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Fondi pensione, dal 1 luglio nuove regole per i lavoratori privati: iscrizione automatica per i neoassunti

Scattano da mercoledì 1 luglio le novità in materia previdenziale previste dalla legge di Bilancio 2026 con l’iscrizione automatica per i neoassunti ai fondi pensionistici complementari. Vediamo tutte le novità per i lavoratori dipendenti del settore privato.
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Dal 1 luglio novità sulla previdenza complementare per i nuovi assunti del settore privato (settore domestico escluso). Una norma introdotta con la manovra 2026 sostituisce il vecchio silenzio-assenso – fino ad ora l'iscrizione automatica ai fondi pensione scattava solo dopo sei mesi di silenzio da parte del neoassunto – con un meccanismo più immediato: l'adesione automatica al fondo pensione negoziale scatta dalla data di assunzione e il lavoratore ha 60 giorni per rinunciare. Se non lo fa, confluiscono nel fondo il Tfr intero, il contributo del datore di lavoro e quello del lavoratore nelle misure fissate dal contratto collettivo.

Secondo i calcoli della Ragioneria generale dello Stato, con l'iscrizione automatica ai fondi, dovrebbero arrivare circa 100mila adesioni in più all’anno. Rimane l'irreversibilità dell’adesione alla previdenza complementare: una volta che si è iscritti, per automatismo o per scelta, non si può più tornare al vecchio istituto del Tfr.

Cosa cambia dal 1 luglio per la previdenza complementare

Le nuove regole in materia di previdenza complementare sono state approvate con l'ultima manovra di bilancio, con l'obiettivo di incentivare le iscrizioni alle forme pensionistiche complementari.

Da mercoledì 1 luglio per i neo assunti nel settore privato, esclusi i lavoratori domestici, scatta quindi l'adesione automatica al fondo pensione previsto dagli accordi o dai contratti collettivi. Entro 60 giorni dalla prima assunzione (6 mesi per chi è stato assunto prima del 1 luglio 2026), il lavoratore del settore privato deve decidere cosa fare del proprio Tfr, se destinarlo a una forma pensionistica complementare o lasciarlo in azienda. Se la scelta però non viene esplicitata scatta il meccanismo del silenzio-assenso per gli assunti fino al 30 giugno 2026 e l’adesione automatica per gli assunti dopo il 1 luglio 2026.

Se il contratto collettivo non prevede un fondo di riferimento, si attiverà l'iscrizione automatica al fondo Cometa, il fondo per i dipendenti dell'industria metalmeccanica. L'adesione scatterà dal primo giorno di assunzione, a meno che non vi sia una rinuncia da parte del lavoratore entro i 60 giorni. La rinuncia all'adesione automatica comporta o la destinazione del Tfr maturando a una forma di previdenza complementare diversa scelta dal lavoratore, o il mantenimento del Tfr in azienda, fatta salva la norma che prevede la devoluzione del Tfr al Fondo tesoreria presso l'Inps in relazione alla dimensione aziendale.

Con l'adesione automatica affluiscono quindi nel fondo il Tfr maturando, il contributo a carico del datore di lavoro e del lavoratore.

Se nel precedente rapporto di lavoro la scelta è stata quella di mantenere il Tfr in azienda, oppure se a seguito della cessazione del precedente rapporto di lavoro il lavoratore ha riscattato interamente la propria posizione nel fondo pensione dove versava il Tfr, il nuovo datore di lavoro continuerà a mantenere il Tfr sulla base della scelta precedente, ferma restando la possibilità da parte del lavoratore di rivedere, in ogni momento, la scelta.

Se il lavoratore non lo ha riscattato interamente invece deve indicare al nuovo datore di lavoro a quale forma di previdenza complementare intende conferire le quote di Tfr futuro. Anche in questo caso si hanno a disposizione 60 giorni dalla data di assunzione (o sei mesi se l'assunzione avviene entro il 30 giugno 2026) per manifestare la propria volontà, fermo restando che la scelta non sarà tra la destinazione del Tfr a previdenza complementare o il mantenimento di tale trattamento in azienda, ma si limiterà all’individuazione della forma pensionistica complementare cui conferire il Tfr che matura dalla data di assunzione.

La posizione già maturata può essere mantenuta nel fondo pensione originario (anche senza effettuare nuovi versamenti) o trasferita al nuovo fondo pensione. Se, a seguito della variazione del rapporto di lavoro, si sono persi i requisiti soggettivi per l’iscrizione al fondo di previdenza del precedente rapporto, è sempre possibile riscattare la posizione qualora non sia stata trasferita ad altro fondo.

Rispetto al passato i contributi dell'adesione automatica non vengono più investiti nel comparto garantito ma in quello più coerente con l'orizzonte temporale a disposizione del lavoratore e con la sua età anagrafica. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all'assegno sociale Inps (per il 2026 pari a 546,24 euro per 13 mensilità). Le norme prevedono quindi nuove possibilità di utilizzo del montante accumulato nel fondo pensione. Il montante rimane liquidabile tutto in capitale, al momento del pensionamento, per coloro che non raggiungono una certa soglia, che varia a seconda dell'età e del pensionamento.

Più flessibilità nell'erogazione

La riforma introduce maggiore flessibilità nelle modalità di erogazione. Oltre alla rendita vitalizia tradizionale, saranno possibili anche: rendite temporanee, per un periodo definito; prestazioni frazionate o programmate, cioè erogazioni distribuite nel tempo; combinazioni tra capitale iniziale e rendita successiva. Per i lavoratori non di prima assunzione, contestualmente all'assunzione, ricorda Itinerari previdenziali, "il datore di lavoro è tenuto a informare il lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore".

Nel caso in cui il lavoratore sia già iscritto a un fondo pensione, il datore di lavoro deve dare informazioni al lavoratore circa la possibilità di indicare, entro 60 giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il Tfr maturando da tale data, precisando che in difetto si applica il meccanismo di adesione automatica.

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