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Zona rossa, il ricorso della Lombardia al Tar può far crollare la distinzione in zone in tutt’Italia

Cosa potrebbe succedere in caso di accoglimento del ricorso della Regione Lombardia contro la zona rossa? Lunedì 25 gennaio potrebbe arrivare la decisione del Tar del Lazio, che potrebbe avere effetti dirompenti: “Avrebbe effetto su tutte le Regioni – spiega l’avvocato Luigi Quinto, specializzato in diritto amministrativo – . L’effetto di una sospensiva del giudice monocratico sarebbe infatti quello di sospendere l’ordinanza che riguarda la Lombardia, ma anche il Dpcm nelle parti in cui attribuisce maggior rilievo all’indice Rt. In Lombardia ci sarebbe il vuoto: il Dpcm rimarrebbe in piedi ma senza i criteri fondanti, e le ordinanze basate su quei criteri sarebbero tutte illegittime”.
A cura di Francesco Loiacono
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"In Lombardia ci sarebbe un vuoto, il Dpcm rimarrebbe in piedi ma senza i criteri fondanti, e le ordinanze basate su quei criteri sarebbero tutte illegittime". È questo ciò che potrebbe succedere il prossimo 25 gennaio, qualora il Tar del Lazio dovesse sospendere l'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza che lo scorso 17 gennaio ha fatto finire la regione guidata da Attilio Fontana in zona rossa. Fanpage.it ha cercato di capire cosa potrebbe succedere in caso di accoglimento del ricorso, ma anche le effettive possibilità che il giudice monocratico Riccardo Savoia, presidente della terza sezione quater del tribunale amministrativo laziale, decida di procedere con un'istanza cautelare urgente rispetto alle richieste lombarde.

L'esperto: Discrezionalità tecnica dell'esecutivo è difficilmente sindacabile

Lo stesso giudice ieri ha "preso tempo", aggiornando l'udienza a lunedì e chiedendo di acquisire il "Report fase 2" con i nuovi dati epidemiologici sul Covid-19 che saranno oggetto della riunione odierna della Cabina di regia. Ma lunedì stesso potrebbe arrivare la decisione del giudice, che solitamente su questioni di questo tipo è ad horas, ossia arriva nel giro di una o due ore dopo l'udienza, come spiegato a Fanpage.it da un esperto di diritto amministrativo. "Il ricorso pone un tema interessante – dice a Fanpage.it l'avvocato Luigi Quinto, dello studio legale Quinto di Lecce specializzato in diritto amministrativo -: la corretta individuazione degli indicatori più rappresentativi dell'andamento dell'epidemia. La questione impinge nel merito della discrezionalità tecnica dell'Esecutivo, che sulla base di autorevoli pareri scientifici ha in sostanza dato prevalenza all'indice di trasmissibilità Rt più che all'incidenza settimanale dei casi ogni 100mila abitanti. Ci sono tesi a sostegno della validità di entrambi gli indicatori, ma al di là di questo mi sembra che siamo nell'ambito della discrezionalità tecnica dell'esecutivo, che è difficilmente sindacabile dal giudice amministrativo".

