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Chi ha diritto all’ecobonus al 110%: tutte le agevolazioni per il risparmio energetico degli edifici

Nel decreto Rilancio c’è il superbonus al 110% per l’efficientamento energetico degli edifici, che permette di realizzare opere praticamente a costo zero. L’appello dell’Ance al governo: “L’agevolazione fiscale sarà calcolata sulle somme saldate dal 1 luglio al 31 dicembre 2021, non possiamo perdere tempo con problemi interpretativi della normativa secondaria. Bisogna fare presto, o non si arriva a usufruire del bonus”.
A cura di Annalisa Cangemi
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Le detrazioni fiscali al 110% per gli interventi di ristrutturazione edilizia rientrano nel decreto Rilancio appena approvato: si tratta del famoso superbonus, che permette di migliorare gli edifici dal punto di vista dell'efficienza energetica, praticamente a costo zero. Il superbonus, che comprende i preesistenti sismabonus ed ecobonus – il primo serve a ristrutturare gli edifici dal punto di vista energetico, il secondo serve a mettere in sicurezza gli edifici – ha alcuni paletti, come ha spiegato ieri anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, in un'intervista a Fanpage.it: "Il progetto l'abbiamo previsto per l'intero condominio, non per un singolo appartamento nel complesso condominiale. Non avrebbe senso, noi abbiamo pensato a un'operazione sistemica. Creiamo lavoro, Pil, domanda, aiutiamo un settore centrale come quello dell'edilizia, ma vogliamo ridurre l'inquinamento".

In pratica chi usufruirà dell'ecobonus nei condomini o nella propria abitazione unifamiliare al di fuori del complesso condominiale, potrà avere un vero e proprio guadagno (da qui il 10% in più dell'aliquota), che si tradurrà in una detrazione delle tasse spalmabile nei cinque anni successivi. Chi effettua i lavori può anche decidere di cedere il suo credito alle banche o all’impresa che realizza i lavori, in cambio di uno sconto.

Per ottenere però il massimo dell'agevolazione, cioè l'ecobonus al 110%, è necessario che gli interventi portino a un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, in alternativa, serve che il miglioramento sia il massimo tecnicamente raggiungibile. Quest'ultima precisazione potrebbe però generare in futuro contenziosi.

Come si legge al comma 1 dell'articolo 128, dal titolo "Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici", contenuto nel decreto Rilancio, l'ecobonus può essere richiesto solo per le spese effettuate dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Gli interventi poi andranno comunicati all'Enea.

Quali interventi si possono fare 

Come è spiegato al comma 1, per ottenere la detrazione del 110%, gli interventi possibili sono:

  • Interventi di isolamento termico dell'edificio che riguardino oltre il 25% dell'intonaco, per un massimo di 60mila euro per ogni unità immobiliare
  • Sostituzione nelle parti comuni degli edifici degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A. Il tetto in questo caso è di 30mila euro "moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
  • Interventi nelle case unifamiliari (quindi non i singoli appartamenti all'interno di un condominio) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti a pompa di calore di riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria. Anche qui la soglia è di 30mila euro.
  • Si può ricorrere al superbonus anche per gli impianti fotovoltaici, con un tetto massimo di spesa di 48mila euro, purché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi che abbiamo elencato sopra, e cioè coibentazione dell'edificio o sostituzione degli impianti di climatizzazione (o entrambi).

Chi ha diritto al superbonus al 110%

Ne hanno diritto quindi o i condomini o le unità immobiliari indipendenti, purché siano prima casa, o le case popolari. Rientrano ovviamente anche le seconde case, se sono all'interno di condomini in cui si stanno effettuando lavori generali di efficientamento energetico. Mentre se si possiede una villetta che si utilizza come casa di vacanza, o la si affitta, non si ha diritto al bonus. Come si legge nel testo, le disposizioni "si applicano agli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni", "dagli Istituti autonomi case popolari (IACP)", "nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti".

Posso cambiare gli infissi nel mio appartamento?

La risposta è sì, ma il supersconto al 110% in cinque anni scatta solo se gli interventi di efficientamento energetico (previsti già dall'ecobonus attualmente in vigore), come appunto infissi o schermi solari, vengono effettuati nell'ambito di un più ampio intervento che agisce sull'intero edificio. "Se faccio un intervento che prevede la sostituzione della caldaia condominiale posso rifare le finestre, ricollegandole all'intervento principale, perché così riduco la dispersione del calore", ha detto Flavio Monosilio, Direttore del Centro Studi Ance, contattato da Fanpage.it.

"Non è obbligatorio fare contemporaneamente interventi che riguardino l'involucro dell'edificio e la produzione di energia. Ovviamente per una migliore resa la cosa migliore è fare interventi che riguardino sia l'involucro sia la produzione di energia. Se rifaccio il cappotto del palazzo ha senso rifare contestualmente anche le finestre del singolo appartamento. Perché in questo caso l'intervento nell'appartamento è funzionale all'involucro, e può essere incluso nel superbonus al 110%", ha spiegato Monosilio.

Ance: "Bisogna fare presto"

"L'efficiantamento energetico del patrimonio immobiliare italiano negli ultimi vent'anni ha riguardato sostanzialmente le singole unità abitative – ha sottolineato Monosilio – intorno al 95% delle risorse sono andate a serramenti e caldaie. Quindi è evidente che non c'è stato un intervento sull'involucro dei palazzi, che continuano a disperdere energia che magari è stata prodotta in modo più efficiente. Questo è il vero vulnus, che da anni Ance denuncia".

"Nel 2017 con il sisma bonus ed ecobonus per i condomini è stato fatto un salto di scala verso un intervento più importante. Ora questa super agevolazione al 110% serve proprio a dare una spinta ulteriore ai condomini. Naturalmente se un singolo vuole sostituire le finestre o mettere i condizionatori più performanti può farlo, ma non usufruendo di questa super agevolazione che ha un obiettivo diverso".

"Ma bisogna fare presto – ha detto Monosilio – perché chiaramente, dovendo mettere d'accordo un intero condominio ci vuole molto tempo, e la finestra temporale per richiederlo è molto stretta. Visto che è un intervento interamente a carico dello Stato noi siamo fiduciosi che si possano superare le resistenze che, come Ance, abbiamo registrato negli ultimi tre anni".

"Ogni intervento è perfettibile, ci sono sicuramente molte limitazioni. Ma sebbene siano state poste molte condizioni noi valutiamo positivamente la norma, perché è in grado di far partire un mercato con un'intensità molto forte nei prossimi diciotto mesi. Però gli interventi devono partire il prima possibile, non c'è molto tempo. Per questo c'è bisogno subito della normativa secondaria, il decreto Mise, e poi le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate. Questo vuol dire tempestività nell'esecuzione. L'agevolazione fiscale sarà calcolata sulle somme saldate dal 1 luglio al 31 dicembre 2021, non possiamo perdere tempo con problemi interpretativi della normativa secondaria. Dobbiamo prestare attenzione, affinché dal 1 luglio possano concretamente partire i lavori. Noi abbiamo previsto una partenza progressiva da luglio fino dicembre 2020, fatta soprattutto di assemblee condominiali che devono deliberare. E nel 2021 i cantieri veri e propri, altrimenti non si arriva a usufruire del bonus".

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