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Opinioni

Con il decreto Lavoro il governo Meloni riesce a peggiorare il Reddito di cittadinanza

La Garanzia per l’Inclusione prevista dall’esecutivo ricalca le norme sul RdC, confermandone i difetti e abbandonando i lati positivi: ci sono meno soldi per i poveri, ma più incentivi alle imprese, si inasprisce l’approccio giustizialista di controlli e sanzioni e la platea degli aventi diritto è sempre più ridotta.
A cura di Roberta Covelli
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La lotta della destra al reddito di cittadinanza volge al termine: tagli e modifiche si erano già visti con la Manovra, così come la propaganda contro i percettori del sussidio, che ha impegnato a lungo il dibattito pubblico, sbeffeggiando i più poveri e facendo un favore agli sfruttatori. Ora arriva però il decreto Lavoro del governo Meloni, che, tra diversi temi, tratta anche delle nuove misure contro la povertà, tra cui la Garanzia per l’Inclusione. Il paradosso è che le norme delineate dall’esecutivo ricalcano quasi del tutto quelle del decreto 4/2019, che istituiva il Reddito di cittadinanza: la nuova misura conserva (e in parte riesce persino a peggiorare) i difetti dell’originale, eliminando però gli elementi di dignità che il sussidio contro la povertà aveva introdotto. Vediamo come.

GPI, PAL, GAL: nuove sigle per un’elemosina di Stato

Le nuove misure governative confermano le modifiche già introdotte con la manovra: meno soldi, riduzione della congruità delle offerte, più incentivi alle imprese. In particolare, il decreto lavoro prevede tre diversi sussidi: la Garanzia per l’Inclusione (GPI), la Prestazione di Accompagnamento al Lavoro (PAL) e la Garanzia per l’Attivazione Lavorativa (GAL).

[Aggiornamento 03/05/2023 – Nelle nuove bozze del decreto lavoro le denominazioni dei sussidi sono cambiate: la Garanzia per l'Inclusione è diventata Assegno per l'inclusione, mentre PAL e GAL sono accorpate nello Strumento di attivazione.]

La PAL è destinata a coloro che percepivano il reddito di cittadinanza, sebbene con importanti riduzioni di importo, dal momento che l’indennità ammonta a 350 euro al mese per ogni richiedente, comunque entro il limite annuo di 6.000 euro, moltiplicati per la scala di equivalenza, per nucleo familiare. La GAL è invece destinata a persone in condizioni di povertà assoluta, con un ISEE inferiore a 6.000 euro all’anno: l’indennità ammonta a 350 euro al mese, con la possibilità, per un solo altro componente del nucleo familiare, di richiedere l’indennità, che però sarà di soli 175 euro al mese. Una famiglia in povertà assoluta potrà ambire, al più, a 525 euro al mese. Non un euro di più.

Ma è la Garanzia per l’Inclusione la misura centrale del decreto governativo, che come anticipato ricalca la struttura del RdC. La platea dei possibili beneficiari di questo nuovo sussidio, però, è molto ridotta. Già nelle discussioni degli scorsi mesi si escludevano gli occupabili (che dovrebbero cercarsi da soli un posto di lavoro, secondo il sottosegretario Durigon) e i giovani privi di titolo di studio non iscritti a corsi di formazione, ma la proposta del governo Meloni va oltre. La Garanzia per l’Inclusione sarà infatti erogata solo ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente con disabilità, o minorenne, o con almeno sessant’anni di età, o un soggetto a cui sia stata riconosciuta una patologia che dà luogo ad assegno per l’invalidità civile. Non solo. I nuclei familiari a cui spetta il nuovo sussidio saranno più poveri di quelli assistiti con il RdC: se in origine la soglia ISEE era di 9.360 euro, ora scende a 7.200.

I favori agli sfruttatori e alle imprese, tra incentivi e decadenza dal sussidio

Di contro, aumentano gli incentivi alle imprese e, oltre a questi, anche la manovalanza ricattabile per gli sfruttatori.

Ma partiamo dai favori alle imprese. Come in molti casi, anche con le misure di sostegno alla povertà e di politica attiva del lavoro sono previsti incentivi alle imprese che assumono, sotto forma di decontribuzione: in altri termini, assumendo un percettore di indennità (ma anche altre categorie di lavoratori), i contributi sono pagati dallo Stato, invece che dall’impresa (e dai lavoratori).

Nel caso del reddito di cittadinanza, i datori di lavoro che assumevano i percettori a tempo pieno e indeterminato potevano contare sull’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per massimo 18 mensilità, entro il limite dell’importo dell’indennità percepita dal lavoratore; nella nuova misura del governo Meloni, entro il limite di 8.000 euro annui, a chi assume, anche a tempo parziale, è riconosciuto l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali, per un massimo di 24 mensilità.

