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Super Ecobonus al 110%, arriva la guida dell’Agenzia delle Entrate: come funziona e come accedere

Con la pubblicazione della guida da parte dell’Agenzia delle Entrate arrivano le specifiche riguardanti il Super Ecobonus al 110%: nel documento vengono riportate tutte le informazioni su chi può usufruire della detrazione fiscale (o dello sconto in fattura o della cessione del credito), come fare per accedere e per quali lavori è possibile sfruttare la misura introdotta dal decreto Rilancio.
A cura di Stefano Rizzuti
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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida al Superbonus 110%, ovvero l’Ecobonus, che prevede una detrazione fiscale del 110%, introdotto dal decreto Rilancio. L’Agenzia fornisce così alcuni chiarimenti sul funzionamento della misura dopo l’approvazione del decreto in Parlamento, con alcune modifiche al testo: qui è possibile consultare la versione integrale della guida comprensiva anche di alcuni esempi di applicazione. Il bonus vale per le spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi effettuati in ambito di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione degli impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici. La detrazione fiscale prevista è del 110% sulle spese per le ristrutturazioni edilizie. A usufruire del bonus posso essere le persone fisiche che possiedono o detengono l’immobile, ovvero sia i proprietari che gli affittuari per esempio.

Come funziona il Superbonus al 110%

La detrazione al 110% si prevede per gli interventi che si aggiungono a quelli di recupero del patrimonio edilizio, della riduzione del rischio sismico e della riqualificazione energetica degli edifici. Si può avere diritto alla detrazione del 110% se questi interventi avvengono su parti comuni dell’involucro opaco per più del 25% della superficie o quando si consegue la classe media dell’involucro nel comportamento invernale ed estivo, o ancora quando vengono realizzati su parti comuni per edifici che si trovano in zone sismiche 1, 2 o 3 o per interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico. Nel caso in cui vengano effettuati questi interventi anche gli altri bonus rientrano nel Superbonus del 110%.

Per quali interventi si applica l’Ecobonus al 110%

La guida dell’Agenzia delle Entrate conferma che il bonus vale sia per gli interventi effettuati sui condomini che per quelli sulle villette a schiera e sulle seconde case, ma per non più di due unità immobiliari. Sono tre i casi che, di fatto, danno diritto ad accedere al bonus: gli interventi per la coibentazione termica dell’edificio, la sostituzione dell’impianto di riscaldamento e maggiore efficienza energetica con la fornitura acqua calda e il raffrescamento dell’edificio. Nello specifico questi sono gli interventi che permettono di accedere all’Ecobonus al 110%, così come riportato sulla guida:

  • Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali e inclinate sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.
  • Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A.
  • Interventi sugli edifici unifamiliari sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici.

Questi interventi vengono considerati trainanti e permettono di effettuare, ai singoli condomini, anche gli altri lavori accedendo allo sconto al 110%, purché si preveda un miglioramento di due classi energetiche o, dove non possibile, si raggiunga il livello più alto. Quindi, se vengono effettuati questi interventi sulle parti comuni dell’edificio il contribuente può poi intervenire sulle singole unità immobiliari effettuando lavori come la sostituzione degli infissi o degli impianti di climatizzazione autonomi, purché l’intervento avvenga congiuntamente a uno di quelli trainanti.

Ecobonus al 110%, come usufruirne: dallo sconto in fattura alla cessione del credito

L’Ecobonus al 110% può essere sfruttato non solo come detrazione fiscale, ma anche come sconto in fattura applicato dai fornitori di beni e servizi. O, ancora, si può ricorrere alla cessione del credito. Se vuole, quindi, il beneficiario può usufruire della detrazione in cinque quote annuali di pari importo, se paga nell’immediato. Oppure può farsi applicare lo sconto in fattura dalle imprese, che in questo caso acquisirebbero il credito d’imposta del 110%, ricevendo poi la cifra in compensazione sempre in cinque quote annuali. Oppure, ancora, è possibile cedere il credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito. Per usufruire del Superbonus è necessaria l’asseverazione da parte del tecnico abilitato, che deve certificare che l’intervento è conforme ai requisiti tecnici richiesti e anche la congruità delle spese sostenute. Se si opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura serve anche il visto di conformità sui presupposti che danno diritto alla detrazione fiscale, che può essere rilasciato da commercialisti, Caf, consulenti del lavoro.

Il Superbonus sulle seconde case e le abitazioni indipendenti

Con l’intervento e le modifiche apportate in Parlamento al decreto Rilancio, il Superbonus al 110% è stato esteso anche alle seconde case, ma non vale per più di due abitazioni così come vengono escluse le abitazioni di lusso. Non si può, quindi, chiedere per gli interventi sulle case che rientrano nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Il tetto di spesa per gli interventi nelle case indipendenti e nelle villette a schiera è di 50mila euro per la coibentazione dell’edificio e di 30mila euro per il cambio della caldaia.

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