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Accertamento della comunione legale dei coniugi e opponibilità al pignoramento

La Cassazione del 15.11.2017 n. 26963 ha stabilito che i creditori pignoranti di un bene formalmente intestato soltanto al coniuge esecutato (e apparentemente escluso dalla comunione legale) godono della tutela ex art. 2915 cc anche rispetto alla domanda di accertamento della comunione legale del coniuge non acquirente. Pertanto la sentenza di accoglimento di tale domanda non può pregiudicare i loro diritti, quando il pignoramento è stato trascritto prima della trascrizione della domanda di accertamento della comunione legale.
A cura di Paolo Giuliano
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La comunione legale dei coniugi

Il sistema della comunione legale tra i coniugi regolata dall'art. 177 cc impone come principio generale che alcuni acquisti effettuati durante il matrimonio (anche solo da un coniuge) diventano di proprietà comune di entrambi i coniugi.

Questo principio non richiede che l'acquisto sia effettuato materialmente da entrambi i coniugi, ma per far cadere in comunione legale l'acquisto, basta che anche solo uno dei coniugi effettuata l'acquisto anche senza la presenza dell'altro coniuge.

Gli effetti della comunione legale possono così sintetizzarsi: a) la gestione (almeno straordinaria) del bene comune è affidata ad entrambi i coniugi, b) il trasferimento del bene comune deve essere effettuato da entrambi i coniugi a pena di annullabilità dell'atto.

Problematiche derivanti dall'acquisto del bene in comunione legale dei coniugi

L'effetto dell'acquisto automatico del bene in capo ad entrambi i coniugi in comunione legale dei beni (anche se compiuto da uno solo dei coniugi) può portare alla nascita di alcune problematiche: a) potrebbe essere necessario ottenere una specifica intestazione del bene in capo ad entrambi i coniugi; b) potrebbe essere necessario accertare se uno specifico acquisto è caduto (o meno) in comunione legale; c) occorre valutare se un bene in comunione legale può essere pignorato per intero oppure se può essere pignorato solo per la quota parte del coniuge moroso; d) potrebbe essere necessario valutare le conseguenze che derivano da un pignoramento effettuato su un bene che sarà accertato (dopo il pignoramento) caduto in comunione legale dei beni oppure le conseguenze che derivano dall'aver pignorato un bene caduto in comunione legale, ma intestato solo ad uno dei coniugi.

Opponibilità dell'accertamento positivo dell'esistenza della comunione legale al creditore pignorante

Come si è detto l'accertamento dell'esistenza della comunione legale su un determinato bene potrebbe essere  alquanto lento e la relativa sentenza potrebbe intervenire dopo il pignoramento, sorge, quindi la necessità di valutare "se" ed "entro" quali limiti tale sentenza di accertamento dell'esistenza della comunione legale è opponibile al creditore che ha effettuato il pignoramento.

I creditori particolari di uno dei coniugi che abbiano effettuato un pignoramento (o che sono intervenuti nel processo esecutivo) avente ad oggetto un bene formalmente intestato soltanto al coniuge esecutato, (e apparentemente escluso dalla comunione legale), godono della tutela di cui all'art. 2915, secondo comma, cod. civ., anche rispetto alla domanda di accertamento della comunione legale avanzata dal coniuge non acquirente.

Pertanto l'eventuale sentenza di accoglimento di tale domanda non può pregiudicare i loro diritti, quando il pignoramento del bene che ne forma oggetto sia stato trascritto prima della trascrizione della domanda di accertamento della comunione legale.

Opponibilità dell'accertamento positivo dell'esistenza della comunione legale al creditore intervenuto nel processo esecutivo

L'identico principio si applica anche ai creditori intervenuto dopo il primo pignoramento e prima della trascrizione della domanda di accertamento della comunione legale dei coniugi, quindi, tutti i creditori che hanno successivamente pignorato l'immobile si giovano della situazione di diritto in cui l'immobile medesimo versava alla data di trascrizione del primo pignoramento.

Sul punto va infatti ribadito che la riunione in un'unica esecuzione forzata di più pignoramenti sul medesimo immobile, a norma dell'art. 561 cod. proc. civ., configura un effetto direttamente disposto dalla legge, da attuarsi mediante l'intervento del conservatore immobiliare (annotazione del primo pignoramento nella nota di trascrizione relativa al secondo) e del cancelliere (inserimento del pignoramento successivo nel fascicolo formato con quello anteriore). Qualora, per qualsiasi ragione, non operi l'indicato meccanismo automatico, spetta al giudice riunione, con atti di dell'esecuzione di provvedere alla natura ordinatoria, che sono espressione del potere generale di direzione del processo esecutivo e non sono qualificabili come atti di esecuzione

Cass., civ. sez. III, del 15 novembre 2017, n. 26963

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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