[Aggiornamento 03/05/2023 – Nelle nuove versioni del decreto lavoro, la durata massima di 24 mensilità è limitata alle trasformazioni di contratti a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, mentre per le assunzioni il limite temporale è stato ridotto a 12 mesi.]

C’è però un’altra modifica che non favorisce solo le imprese, ma soprattutto gli sfruttatori. Già con il RdC era prevista la decadenza in caso di rifiuto di tre offerte di lavoro congrue, ossia proposte che avessero una certa coerenza con la formazione e le esperienze maturate, e con un’attenzione alla distanza dal domicilio: l’ultima offerta poteva arrivare dall’intero territorio nazionale, ma la prima doveva essere entro un raggio di 100 km. Con la Garanzia per l’Inclusione (che, è il caso di ricordarlo, è dedicata solo a chi abbia in famiglia persone con disabilità, o minori, o anziani) non c’è alcun riferimento alla collocazione geografica dell’offerta di lavoro, e l’intero nucleo familiare decade di diritto dal beneficio nel caso in cui un componente non accetti una qualunque proposta, anche a tempo determinato, anche in somministrazione, di durata non inferiore a un mese.

[Aggiornamento 03/05/2023 – Il riferimento alla collocazione geografica è reso esplicito nelle nuove versioni del decreto lavoro: in caso di offerte riferite a contratti di lavoro a termine, o in somministrazione, di qualunque durata, si decade dal diritto al sussidio nel caso in cui il luogo di lavoro non disti più di 80 km dal domicilio, mentre, in caso di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, devono essere accettate offerte dall'intero territorio nazionale.]

Tra l'altro, contrariamente alle critiche sulla scarsa efficacia della precedente misura nel trovare un lavoro ai percettori, e nonostante le (pur vaghe) proposte della ministra Calderone, non ci sono particolari novità in termini di politiche attive del lavoro: il collocamento dei disoccupati resta un problema irrisolto.

Controlli e sanzioni tra cultura del sospetto e repressione

Resta poi quasi del tutto invariato l’impianto giustizialista già presente nel decreto del governo gialloverde: copiando quasi alla lettera i predecessori, il governo Meloni considera reato le dichiarazioni false (da due a sei anni di carcere) e l’omessa comunicazione di variazioni del reddito "anche se provenienti da attività irregolari" (da uno a tre anni), a cui si aggiunge la revoca retroattiva con restituzione di quanto percepito.

Nel decreto sul RdC, inoltre, era prevista la decadenza anche in caso di condanna in via definitiva (o patteggiamento) per i reati di truffa aggravata, strage, terrorismo, mafia. Già questa previsione era discutibile sul piano sociale, dal momento che, se lo scopo di un sussidio è la lotta alla povertà (e non la repressione dei reati, per cui esistono già le pene), il bisogno è bisogno a prescindere dalla fedina penale, e le condanne che dovrebbero tendere alla rieducazione del condannato, non alla sua perenne stigmatizzazione sociale ed economica, con un impatto sull’intero nucleo familiare (come sia possibile per un figlio di camorrista discostarsi dal suo destino, se le colpe dei padri continuano a ricadere sui sussidi alla famiglia, è un mistero).

Il governo Meloni inasprisce ulteriormente quest’impianto già abbastanza punitivo. La decadenza non è limitata ai gravi delitti di mafia e terrorismo o a quelli relativi alle truffe, in un certo senso legati all’erogazione di sussidi, ma si allarga a qualunque delitto non colposo che comporti l’applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione.

A questo si aggiunge anche la sospensione dal sussidio in caso di condanne non definitive o di misure cautelari o persino di misure di prevenzione, ossia restrizioni imposte non per la commissione di delitti, ma in base a un giudizio di pericolosità.

C'è poi anche una sospettosa attenzione ai controlli: i Comuni, come anche in precedenza, devono procedere alla verifica dei dati, incrociando le dichiarazioni rese con le informazioni anagrafiche in loro possesso, ma a questa vigilanza si aggiunge la minaccia di responsabilità amministrativo-contabile, e disciplinare, nei confronti di chi non scopra fatti suscettibili di dar luogo a revoca o decadenza dal sussidio.

