Scambio di embrioni al San Raffaele di Milano, l’avvocato: “Fatto eclatante, ma risarcimento non è automatico”
"La gravità dell'errore non coincide automaticamente con l’entità del danno risarcibile. La responsabilità dell'ospedale sembra esserci, ma per comprendere le reali conseguenze sul piano risarcitorio occorre stabilire le reali conseguenze subite dalle due coppie". A parlare a Fanpage.it è Angelo Forestieri, avvocato del Foro di Milano specializzato in risarcimento danni, responsabilità professionale e colpa medica in merito allo scambio di embrioni che si è verificato lo scorso 23 luglio all'ospedale San Raffaele. "Il fatto è eclatante, ma se non si dimostra un danno concreto, rischia di restare tale".
"L'errore umano" nello scambio dell'embrione
La scorsa settimana Regione Lombardia ha fatto sapere che Ats Città Metropolitana di Milano ha disposto la sospensione dell'attività del laboratorio di Embrionologia dell'ospedale San Raffaele per almeno 15 giorni (a partire dal 6 agosto) a seguito di "non conformità riscontrate nel corso di ispezioni". Due giorni dopo, si è scoperto che lo scorso 23 luglio durante il trasferimento di un embrione nel Centro di procreazione medicalmente assistita si era verificato uno scambio di provette. In sostanza, a una paziente era stato impiantato l'embrione che in realtà era destinato a un'altra donna.
Il San Raffaele ha dichiarato che quanto accaduto sarebbe riconducibile a un "errore umano". La procedura era seguita da due biologhe, una che eseguiva e l'altra che faceva da testimone. La prima avrebbe letto la riga sbagliata del programma operatorio, portando così a impiantare l'embrione giusto nella paziente sbagliata. Ora le due professioniste sono in ferie anticipate, con il sostegno di uno psicologo, e dalla direzione hanno già ricevuto pieno sostegno.
Le responsabilità dell'ospedale
Come spiegato dall'avvocato Forestieri, sul piano del Codice Civile la posizione dell'ospedale "appare particolarmente delicata". L'articolo 7 della legge n. 24/2017 (o legge Gelli-Bianco) stabilisce che sia la struttura a dover rispondere dell’attività dei professionisti di cui si avvale e delle eventuali carenze organizzative che abbiano contribuito al verificarsi dell’evento. Secondo il legale, infatti, l'errore del 23 luglio sembrerebbe derivare non solo dalla condotta del singolo operatore, ma anche da una carenza di tipo organizzativo: "C'è stato il fallimento delle barriere di sicurezza, dei sistemi di doppio controllo, identificazione e tracciabilità, anche elettronica che servono a evitare questo tipo di errori", e il fatto che Ats abbia disposto la sospensione del laboratorio confermerebbe "la necessità di verificare l'adeguatezza delle procedure adottate dalla struttura".
Tuttavia, ha sottolineato Forestieri, "sebbene la responsabilità dell'ospedale sembra esserci, per comprendere le reali conseguenze sul piano risarcitorio cui può andare incontro la struttura occorre stabilire i reali pregiudizi subiti dalle coppie sul piano patrimoniale e non". Una volta accertata la responsabilità, infatti, bisognerà verificare anche l’esistenza "del danno-conseguenza e il relativo nesso causale con la condotta contestata". Nel caso in cui le conseguenze non dovessero essere dimostrabili, ha ribadito l'avvocato, "il fatto, per quanto eclatante e rilevante sotto il profilo sanitario e organizzativo, non si traduce necessariamente in un danno risarcibile".
Le possibili conseguenze per le pazienti
La paziente che ha ricevuto l’embrione non destinato a lei, insieme al suo compagno, ha acconsentito a procedere a una aspirazione endometriale per ridurre il rischio di prosecuzione del processo. Per questo motivo, in tema risarcitorio, bisognerà valutare le eventuali conseguenze fisiche dell'intervento e, quindi, la eventuale invalidità temporanea. "C’è poi il tema della lesione dell’autodeterminazione dal momento che la paziente aveva acconsentito al trasferimento del proprio embrione e non a quello di un’altra coppia", ha spiegato Forestieri, "ma anche qui il risarcimento non discende automaticamente dalla sola violazione del consenso: occorre che questa abbia prodotto un pregiudizio concreto, diverso dalla mera lesione del diritto alla salute".
Per quanto riguarda la coppia a cui apparteneva l'embrione trasferito per errore, bisognerà capire se l’embrione sia stato definitivamente perso, quanti altri embrioni fossero disponibili e se l’errore abbia concretamente ridotto le possibilità di ottenere una gravidanza. "Solo in presenza di questi elementi si potrebbe discutere, ad esempio, di una perdita di chance procreativa o di ulteriori costi sostenuti per nuovi trattamenti", ha continuato il legale.
Nel caso dell'eventuale risarcimento di danni patrimoniali, bisognerà poi valutare esami, farmaci e altre spese varie che le coppie coinvolte dovranno affrontare a causa dell'errore. "In sintesi", ha concluso Forestieri, "per una valutazione attendibile saranno decisivi elementi come: le conseguenze cliniche dell’aspirazione, l’eventuale presenza di postumi fisici o psichici, il numero e le caratteristiche degli embrioni ancora disponibili, l’esito dei successivi tentativi di Pma, eventuali ritardi significativi nel percorso procreativo e le spese aggiuntive concretamente sostenute dalle coppie".