Fondi pensione, cosa cambia dal 1° luglio con le nuove regole: adesione automatica, Tfr e limite di 60 giorni

Da domani, 1° luglio 2026, entrano in vigore le nuove regole in ambito di previdenza complementare. Tra le principali novità: l'iscrizione automatica ai fondi pensione per i neo-assunti, l'introduzione di nuove norme per la destinazione del Tfr e l'ampliamento delle modalità con cui sarà possibile ricevere prestazioni pensionistiche complementari. Lo scorso 19 giugno la direttiva Covip ha fornito alcuni chiarimenti a riguardo.
A chi si applicano le nuove regole su Tfr e fondi pensione
Le nuove regole su Tfr e fondi pensione si applicano a tutti i neo assunti nel settore privato. Restano esclusi i lavoratori domestici. L'obiettivo è quello di incentivare il ricorso alle forme pensionistiche complementari.
Iscrizione automatica ai fondi pensione per i neo-assunti
Fino al 30 giugno resta la regola previgente: il neoassunto che non sceglie nulla nei primi sei mesi vedrò il proprio Tfr confluire nel fondo di previdenza complementare tramite il meccanismo del silenzio assenso. A partire da luglio dunque, il Tfr del neo assunto finirà automaticamente nel fondo pensione previsto dagli accordi o dai contratti collettivi nazionali. L'adesione procederà autonomamente, a meno che il lavoratore non vi rinunci entro due mesi dall'assunzione.
I 60 giorni di limite per esprimere la propria volontà
I neoassunti avranno 60 giorni di tempo dalla prima assunzione (6 mesi per chi è stato assunto prima del 1 luglio 2026) per esprimere la propria volontà. Due le opzioni possibili: destinare il Tfr una forma pensionistica complementare o lasciarlo in azienda. Scaduti questi termini però, scatterà il meccanismo del silenzio-assenso per gli assunti fino al 30 giugno 2026 e l'adesione automatica per gli assunti dopo il 1 luglio 2026.
Le nuove regole sulla destinazione del Trattamento di fine rapporto (Tfr)
Se il neoassunto decide di rinunciare al versamento automatico del Tfr nel fondo pensione, potrà valutare se destinarlo a una forma di previdenza complementare diversa a sua scelta o tenerlo in azienda. In quest'ultimo caso, a seconda della dimensione dell'azienda, il Tfr potrebbe affluire nel Fondo tesoreria dell'Inps.
Se nel precedente rapporto di lavoro il lavoratore ha mantenuto il Tfr in azienda, il nuovo datore di lavoro potrà mantenere la scelta precedente e rivederla quando desidera. Stessa discorso se dopo la cessazione del precedente rapporto di lavoro il lavoratore ha riscattato interamente la propria posizione nel fondo pensione dove versava il Tfr.Se non l'ha fatto invece, dovrà indicare al nuovo datore di lavoro a quale forma di previdenza complementare vuole aderire. I termini restano gli stessi: entro 60 giorni dalla prima assunzione o sei mesi se assunto entro il 30 giugno 2026. La posizione già maturata può essere mantenuta nel fondo pensione originario o trasferita in uno nuovo. Se il rapporto di lavoro cambia e il lavoratore perde i requisiti soggettivi per l'iscrizione al fondo precedente, potrà riscattare la posizione qualora non sia stata trasferita ad altro fondo.
È bene ricordare inoltre, che se la retribuzione annua lorda è inferiore all’assegno sociale annuo la contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria. In quel caso il lavoratore potrà decidere di non versare la propria quota contributiva.
Le nuove modalità di erogazione delle prestazioni di previdenza complementare
La riforma amplia inoltre, le modalità di erogazione delle prestazioni di previdenza complementare. Oltre alla rendita vitalizia tradizionale, saranno possibili le rendite temporanee, per un periodo definito; prestazioni frazionate o programmate, cioè erogazioni distribuite nel tempo; combinazioni tra capitale iniziale e rendita successiva.