Persone di serie A e di serie B: la discriminazione della povertà

Restano poi intatti i problemi di discriminazione, e di esclusione sociale, che già c’erano con il reddito di cittadinanza. Sebbene infatti la misura abbia sostenuto nel 2022 1,7 milioni di famiglie, per un totale di 3,6 milioni di individui, il dato dell’anno precedente sulle persone in povertà assoluta è ben più alto: 5,6 milioni, a cui si aggiungono gli 8,8 milioni di individui in povertà relativa secondo i dati Istat del 2021. La realtà, insomma, nonostante le critiche, è che il reddito di cittadinanza non era troppo: piuttosto, non era abbastanza.

C'è poi un elemento discriminatorio, sia rispetto all’accesso alla misura, sia per la documentazione richiesta agli extracomunitari aventi diritto: il RdC era infatti per cittadini italiani o dell’UE, mentre per i cittadini di paesi terzi era richiesto il permesso per soggiornanti di lungo periodo, con residenza in Italia negli ultimi 10 anni. Inoltre, per ottenere il sussidio, allo straniero è richiesta la produzione di un maggior numero di documenti, con certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta e legalizzata dall’autorità consolare italiana.

Si potrà dire, ignorando il diritto antidiscriminatorio, "prima gli italiani!", ma si avrebbe torto. L’esclusione degli stranieri, ma in generale delle persone, ha un impatto sulla società, perché la miseria non è un fatto individuale, ma una questione collettiva: la povertà, oltre a poter avere conseguenze criminogene (spingendo le persone a commettere reati per sopravvivere), rende ricattabili, specie sul luogo di lavoro, e soprattutto le persone straniere, dal momento che la mancata accettazione di condizioni di lavoro degradanti può comportare la perdita del posto e, con esso, del permesso di soggiorno.

Ovviamente, questa disparità di trattamento (che in casi simili è stata dichiarata discriminatoria nei tribunali) è rimasta invariata nella politica sociale del governo Meloni.

ll “beneficio”: il paternalismo della concessione contro la garanzia dei diritti

C’è infine un problema lessicale che ricorre spesso nelle norme su indennità e misure sociali, ed è lo slittamento concettuale dall’erogazione al "beneficio". Sia il reddito di cittadinanza, sia le indennità previste dal governo Meloni, sia i precedenti sussidi sono definiti con questo termine che, in sé, potrebbe anche essere neutro. Quando però la scelta terminologica si accompagna a una strategia politica paternalista e punitiva, che, pur promettendo di superare la povertà, la affronta sempre con un approccio colpevolizzante, la concezione dello stato sociale diventa assistenzialista, simile a quella già vista in altre epoche: chi è in difficoltà si ritrova a dover intraprendere un percorso a ostacoli, in cui viene considerato nullafacente e parassita, trattato con sospetto, espulso dall’economia legale e dall’assistenza pubblica se ha la sventura di un familiare condannato (o anche solo indagato), il tutto per poche centinaia di euro al mese, per qualche mese, e con l’obbligo di accettare anche offerte tutt’altro che congrue.

La povertà affrontata politicamente in questo modo diventa allora tanto uno strumento di consenso quanto di controllo sociale, con cui si raccolgono i voti dei disperati, nella speranza di un’elargizione pubblica, ma li si tiene nella precarietà esistenziale di chi non sa se la nuova carta arriverà all’ufficio postale, se l’Inps risponderà alla domanda, se i conteggi del patronato sono giusti, e che davanti a queste preoccupazioni può vivere solo giorno per giorno, senza occasioni di solidarietà collettiva né di elaborazione politica.

La parola "beneficio", che ricorre in queste norme sul margine tra assistenzialismo e paternalismo, ricorda molto la beneficenza, un concetto ben diverso dalla solidarietà su cui dovrebbe reggersi la nostra socialdemocrazia. La beneficenza è un atto di generosità che lascia intatte le disparità di partenza: chi ha di più, liberamente, concede a chi ha di meno, che riceve e ringrazia, ma che non può lamentarsi se il benefattore smette di donare. La solidarietà, invece, ha un respiro collettivo, è un dovere e un diritto, coinvolge tanto chi tende la mano quanto chi ha bisogno di aiuto, che è parte attiva e protagonista del miglioramento delle proprie condizioni, personali e sociali, e che è anche in grado di comprendere che l’uguaglianza sostanziale non è un regalo da parte dei ricchi, o delle imprese, o dello Stato: è un diritto, non un favore.

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Nata nel 1992 in provincia di Milano. Si è laureata in giurisprudenza con una tesi su Danilo Dolci e il diritto al lavoro, grazie alla quale ha vinto il premio Angiolino Acquisti Cultura della Pace e il premio Matteotti. Ora è assegnista di ricerca in diritto del lavoro. È autrice dei libri Potere forte. Attualità della nonviolenza (effequ, 2019) e Argomentare è diabolico. Retorica e fallacie nella comunicazione (effequ, 2022).
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