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Il reato di tortura è legge, ok definitivo della Camera

L’aula della Camera ha approvato in via definitiva il testo sulla tortura (198 voti a favore, 35 contrari e 104 astenuti). Da 4 a 10 anni di reclusione che salgono fino a un massimo di 12 se a commettere il reato è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio.
A cura di Susanna Picone
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È arrivato il via libera della Camera al disegno di legge che introduce nell'ordinamento giuridico italiano il reato di tortura. Il testo è stato approvato con 198 voti a favore, 35 contrari e 104 astenuti. I sì sono arrivati da Pd e Ap. Contro si sono espressi Fi, Cor (conservatori e riformisti), Fdi e Lega. Si sono invece astenuti M5s, Si, Mdp, Scelta civica e Civici e innovatori. "L'Italia ha finalmente colmato una grave mancanza nel proprio ordinamento. L'approvazione definitiva della legge che introduce il delitto di tortura rappresenta un passaggio importante, per il quale il Parlamento lavora da quasi vent'anni e del quale non possiamo che essere soddisfatti", così la ministra per i Rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro.

Cosa prevede – Il nuovo reato di tortura introdotto nel codice penale punisce con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque, con violenze o minacce gravi o con crudeltà, cagiona a una persona privata della libertà o affidata alla sua custodia, potestà o assistenza sofferenze fisiche acute o un trauma psichico verificabile. Il reato richiede però una pluralità di condotte – cioè più atti di violenza o minaccia – o deve comportare un trattamento inumano o degradante. Scattano specifiche aggravanti in caso di lesioni o morte. Non si ha invece tortura nel caso di sofferenze risultanti unicamente da legittime misure limitative di diritti.

Se a torturare è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei suoi doveri, la pena è aggravata da 5 a 12 anni. Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che istiga in modo concretamente idoneo a commettere il delitto di tortura rischia il carcere fino a 3 anni se l’istigazione non è accolta o comunque non c’è stata tortura. Nessuno può essere espulso, respinto o estradato verso paesi dove vi sia il rischio che sia sottoposto a tortura. Qualsiasi dichiarazione o informazione estorta sotto tortura non è utilizzabile in un processo ma vale come prova contro gli imputati di tortura. I cittadini stranieri imputati o condannati per tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale non possono godere di immunità. Se richiesto, saranno estradati.

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