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Ecobonus al 110%, quando è possibile ottenerlo per l’acquisto dei condizionatori

L’Ecobonus al 110% varrà anche per gli interventi di efficientamento energetico considerati minori e per quelli sui palazzi storici o bloccati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali. Altra questione dibattuta è quella dell’applicazione del beneficio fiscale per l’installazione dei condizionatori: vediamo come dovrebbe funzionare e quando si potrà usufruire dello sconto al 110%.
A cura di Stefano Rizzuti
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L’Ecobonus al 110%, introdotto dal decreto Rilancio, prevede la possibilità di effettuare una serie di lavori di efficientamento energetico praticamente a costo zero. Tra gli interventi su cui ci sono molti dubbi rietrano quelli riguardanti la sostituzione dei condizionatori. È Il Sole 24 Ore a spiegare che il beneficio fiscale del 110% per i condizionatori è applicabile solamente in alcuni casi. Lo è per gli edifici unifamiliari e non per i condomini. Ma vale solo in caso di intervento di sostituzione integrale dell’impianto di riscaldamento con le pompe di calore. Altrimenti è possibile sostituire i condizionatori solamente se l’intervento è abbinato ai lavori definiti trainanti, ovvero quelli sui condomini che danno accesso al bonus al 110%, come per l’isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali o la sostituzione della caldaia con impianti centralizzati a condensazione. Per gli edifici unifamiliari, invece, vale solo se si sostituisce la caldaia con un impianto centralizzato.

Ecobonus al 110% per i palazzi storici

L’Ecobonus al 110%, spiega invece il Messaggero, varrà anche per gli interventi di efficientamento energetico minori, per quelli sui palazzi sottoposti ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, e per quelli bloccati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali. Ad oggi, per esempio, il cappotto termico è vietato su alcuni palazzi storici, così come l’installazione delle schermature solari o dei pannelli fotovoltaici. In questi casi, però, “la detrazione si applica comunque a tutti gli interventi di efficientemento energetico, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1”, purché ci sia un miglioramento di due classi energetiche.

La richiesta di Confedilizia sulle abitazioni signorili

Ulteriori specifiche potrebbero arrivare dai decreti attuativi e dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate. Anche perché al Senato non ci saranno ulteriori modifiche al decreto Rilancio. Ma intanto Confedilizia lamenta l’esclusione delle abitazioni classificate A1, ovvero quelle signorili: “Cosa accade in un condominio che delibera lavori di efficientamento energetico rientranti nel superecobonus, ad esempio il cappotto termico, e dove coesistono appartamenti di categoria differente, compresi gli A1? Ad alcuni proprietari spettano le detrazioni ed altri no? Non ha senso”, afferma Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia. Poi continua: “Se la finalità della norma è rinnovare il patrimonio edilizio non si capisce perché fare discriminazioni tra categorie catastali e distinguere tra presunti ricchi e presunti poveri. È bene ricordare che le abitazioni A1 non necessariamente sono di lusso: pensiamo al recente riclassamento di massa fatto in alcuni quartieri di grandi città, come è accaduto a Roma o anche a Napoli”.

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