L'eventuale intervento del Tar avrebbe effetto su tutte le Regioni

Per l'avvocato Quinto, che col suo studio ha recentemente impugnato con successo davanti al Tar la prima ordinanza sulla chiusura delle scuole emanata dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, ci sono altri due elementi da tenere in conto rispetto al pronunciamento del prossimo 25 gennaio: "Il primo è che l'ordinanza oggetto del ricorso scade il 31 gennaio. Questo significa che gli eventuali effetti provvisori di una decisione del giudice varrebbero solo per una settimana". Ma è il secondo elemento quello più interessante, perché potenzialmente dagli effetti dirompenti: "L'eventuale intervento del Tar avrebbe effetto su tutte le Regioni, perché metterebbe in discussione l'intero impianto", ossia tutta la suddivisione dell'Italia in fasce di rischio. "L'effetto di una sospensiva del giudice monocratico sarebbe infatti quello di sospendere l'ordinanza che riguarda la Lombardia, ma anche il Dpcm nelle parti in cui attribuisce maggior rilievo all'indice Rt". Il risultato, secondo l'avvocato, è quindi che "in Lombardia ci sarebbe il vuoto: il Dpcm rimarrebbe in piedi, ma senza i criteri fondanti, e le ordinanze basate su quei criteri sarebbero tutte illegittime". Non cadrebbero automaticamente, perché un atto amministrativo si regge finché non viene impugnato, ma di fatto qualunque cittadino potrebbe fare ricorso e far crollare il "castello di carte", in questo caso le tante pagine del Dpcm.

Nel ricorso è evidenziato il rischio di vuoto normativo

È la stessa ricorrente, ossia la Regione Lombardia, che nel ricorso evidenzia il rischio di un vuoto normativo: "Si è certo consapevoli che la mera sospensione cautelare dell'efficacia provvedimento impugnato creerebbe un vuoto regolamentare: un vuoto che non solo risulterebbe inidoneo a garantire la piena soddisfazione degli interessi qui dedotti, ma che risulterebbe anche assolutamente incompatibile con l'emergenza epidemiologica in atto", scrive difatti l'avvocato incaricato da Palazzo Lombardia, Federico Freni, che poi precisa: "Non viene, dunque, in questa sede sollecitata una funzione di impropria supplenza del legislatore (atta a colmare il vuoto normativo che deriverebbe dalla sospensione dell'atto), quanto l'esercizio di funzioni e prerogative proprie del Giudice amministrativo". Più avanti il punto, forse il vero oggetto del ricorso in termini più politici che normativi da parte della Lombardia, viene ulteriormente esplicitato: "Proprio in considerazione della peculiarità del caso sottoposto all'attenzione del Collegio l'istanza cautelare viene dunque declinata anche nelle forme del remand, sollecitando un provvedimento di natura propulsiva che imponga al Ministero della Salute una tempestiva e rinnovata valutazione dei dati epidemiologici informata a canoni di adeguatezza, proporzionalità e, in ultima analisi, di legittimità".

Improbabile una decisione in sede cautelare urgente

La Lombardia, come per altro affermato più volte dal governatore Fontana, vuole in sostanza questo: che il governo riveda i suoi criteri, che assegni maggior peso all'incidenza rispetto all'indice Rt. "In questo senso la tempistica assume meno importanza, perché anche se l'ordinanza oggetto scade il 31 gennaio, la Regione forse teme di rimanere in ‘zona rossa' anche più a lungo, e se il giudice del Tar intervenisse con una sospensione cautelare urgente il 25 la Presidenza del Consiglio ne dovrebbe comunque tenere conto anche in futuro", spiega un esperto amministrativista. Secondo l'avvocato Quinto, tuttavia, proprio perché un eventuale pronunciamento del giudice metterebbe in discussione l'intero impianto della suddivisione in zone e avrebbe un effetto dirompente – "sarebbe un precedente distruttivo", aveva detto il professor Andrea Crisanti – "vedo improbabile che una decisione venga presa in questa sede cautelare urgente".

L'elemento della gravità del pregiudizio

Nelle mani del giudice Riccardo Savoia c'è dunque una grandissima responsabilità. Per la sua eventuale decisione cautelare urgente, da prendere lunedì stesso prima di fissare la Camera di consiglio, al di là dell'analisi più specifica dei motivi del ricorso sarà determinante quantificare la gravità del pregiudizio, ossia del danno, che la popolazione lombarda sta subendo per via della zona rossa: è talmente forte da non poter attendere una valutazione collegiale o processuale? Per la Regione la risposta, contenuta nel ricorso, è sì. Solo lunedì si capirà quale sarà invece la valutazione da parte del giudice.

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