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Fino a 2 anni di carcere per chi fa il saluto romano o vende gadget fascisti

La proposta di legge presentata dall’onorevole Emanuele Fiano del Partito Democratico prevede l’introduzione nel codice penale dell’articolo 293-bis, ovvero il “reato di propaganda del regime fascista e nazifascista” volto a punire chiunque venda souvenir o gadget di ispirazione nazista o fascista, ma anche chi “ne richiami pubblicamente la simbologia o la gestualità”, ovvero facendo in pubblico il cosiddetto saluto romano.
A cura di Charlotte Matteini
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Punire con il carcere chiunque faccia il saluto romano o venda souvenir di ispirazione nazi-fascista come magliette, tazze, accendini, sciarpe e ogni altro tipo di suppellettile ritraente la faccia di Benito Mussolini o simboli che richiamino il fascismo o il nazismo. La nuova fattispecie di reato è stata proposta dall'onorevole Emanuele Fiano del Partito Democratico, che ha depositato nel 2015 una proposta di legge intitolata "reato di propaganda del regime fascista e nazifascista". Nella relazione allegata al progetto di legge, l'onorevole Fiano spiega che con l'introduzione del nuovo articolo 293-bis nel codice penale mira a punire non solo i reati previsti dalla Legge Scelba, ma qualsiasi tipo di attività propagandistica, comprendendo quindi anche la vendita di gadget – che secondo l'onorevole non può essere derubricata a mero folklore territoriale – e prevedendo una aggravante per chi dovesse compiere il reato attraverso l'utilizzo di strumenti informatici.

"Sono ormai frequenti i fatti di cronaca che riportano la denuncia e lo sconcerto da parte di turisti in viaggio nel nostro Paese che si trovano di fronte a vetrine che pubblicamente espongono oggetti o immagini che si richiamano a tali ideologie. Da qui l’esigenza di prevedere una fattispecie aggiuntiva nel codice penale, all’interno dei delitti contro la personalità dello Stato, di cui al titolo I del libro secondo, che punisca chiunque propagandi le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero delle relative ideologie, anche solo attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne richiami pubblicamente la simbologia o la gestualità", sottolinea Fiano nella proposta di legge depositata in parlamento.

Il progetto di legge è composto da un solo articolo che recita: "Chiunque propaganda le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero delle relative ideologie, anche solo attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne richiama pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni", prevedendo inoltre l'aumento di un terzo della pena "se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici".

Per quanto riguarda il cosiddetto "saluto romano", Fiano rileva che "nonostante vi siano numerose sentenze della Corte di cassazione che hanno confermato che il saluto romano è un gesto perseguibile sulla base della legislazione vigente, bisogna anche tenere conto che ad esempio di recente, nel marzo 2015, il tribunale di Livorno ha assolto quattro tifosi scaligeri ripresi dalle telecamere nell’atto di compiere il saluto romano durante la partita di calcio Livorno-Hellas Verona del 3 dicembre 2011, valida per il campionato di serie B", spiega l'onorevole. "Il giudice livornese, infatti, dopo aver ricostruito il quadro storico in cui sono state approvate la legge Mancino e la legge Scelba, cui la prima fa riferimento, ha ritenuto che il fatto non costituisca reato in quanto ai fini della sussistenza dello stesso è imprescindibile che il comportamento censurato determini un pericolo concreto e attuale di riproposizione di quei movimenti in tutte le sue forme e che il saluto romano non costituisce reato poiché non è punibile il gesto in sé". Per questo motivo, dunque, secondo l'on. Fiano è necessaria l'introduzione di un intervento legislativo che "colpisca in modo inequivoco sia l'espressione di tale gesto che le altre condotte" che sfuggono alle leggi Scelba e Mancino.

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