in tal senso la definitività dell'accertamento coprirebbe soltanto il "dedotto" ma non anche il "deducibile"),

Tesi amplia del giudicato relativo al passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo

La tesi della piena efficacia di giudicato sostanziale del decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo per mancata opposizione proposta nel termine perentorio di legge sottolinea che non esistono norme che vietano la piena equiparazione ai fini del passaggio in giudicato ex art. 2909 c.c. all'accertamento definitivo del diritto compiuto tanto in esito al procedimento monitorio, quanto in esito al processo ordinario o sommario di cognizione.

E' stato rilevato, al proposito, come la stessa peculiare struttura del procedimento d'ingiunzione, collocato tra i procedimenti sommari, impone di distinguere,  la "ratio legis" del differente trattamento riservato alla pronuncia di rigetto del ricorso monitorio, per difetto dei requisiti di ammissibilità o per "insufficiente giustificazione" probatoria (art. 640 c.p.c.), che non impedisce la riproposizione della domanda in sede ordinaria o monitoria (art. 640, comma 3, c.p.c.), e alla pronuncia di accoglimento totale o parziale cui consegue la emissione del decreto ingiuntivo (art. 641 c.p.c.) che, in caso di mancata opposizione, determina l'effetto preclusivo del giudicato :

  • nel primo caso, infatti, la pronuncia di rigetto viene emessa "inaudita altera parte" e non può esplicare effetti vincolanti tra le parti in quanto "la reiezione non è una pronunzia di accertamento negativo a favore del convenuto, non presente nel procedimento";
  • nel secondo caso, invece, dopo la notifica del decreto "l'intimato può provocare il contraddittorio con la opposizione e ottenere la reiezione della domanda", venendo a combinarsi l'attività di valutazione delle prove rimessa al Giudice, con l'iniziativa del debitore posto comunque in grado di esercitare il proprio diritto di difesa in contraddittorio con il creditore istante, assumendo rilevanza ai fini della formazione del giudicato anche la scelta dell'intimato di non proporre opposizione, in quanto "per aversi cosa giudicata non è necessario il contraddittorio effettivo, bensì la provocazione a contraddire a una domanda giudiziale, che rappresenta la "conditizio sine qua non" perché il provvedimento di merito acquisti efficacia di cosa giudicata".

Decreto ingiuntivo e passaggio in giudicato relativo alle questioni relative al titolo

Al decreto ingiuntivo si applica la teoria estesa del giudicato (anche implicito) e si applica la teoria del giudicato anche sulle questione pregiudiziali di merito. Anche le questioni pregiudiziali (contenute nel decreto ingiuntivo) si accompagna l'affermazione della "vis espansiva" del giudicato su questioni preliminari di merito.

Infatti, l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, e che trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda.

Decreto ingiuntivo e giudicato per implicazione discendente

In materia di decreto ingiuntivo, in applicazione del principio del giudicato implicito,  è stato codificato il principio del giudicato per implicazione discendente secondo il quale  l'efficacia preclusiva del decreto ingiuntivo non opposto si estende anche a tutte le relative questioni che possono dare vita (in successivo giudizio) ad un nuovo esame di esse.

Cass., civ. sez. II, del 28 novembre 2017, n. 28318

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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