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Decadenza del credito verso la pubblica amministrazione e 252 disp att cc

Cassazione 6.6.2019 n 15315 Il termine di decadenza annuale per mettere in esecuzione l’ordinanza di assegnazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni è applicabile dall’entrata in vigore della norma (25 novembre 2003) anche alle ordinanze di assegnazione emesse prima di tale data, in relazione alle quali la procedura esecutiva deve essere iniziata a pena di decadenza, entro un anno dal 25 novembre 2003.
A cura di Paolo Giuliano
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Estinzione del credito

Ogni credito ha una fine, di solito, l'estinzione tipica del credito è l'adempimento dell'obbligo da parte del debitore.

Questo, però, non esclude altre due forme die estinzione del credito la prescrizione e la decadenza

Prescrizione del credito

La prescrizione del credito si verifica quando il diritto non viene esercitato dal creditore, alla base della prescrizione, da un lato,  c'è l'inerzia del titolare del diritto, dall'altro, c'è il principio per il quale se il diritto per un determinato e congruo arco di tempo non viene esercitato da titolare si estingue.

Decadenza del credito

Altra forma di estinzione del credito è la decadenza, in questa ipotesi il diritto si estingue se il titolare del diritto non compie determinate azioni o atti entro, al titolare del diritto è imposto il compimento di determinate azioni o compiti. Quindi, l'estinzione del credito dipende da una specifica omissione del titolare del diritto.

Crediti contro la pubblica amministrazione

Acnhe i crediti verso la pubblica amministrazione sono soggetti a prescrizione e possono essere oggetto di decadenza.

Alcune volte le decadenze sono già esistenti quando sorge il credito altre volte possno essere introdotte dopo che il credito è sorto, in situazioni simili ci si chiede quale possa essere il loro ambito di applicazione e se si applicano anche ai crediti già sorti.

Decadenze sopravvenute ex art. 141, comma 1 bis del d.l. n. 1996 n.669, come modificato dall'art. 44 comma 3, lett. a), del d.l. 30 settembre 2003, n.269, conv. con legge n. 326 del 2003, in vigore dal 25.11.2003.

In relazione all'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale, l'art. 14 comma 1 bis prevede che "l'ordinanza che dispone ai sensi dell'art. 553 del c.p.c. l'assegnazione dei crediti di pagamento perde efficacia se il creditore procedente, entro il termine di un anno dalla data in cui è stata emessa, non provvede all'esazione delle somme assegnate"

La norma introduce un nuovo termine annuale di decadenza, in luogo dell'ordinario termine decennale di prescrizione, per procedere all'esazione di una ordinanza di assegnazione nei confronti di una pubblica amministrazione ed enti ad essa a questo fine equiparati.

Decadenze sopravvenute dei crediti della pubblica amministrazione e individuazione del momento di inizio del decorso del termine

In assoluto non può in assoluto escludersi la legittimità di un termine decadenziale che incida su diritti quesiti, con efficacia retroattiva.

Il problema, semmai è comprendere se il termine di decadenza (il decorso del termine di decadenza) inizia a decorre dal momento della nascita del diritto di credito oppure dal momento in cui entra in vigore la modifica apportata dal legislatore.

In modo più semplice si potrebbe pensare ad un credito verso la pubblica amministrazione sorto in data 1.1.2015, ma il 01.01.2017 viene introdotta una decadenza (ad esempio l'esercizio dell'azione esecutiva entro un anno dalla nascita delc redito). Risulta evidente che se la decadenza si calcola dal momento della nascita del credito (01.01.2015) al momento dell'introduzione della decadenza il credito è estinto per prescrizione, mentre se la decadenza comincia a decorrere dal momento della modifica legislativa (01.01.2017) il titolare del credito di avere ancora un anno per recuperare il credito.

Decadenze sopravvenute a favore dalla pubblica amministrazione e art. 252 cc disp att cc

In relazione alla decadenza introdotta dal legislatore per i crediti verso la publbica aministrazione con al modifica legislativa del 2003, si può affermare che  la nuova norma non introduce un termine di decadenza retroattivo in senso proprio, in quanto sulla base del principio di diritto già affermato dalla giurispruidenza, che trova il proprio fondamento nell'art. 252 disp.att. cod. civ., si può dire che quando per l'esercizio di un diritto il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio di diritti sorti anteriormente, e alle prescrizioni ed usucapioni in corso, ma il nuovo termine decorre dalla data di entrata in vigore della nuova legge.

In tal modo si realizza  il bilanciamento tra due contrapposte esigenze, quella di tutelare l'interesse del privato, che si vede gravato da una nuova decadenza, a non subire gli effetti negativi di un proprio comportamento inerte in un tempo in cui non avrebbe avuto ragioni sollecitatorie per attivarsi, e l'interesse pubblico a garantire l'efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore  il legittimo affidamento della parte che subisce il nuovo termine decadenziale risulta salvaguardato dalla decorrenza dello stesso solo a partire dalla data di entrata in vigore della novella legislativa.

Si può pertanto enunciare il seguente principio di diritto:

"L'art. 141 comma 1 bis del d.l. n. 1996 n.669, come modificato dall'art. 44 comma 3, lett. a), del d.l. 30 settembre 2003, n.269, conv. con legge n. 326 del 2003, in vigore dal 25.11.20031 introduce un termine di decadenza annuale per mettere in esecuzione l'ordinanza di assegnazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni ed enti equiparati, applicabile dall'entrata in vigore della norma (25 novembre 2003).

Ne consegue che esso si applichi anche in relazione alle ordinanze di assegnazione emesse prima di tale data, in relazione alle quali la procedura esecutiva deve essere iniziata, o quanto meno deve essere effettuata l'intimazione di pagamento, a mezzo della notifica del precetto, a pena di decadenza, entro un anno dal 25 novembre 2003, cioè da quando il privato, conseguita la possibilità di avere contezza della introduzione di una nuova decadenza, avrebbe potuto e dovuto attivarsi per non perdere il proprio diritto".

Cass., civ. sez. III, del 6 giugno 2019, n. 15315

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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