Visite mediche dimenticate, arrivano le cartelle: cosa fare se si riceve l’avviso di pagamento

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Migliaia di cittadini stanno ricevendo le richieste dell’Agenzia delle Entrate per visite ed esami mai disdetti negli ultimi dieci anni. Tra regole per gli esenti e prescrizione, ecco come funziona il recupero e come opporsi in autotutela.

Una pioggia di avvisi dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione sta raggiungendo decine di migliaia di cittadini in tutta Italia per visite specialistiche, controlli ed esami diagnostici prenotati al Cup ma mai eseguiti né disdetti. La procedura di recupero crediti, avviata con numeri record a Napoli e in Campania su impulso della Corte dei Conti per far fronte ai bilanci sanitari, si sta progressivamente estendendo a diverse altre regioni, tra cui Piemonte, Toscana, Lazio ed Emilia-Romagna, arrivando a contestare appuntamenti risalenti anche a quasi dieci anni fa.

Perché scatta il recupero e cosa prevede la nuova legge

Alla radice dei controlli c'è la tutela del Servizio Sanitario Nazionale e il contrasto al blocco delle liste d'attesa. Chi fissa una prestazione sanitaria e non si presenta all'appuntamento senza preavviso lascia uno slot orario inutilizzato, impedendo a un altro paziente di accedere tempestivamente alle cure.

La cornice legislativa fa perno sul decreto legislativo 124 del 1998 e sulle novità introdotte dalla legge 107 del 2024 sulle liste d'attesa. Fino alla recente riforma, la richiesta di pagamento della quota ordinaria del ticket per mancata presentazione riguardava esclusivamente gli assistiti non esenti. La nuova normativa ha invece stabilito che anche chi gode dell'esenzione, sia per motivi di reddito sia per patologia, debba corrispondere l'importo standard previsto per la prestazione alla data dell'appuntamento, fatte salve comprovate situazioni di forza maggiore.

Il meccanismo riguarda visite specialistiche, esami diagnostici strumentali e gli accessi in codice bianco al pronto soccorso, oltre ai casi di esami effettuati ma i cui referti non sono mai stati ritirati. Gli importi richiesti oscillano generalmente tra i 15 e i 40 euro a prestazione, comprensivi di spese di notifica, ma possono salire sensibilmente se a carico dello stesso utente risultano più mancate disdette.

Il nodo legale: prescrizione a 5 o 10 anni e divieto di retroattività

L'invio massiccio di richieste per prestazioni collocate tra il 2016 e il 2024 ha innescato una dura battaglia giuridica guidata da legali e associazioni a tutela dei consumatori. Il primo fronte riguarda i tempi di prescrizione: mentre diverse aziende sanitarie considerano il credito sul ticket soggetto al termine ordinario decennale, sindacati e avvocati contestano l'impostazione, equiparando l'addebito a una sanzione amministrativa per condotta omissiva, soggetta quindi a un termine di prescrizione breve di cinque anni e all'obbligo di contestazione entro novanta giorni.

C'è poi la questione della retroattività. Le nuove regole introdotte con la legge 107 del 2024 non possono avere efficacia retroattiva: l'obbligo di far pagare il ticket agli esenti a livello nazionale vale per il presente e per il futuro, mentre per le mancate presenze degli anni passati fa fede la normativa vigente all'epoca, a meno che non intervenissero già specifiche leggi regionali (come accaduto storicamente in Toscana fin dal 2012 o in Emilia-Romagna dal 2016).

Cosa fare se arriva la richiesta: verifiche e istanza di sgravio

Ricevuta la raccomandata o la cartella esattoriale, la prima mossa è non ignorare l'atto ma verificare il dettaglio dell'addebito sul portale regionale o presso gli sportelli Cup dell'Asl indicata. Spesso, infatti, le contestazioni contengono errori materiali dovuti a disallineamenti informatici o a prestazioni saltate durante il periodo pandemico per cause imputabili alla riorganizzazione ospedaliera. Per opporsi al pagamento occorre raccogliere la documentazione probatoria idonea a dimostrare la propria posizione:

  • la ricevuta o il referto rilasciato dalla struttura medica se la visita è stata regolarmente eseguita;
  • la ricevuta di cancellazione o la conferma del Cup se l'appuntamento era stato annullato in tempo utile;
  • la ricevuta del pagamento del ticket già corrisposto all'epoca;
  • certificati medici di ricovero, malattia o attestazioni di oggettiva causa di forza maggiore che abbiano impedito di presentarsi.

Una volta reperiti gli atti, si può presentare all'azienda sanitaria un'istanza di riesame in autotutela per richiedere lo sgravio e l'annullamento della pretesa debitoria. Bisogna però ricordare che l'autotutela non sospende automaticamente i termini di riscossione della cartella esattoriale: qualora l'avviso provenga direttamente dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e si sia in presenza di un debito già saldato o formalmente prescritto, è possibile presentare formale domanda di sospensione legale della riscossione entro sessanta giorni dalla notifica.

Come evitare brutte sorprese: tempi e regole di disdetta

Per non incorrere nell'addebito automatico del ticket in futuro, è indispensabile procedere alla cancellazione tempestiva di qualsiasi visita a cui si debba rinunciare. A livello nazionale la regola generale impone un preavviso di almeno due giorni lavorativi rispetto alla data fissata, anche se diverse Regioni prevedono scadenze fisse a 48 ore prima dell'appuntamento.

La disdetta può essere effettuata online tramite il proprio Fascicolo Sanitario Elettronico, attraverso le app regionali di sanità digitale, telefonando ai numeri verdi dedicati o rivolgendosi agli sportelli Cup e alle farmacie abilitate. Al termine dell'operazione è fondamentale farsi rilasciare e conservare il codice o la ricevuta telematica di annullamento, l'unica prova certa per tutelarsi da contestazioni future.

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